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Vecchio 09-05-11, 12:28   #1 (permalink)
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Accertamento Valore

quando si parla di riduzione ad 1/6 delle sanzioni per il pagamento entro i 60 gg di un accertamento valore si intende che invece di 6.000€ si paga 1.000€ ?
grazie per i chiarimenti .
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Vecchio 09-05-11, 19:29   #2 (permalink)
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Vecchio 10-05-11, 08:26   #3 (permalink)
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Qui trovo che:

Un'ulteriore riduzione delle sanzioni è prevista se l'avviso di accertamento non è stato preceduto da "invito al contraddittorio". In tal caso si può fruire della riduzione ad 1/6.

tratto da:
Autotutela - Errori fiscali e rimedi

se non si è ricevuto si potrebbe far valere l'ulteriore riduzione, che ne dite.
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Vecchio 10-05-11, 22:48   #4 (permalink)
ridateci il cainano!
 
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quando si parla di riduzione ad 1/6 delle sanzioni per il pagamento entro i 60 gg di un accertamento valore si intende che invece di 6.000€ si paga 1.000€ ?
grazie per i chiarimenti .
se la sanzione era 6'000 si paga 1'000 di sanzione oltre alla maggiore imposta
Andrea4891 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11-05-11, 08:31   #5 (permalink)
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se la sanzione era 6'000 si paga 1'000 di sanzione oltre alla maggiore imposta
come si fa a distinguere la parte di sanzione da quella della maggiore imposta senza essere commercialista

leggo la voce maggiore imposta accertata, è questa la seconda?

Ultima modifica di giankko : 11-05-11 alle ore 08:48
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Vecchio 11-05-11, 12:08   #6 (permalink)
viva la foca
 
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come si fa a distinguere la parte di sanzione da quella della maggiore imposta senza essere commercialista

leggo la voce maggiore imposta accertata, è questa la seconda?
maggiore imposta accertata è la "vera sorte", lo dice la parola.
dovresti poi trovare la voce Sanzione (che si può decurtare in base agli istituti dflattivi del contenzioso) e la voce interessi

Ti allego questo promemoria:

LA MAPPA DELLE NUOVE SANZIONI TRIBUTARIE (LEGGE DI STABILITA’ 2011, N. 220 DEL 13 DICEMBRE 2010)

Operative dal prossimo 1 Febbraio 2011 le nuove regole per l’estinzione agevolata delle violazioni previste dalla Legge di Stabilità 2011, ora più onerose per i contribuenti. Di seguito il dettaglio completo:

- Ravvedimento Operoso (art. 13 DLGS 472/97): per le violazioni commesse a decorrere dalla data predetta, le riduzioni si riducono ad un decimo del minimo per l’omesso versamento regolarizzato entro il trentesimo giorno e per l’omessa presentazione della dichiarazione annuale sanata entro il novantesimo giorno. Si riducono invece ad un ottavo del minimo gli omessi versamenti regolarizzati nel c.d. “termine lungo”. Le violazioni commesse antecedentemente al 1 Febbraio 2011 mantengono le riduzioni precedenti.

- Definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17 DLGS 472/97): riduzione delle sanzioni da un quarto ad un terzo per gli atti emessi dopo il 1 Febbraio 2011. Nulla rileva che la violazione sia stata commessa in data anteriore a quella indicata.

- Accertamento con adesione (artt. 2 e 3 DLGS 218/97): riduzione da un quarto ad un terzo delle sanzioni per accertamenti di imposte dirette, indirette ed IVA. La riduzione, seppur in assenza di riferimento esplicito, dovrebbe essere applicabile anche alle adesioni ICI di cui all’art. 59 DLGS 446/97.

- Acquiescenza / Rinuncia all’impugnativa (art. 15 DLGS 218/97): riduzione da un quarto ad un terzo delle sanzioni per gli atti emessi dopo il 1 Febbraio 2011 e riduzione da un ottavo ad un sesto delle sanzioni nel caso in cui l’avviso di accertamento non sia stato preceduto dall’invito a comparire.

- Definizione degli inviti al contraddittorio e PVC (artt. 5 e 5-bis DLGS 218/97): riduzione da un ottavo ad un sesto delle sanzioni applicabili per gli atti successivi al 1 Febbraio 2011.

- Conciliazione giudiziale (art. 48 DLGS 548/92): per i ricorsi presentati successivamente alla data del 1 Febbraio, le sanzioni applicate saranno nella misura del 40% dell’irrogato. Precedentemente erano pari ad un terzo.
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Vecchio 11-05-11, 15:08   #7 (permalink)
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Qui trovo che:

Un'ulteriore riduzione delle sanzioni è prevista se l'avviso di accertamento non è stato preceduto da "invito al contraddittorio". In tal caso si può fruire della riduzione ad 1/6.

tratto da:
Autotutela - Errori fiscali e rimedi

se non si è ricevuto si potrebbe far valere l'ulteriore riduzione, che ne dite.
questo è in caso di accertamento con adesione. Ma nel tuo accertamento dovrebbe essere già specificato che se paghi entro tot giorni le sanzioni sono ridotte, e dovrebbe essere indicata anche la cifra da pagare in tal caso....
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Vecchio 12-05-11, 12:30   #8 (permalink)
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conviene pagare a rate o in una unica soluzione?
si può pagare con il modello F24 senza spese presso qualsiasi banca?
si può presentare la ricevuta di pagamento entro i 10 gg presso qualunque agenzia dell'entrate in modo che poi lo trasmetta d'ufficio presso quella di pertinenza?

Ultima modifica di giankko : 17-05-11 alle ore 18:32
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Vecchio 17-05-11, 18:33   #9 (permalink)
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