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#1 (permalink) |
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Member
Data registrazione: May 2010
Messaggi: 655
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Caso ereditario complicato e per nulla ipotetico...
Pierino, vedovo e orfano, ha una sola sorella Giannetta, e una sola figlia Lorenza.
Giannetta muore senza testamento né marito né figli: il suo consistente patrimonio verrebbe ereditato dal fratello Pierino, il quale tuttavia rinuncia in considerazione dell'età avanzata e dei buoni rapporti colla figlia Lorenza: Lorenza diviene così unica erede della zia Giannetta (non vi sono altri nipoti). Prima domanda "tecnica": Lorenza è divenuta erede in quanto nipote (cioè parente collaterale) o per rappresentazione di suo padre rinunciante? Qual è il motivo prevalente (il motivo di questa domanda si capirà presto)? Contemporaneamente, il papà approfitta dell'occasione (l'incontro col notaio) per fare donazione della casa di sua proprietà alla figlia come meditava da tempo, spogliandosi di ogni bene per "non pensarci più". Pierino tuttavia, sfortunatamente viene truffato in buona fede da un imbroglione e si riempie di debiti (ciò però avviene dopo la rinuncia e la donazione, non prima - e in tempi nemmeno troppo ravvicinati o sospetti ad esse). L'entità delle sue pendenze economiche non è nota alla figlia (l'anziano si vergogna e si chiude in un silenzio impenetrabile e ostinato), la quale prevede pertanto in un futuro - si spera, remoto - di rinunciare a propria volta alla esigua eredità del padre (sostanzialmente, solo al rateo della pensione...) onde evitare problemi. Seconda domanda tecnica: poiché la donazione si configura come un anticipo sull'eredità, se Lorenza rinunciasse si troverebbe poi costretta a restituire ad altri aventi diritto o a eventuali creditori anche la casa avuta in donazione a suo tempo (ricordiamo: prima che il papà contraesse debiti), oppure no? Infine, non contento dei problemi che si è causato colla sua dabbenaggine, Pierino prende una sbandata per la classica badante rumena (no, non lo si può interdire: è paradossalmente sanissimo di mente e di fisico - anche troppo!), divorziata e con figli. Se adesso sposasse questa Rumena, che ne sarebbe alla morte di lui delle precedenti rinuncia e donazione accettate dalla figlia Lorenza? Andrebbero ricalcolate e spartite (l'una, l'altra o entrambe), o nulla sarebbe dovuto alla graziosa fanciulla e ai suoi pargoletti, di quanto avuto da Lorenza prima delle seconde nozze del papà? Grazie in anticipo per le risposte a un quesito che - ribadisco - non è per nulla teorico... Ultima modifica di fkaftal : 27-05-11 alle ore 19:52 |
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#2 (permalink) | |
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Asinus asinum fricat
Data registrazione: Mar 2006
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Quindi Lorenza rinuncia alla eredita di Pierino e si tiene tranquillamente il tutto senza nessun tipo di problema !!! Colazioni si fanno solo tra eredi leggittimi. E come se Pierino avesse donato tutto alla fondazione del topo muschiato in calore nessuno mai potrà reclamare nulla a meno che non sia stata violata la leggittima riservata appunto ai leggitimati nel presente caso inesistenti !!! |
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#3 (permalink) | |||
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Member
Data registrazione: May 2010
Messaggi: 655
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Premesso che
Citazione:
Citazione:
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ringrazio Rospolone per la risposta volenterosa, ma resto in attesa di risposte più tecniche a un quesito che non è per niente semplice come forse appare, ma è anzi secondo me estremamente spinoso nei suoi dettagli giuridici. Grazie. |
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#4 (permalink) | |
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Asinus asinum fricat
Data registrazione: Mar 2006
Messaggi: 6,667
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Cosi ti fai fare una consulenza a pagamento per sentirti dire quello che ti interessa (poi non bacchettarti i cojotes se ti dice le stesse cose che ti ho detto io)
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#5 (permalink) |
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IIstallaadx
Data registrazione: Jan 2011
Messaggi: 1,651
