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Vecchio 11-04-11, 09:47   #1 (permalink)
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Ancora sulla benedetta marca del passaporto

Se ne è scritto fin troppo; ma un dubbio permane: la validità di una marca annullata il 15 Luglio 2010 è già terminata il 31 Dicembre 2010, oppure "copre" ancora qualsiasi viaggio effettuato fino al 14 Luglio 2011?
E in questo caso, il 14 Luglio 2011 deve essere la data massima di uscita (inizio del viaggio) o di rientro sul territorio italiano (fine del viaggio)?

Però pregherei gentilmente di postare soltanto riferimenti di legge, non opinioni per "sentito dire", anche se provenienti da agenti della questura, della finanza o della dogana (che purtroppo non sono sempre fonti del tutto affidabili...).

Grazie in anticipo.
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Vecchio 11-04-11, 15:52   #2 (permalink)
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Bollo per la domanda puntuale e tecnica.
guarda QUI(1) e QUI(2)

poi

D.M. 28 dicembre 1995 e Agg. G.U. 15/03/2005 - Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1995, n. 303.
circolare Ministero delle finanze: Circ. 27 novembre 2000, n. 214/E.


Non è tutto ma è una buona base di partenza.
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Vecchio 12-04-11, 10:59   #3 (permalink)
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Ringrazio e ricambierei il bollino (se fosse possibile), per la risposta accurata.

Riassumendo, dai documenti citati risulta che:

a) La concessione governativa per passaporti si riferisce all’anno legale, che decorre dalla data di rilascio del passaporto. Quindi nel mio esempio, se il passaporto è stato rilasciato - poniamo - il 16 febbraio, la validità di una marca annullata il 15 luglio 2010 andrà fino alla scadenza dell'anno legale del passaporto, ossia fino al 15 febbraio 2011. Ciò significa che se si appone una marca in gennaio (perché si viaggia in gennaio), essa durerà sempre fino al successivo 15 febbraio, soltanto un mese circa!.

b) non è vero che la marca va annullata prima del viaggio, in posta, con data certa; né va annullata a mano; né significa alcunché la data pre-stampigliata sulla marca stessa: la Polizia di Stato (Questura) oppure la Polizia di Frontiera sono deputate ad annullarla, e non c'è ammenda per essersi presentati colla marca "vergine" alla frontiera: anzi, è precisamente compito della Polizia di Frontiera annullare la marca!

c) bisogna munirsi di ulteriore marca se il viaggio dura oltre la scadenza di quella in vigore: nel nostro caso, se parto il 10 febbraio e torno il 20 febbraio (a cavallo della scadenza dell'anno legale, il 15 febbraio) devo avere due marche da annullare: una già apposta da vidimare in uscita dall'Italia, e una "da apporre successivamente" alla scadenza dell'anno legale: perciò, evidentemente, "vergine" e da vidimarsi esclusivamente da parte della Polizia di frontiera, al rientro in Italia.

d) è ovviamente possibile esibire la carta d'identità per un volo Milano-Parigi e poi proseguire con un volo Parigi-Polinesia col passaporto privo di marca (che i Francesi non sanno neanche cosa sia). Purché anche al ritorno si ripassi da un Paese Schengen o altro che giustifichi l'uso della sola carta d'identità (come l'Egitto).

e) la sanzione eventuale è minima (€ 103,29) ed è di tipo amministrativo, e non mi risulta che l'assenza della marca renda invalido il passaporto per l'espatrio, anche se esiste il rischio (solo all'andata) di perdere l'aereo per via delle lungaggini del verbale di contestazione.


Vista la scarsa frequenza dei controlli (diciamo pure nulla, almeno al rientro dal viaggio), questo espone lo Stato a un'elusione massiccia (peraltro, da un balzello odioso e tutto "nostro" - ma nondimeno facente parte del nostro ordinamento).

A questo punto, chiarite le leggi, mi domando: donde vengono tutte queste assurde dicerie (o pretese, da parte della Polizia di Frontiera) dell'esigenza di pre-annullare la marca telematico in Posta?
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Vecchio 12-04-11, 19:47   #4 (permalink)
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Citazione:
Originalmente inviato da fkaftal Visualizza messaggio
Vista la scarsa frequenza dei controlli (diciamo pure nulla, almeno al rientro dal viaggio), questo espone lo Stato a un'elusione massiccia (peraltro, da un balzello odioso e tutto "nostro" - ma nondimeno facente parte del nostro ordinamento).

A questo punto, chiarite le leggi, mi domando: donde vengono tutte queste assurde dicerie (o pretese, da parte della Polizia di Frontiera) dell'esigenza di pre-annullare la marca telematico in Posta?
Infatti anche qui, in altri 3d, si sono chiesti consigli pratici su come riuscire ad eludere controlli ....
Tecnicamente PER ME c'è la possibilità di essere sgamati anche in epoca postuma: se ci si presenta al varco di frontiera con il passaporto regolarmente bollato per l'occasione, se il poliziotto sfoglia e vede dei visti di Stati e non vede la marca italiana che copre quel periodo, PER ME ti può segnalare a ragion veduta. Ma è un "per me", quindi lascia il tempo che trova.