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Prima di dire castronerie, premetto che non mi occupo di queste questioni, per cui non sono ferrata in materia. A naso direi che:
- la revocazione della donazione della casa può essere richiesta solo per ingratitudine ovvero per sopravvenienza di figli. Pertanto credo non vi siano problemi se anche Pierino sposasse la rumena. Nè è un problema la eventuale riserva di usufrutto di Pierino sulla casa (la durata di tale diritto non può eccedere la vita dell'usufruttuario). Piuttosto, i problemi deriveranno proprio dalla collazione prevista dall'art. 737 cod.civ. Mi informerei sulla dispensa prevista dal medesimo articolo. A mio parere Lorenza non potrebbe comunque rinunciare all'eredità senza perdere la casa (anche a prescindere dal fatto che la rumena diventi o meno la moglie di Pierino). - quanto all'esperibilità di una azione revocatoria da parte dei creditori (ovvero dell'azione specificamente prevista dall'art. 524 cod.civ.), rilevo innanzitutto lo "sbarramento" del termine quinquennale di prescrizione. Pertanto, decorsi cinque anni dalla donazione o dalla rinuncia sui beni di Giannetta operate da Pierino, quei rimedi non sono più praticabili. Tuttavia valga quanto già detto, se (come credo: ma non ne sono affatto certa) Lorenza è divenuta erede di Pierina per rappresentazione del padre. Non può rinunciare all'eredità di Pierino, perché altrimenti perderebbe l'eredità della zia. Se comunque lo facesse, a quel punto i creditori impugnerebbero la sua rinuncia ex art. 524 cod.civ., salvo poi agire in base al 737. Se a ciò si aggiungesse anche la moglie rumena (che chiederebbe la collazione in caso di accettazione, ovvero direttamente la restituzione in caso di rinuncia da parte di Lorenza) la cosa si complicherebbe ulteriormente .... Non è la mia materia e non sono sicura: ma a occhio e croce direi che è un bel pasticcio. Consiglia alla tua amica di andare da un buon avvocato esperto di questioni ereditarie, al fine di farsi consigliare preventivamente (sulle varie ipotesi), e anche sull'opportunità di compiere eventuali atti di disposizione sui beni ereditati e/o ricevuti in donazione. |
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#6 (permalink) |
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Asinus asinum fricat
Data registrazione: Mar 2006
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Bella risposta isola molto tecnica nella forma ricca di riferimenti la mia era in forma cialtrona.
Tuttavia per il caso specifico la sostanza della risposta di isola è um minestrone che nulla attiene al caso in oggetto. La mia risposta applicata al caso specifico risponde in modo chiaro nella sostanza alle domande del tizio. Il tipo deve andare da un notaio e non da un avvocato e come uno che ha il meteorismo va dal veterinario anzichè bal medico. Non scendo nel dettaglio della spiegazione della risposta visto il livello di conoscenze del tizio molto scarse per non fargli fare confusione. Sono convinto che il Tizio considerera la tua ridposta precisa e giusta ma essa é un minestrone che qui mon trova applicazione. Come aiutino per i prossimi che ridpondono e che Lorenza è erede in quanto nipote e questo spiega tutto |
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#7 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: May 2011
Messaggi: 192
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Citazione:
- Quando scrivi "spogliandosi di ogni bene per "non pensarci più"." significa che il padre diventa NULLATENENTE. Pertanto: la figlia non ha nulla da ereditare (la pensione,o suoi ratei, NON è ereditabile dai figli maggiorenni e in buona salute.) - I debiti del padre si accettano con l'accettazione dell'eredità; basta rinunciare! TANTO PIU' CHE NON C'E' NULLA!! Certo, i debitori possono intentare causa alla figlia, creando il blocco dei beni per chissà quanto tempo, ma dubito che ottengano "più di tanto". - Sposandosi, anche in regime "comunione dei beni" PORTA i beni che ha! NON QUELLI CHE AVEVA!! |
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#8 (permalink) | |
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Asinus asinum fricat
Data registrazione: Mar 2006
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#10 (permalink) | |
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Asinus asinum fricat
Data registrazione: Mar 2006
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Comunque ti posso dire che la rappresentanza vale per i morti e non per i vivi ... capito mi hai ... |
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