Sulle dicerie ... c'est la vie!
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Vecchio 06-04-12, 13:06   #5 (permalink)
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Aggiornamento legale e nuove dicerie...

Orbene: come sappiamo il D.M.28.12.1995 prevede una sanzione amministrativa (con il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998, le “pene pecuniarie” sono state tramutate in “sanzioni amministrative”) dal 100 al 200% della tassa non pagata e, in ogni caso, non inferiore a 103,29 euro. Non si specifica l'applicazione delle differenze (magari pagamento in misura ridotta per chi ha la marca ma non l'ha vidimata?); e comunque oltre alla sanzione bisogna corrispondere l'importo della marca eventualmente del tutto assente.

Sempre per lo stesso Decreto (art.13), la decadenza dell'obbligo del pagamento ha luogo dopo 3 anni. Fino a tale data è sanzionabile (quindi, max multa € 241,74 per 3 marche consecutive assenti, in presenza di timbri di ingresso verso Paesi terzi). Non si capisce, però, come possa la Polizia di frontiera provare che i viaggi degli anni precedenti non siano stati effettuati via Paese UE (esenti tassa): probabilmente, ti elevano contravvenzione e tu puoi fare ricorso producendo copia o certificazione dei tragitti dei passati biglietti aerei da richiedersi alla compagnia di volo.

Allora, qual è la novità?

Esiste un Telex (circolare esplicativa) datato 30-12-1992 del Ministero degli Interni a tutte le Questure, Ministero degli Esteri, Finanze, etc.

NON sono riuscito ad averne copia, ma mi è stato letto al telefono dall'addetto all'ufficio Passaporti di una Questura (!!!). Esso prevede che:

La marca vada annullata con timbro calendario e si possa farlo, oltre che presso le Questure o altri organi autorizzati al rilascio del Passaporto (e quali? probabilmente le Ambasciate? Boh?) oppure la Polizia di Frontiera, anche presso:
Uffici del Registro, Uffici Postali, autorità di P.S., Ispettorati per l'Immigrazione e Uffici ACI.

Comunque, vale la pena di notare che già col Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 641 era stato stabilito quanto contenuto nel suddetto Telex, e cioè che:

[omissis]
5. In sede di rinnovo le marche possono essere apposte ed annullate, con
il timbro a calendario, oltre che dalle questure, dagli uffici del settore
della polizia di frontiera terrestre, dagli uffici di P.S. presso scali
marittimi ed aerei, dagli uffici del registro, dagli ispettorati per
l'emigrazione, dagli uffici postali e dagli uffici dell'Automobile club
d'Italia.
6. Agli effetti della tassa controindicata sono salvi gli accordi
internazionali con carattere di reciprocita' operanti al momento di entrata
in vigore del presente testo unico.
7. La tassa annuale non e' dovuta qualora l'interessato non intenda
usufruire del passaporto durante l'anno.
8. Non sono dovute le tasse di cui alle lettere a) e b) per il rilascio,
per il rinnovo e per il pagamento annuale dei passaporti ordinari e
collettivi in Italia od all'estero:
1) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme
sull'emigrazione;
2) dagli italiani all'estero che fruiscano di rimpatrio consolare o
rientrino per prestare servizio militare;
3) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari;
4) dagli indigenti.
[omissis]

Infine, aggiungo un'altra perla: a voce, (ma questo non è stabilito apparentemente in nessuna normativa) un ufficiale della Polizia di Frontiera ha riferito all'ufficiale della Questura da me interrogato che la Polizia di Frontiera è disponibile all'annullo (soprattutto in casi particolari, es.viaggio di domenica etc.) ma solo preventivamente in ufficio, non al controllo passaporti dove viene invece irrogata la sanzione.

Anche in questo caso, siamo in Italia: immagino già l'iter:
1. cittadino con marca non timbrata al gabbiotto controllo Passaporti
2. lei è in contravvenzione, manca il timbro.
3. me lo metta Lei, è della Polizia di Frontiera, giusto? Quindi è autorizzato a vidimarlo!
4. no, io ho ordine di elevarle contravvenzione, lei doveva presentarsi agli uffici e poi da me colla marca già annullata.
5. E dove sta scritto?
6. io le faccio la multa, poi lei faccia ricorso all'Agenzia Regionale delle Entrate
7. il cittadino fa ricorso
8. l'Agenzia lo respinge con motivazioni fumose
9. il cittadino paga l'odiosa tassa (con relativa mora)

Quindi, l'alternativa è tra:
a) annullare sempre preventivamente la marca (pare, quindi, che sia legittimo farlo in Posta) e pagare l'odiosa tassa;
b) giocarsela ai dadi colla Polizia di Frontiera e fare i propri conti statistici...

Ultima modifica di fkaftal : 06-04-12 alle ore 14:06
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