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Vecchio 17-03-11, 23:13   #1 (permalink)
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conciliazione obbligatoria

1)La conciliazione obbligatoria è già entrata in vigore?
2)Si applica anche per la citazione di revocatoria ordinaria?
3)E' vero che si applicherebbe anche nel caso di decreto ingiuntivo, ma solo nel caso di accoglimento di opposizione?
4)Mediazione e conciliazione sono la stessa cosa?

Grazie
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Vecchio 22-03-11, 23:55   #2 (permalink)
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1)La conciliazione obbligatoria è già entrata in vigore?
2)Si applica anche per la citazione di revocatoria ordinaria?
3)E' vero che si applicherebbe anche nel caso di decreto ingiuntivo, ma solo nel caso di accoglimento di opposizione?
4)Mediazione e conciliazione sono la stessa cosa?

Grazie
CIAPA QUI


http://www.ordineavvocatitolmezzo.it...rzo%202011.pdf
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Vecchio 23-03-11, 19:56   #3 (permalink)
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Vecchio 25-03-11, 18:16   #4 (permalink)
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Ciao Rospo,
ho provato a leggere il documento che alleghi ma per me è molto tecnico e non sono riuscito a rispondere al quesito che pongo di seguito.

Sono il creditore di una cambiale andata insoluta in questi giorni.

Come posso comportarmi in ragione di questa nuova normativa?
In altri termini posso utilizzare questo istituto prima di fare causa?

Leggo alla pagina 9 che si escludono i procedimenti per ingiunzione ma non so se è il mio caso e non riesco a rispondermi

grazie
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Vecchio 25-03-11, 20:03   #5 (permalink)
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Ciao Rospo,
ho provato a leggere il documento che alleghi ma per me è molto tecnico e non sono riuscito a rispondere al quesito che pongo di seguito.

Sono il creditore di una cambiale andata insoluta in questi giorni.

Come posso comportarmi in ragione di questa nuova normativa?
In altri termini posso utilizzare questo istituto prima di fare causa?

Leggo alla pagina 9 che si escludono i procedimenti per ingiunzione ma non so se è il mio caso e non riesco a rispondermi

grazie
Temo proprio sia il tuo caso !!!




MANCATO PAGAMENTO O MANCATA ACCETTAZIONE: COSA SI PUO' FARE
Le azioni fattibili in caso di mancato pagamento sono:
*** Esecuzione forzata sul patrimonio del debitore, servendosi della cambiale come titolo esecutivo (purche' sia in regola con i bolli). Cio' iniziando con un atto di precetto, magari con l'aiuto di un legale, e proseguendo con l'eventuale pignoramento e vendita coatta dei beni del debitore. Per i dettagli sulle azioni esecutive e il precetto si veda la scheda tra i link.
*** Il procedimento ingiuntivo. Cio' in particolare nel caso in cui non si possa far valere la cambiale come titolo esecutivo. Ci si dovra' rivolgere al giudice per l'emanazione di un decreto ingiuntivo su cui basare poi l'azione di esecuzione forzata detta sopra. Oltre a disporre del titolo di credito impagato si dovra' dare prova scritta del proprio credito, mediante un contratto, una fattura, etc.etc. Per i dettagli sul decreto ingiuntivo si veda la scheda tra i link.
*** L'ordinario giudizio di cognizione.. Cio' nel caso in cui non si possa far valere la cambiale come titolo esecutivo ne' si abbiano elementi tali da poter ottenere un decreto ingiuntivo. La via e' ovviamente piu' complessa e lunga delle precedenti perche' deve essere completamente accertata l'esistenza del proprio credito (il titolo di credito, non avendo valore di titolo esecutivo, non costituisce prova). La via e' un normale processo civile con il quale si chiama in giudizio il debitore, con richiesta al giudice di accertare il credito e, conseguentemente, condannare il debitore a pagare.

La prima azione descritta e' la classica azione cambiaria, perche' si basa sul possesso di titolo di credito avente piena efficacia di titolo esecutivo, documento che gia' di per se' certifica un credito ed un diritto ad agire di conseguenza, quasi automaticamente.

L'azione cambiaria puo' essere :
- diretta quando viene fatta contro gli obbligati principali, ovvero il trattario/ accettante (nel caso di tratte) o l'emittente (nel caso di paghero') e contro i loro eventuali avallanti. Questa azione segue tipicamente il mancato pagamento del titolo.
- di regresso quando viene fatta contro gli altri obbligati (nel caso di tratta il traente, i giranti e il loro avvallanti oppure contro il terzo che ha accettato "per intervento", nel caso di paghero' i giranti e i loro avallanti), dopo aver chiesto infruttuosamente il pagamento agli obbligati principali oppure nel caso particolare di rifiuto dell'accettazione da parte del trattario (in questo caso il protesto sara' a carico del traente o di uno degli altri obbligati in solido, come un girante per esempio).

L'azione diretta non necessita di particolari formalita', mente quella di regresso e' subordinata alla levata del protesto (sono escluse solo le azioni di regresso conseguenti al fallimento del trattario o del traente, per le quali e' sufficiente la sentenza).

Il protesto, infatti, puo' avvenire sia a seguito della mancata accettazione che del mancato pagamento. Il protesto per mancata accettazione dev'essere levato nei termini fissati per la presentazione all'accettazione. Esso dispensa dalla presentazione al pagamento e -ovviamente- dal protesto per mancato pagamento.
Quello per mancato pagamento di una cambiale a giorno fisso o a certo tempo data o vista, invece dev'essere levato entro due giorni lavorativi da quando la stessa e' pagabile. Se la cambiale e' a vista, il protesto deve essere levato nei termini fissati per la presentazione all'accettazione.
Il protesto viene levato da un notaio, ufficiale giudiziario oppure -in mancanza- dal segretario comunale, con atto separato oppure scritto sulla cambiale, sul duplicato o sul foglio di allungamento.
Esso dev'essere fatto nei luoghi e contro le persone gia' indicate nella parte relativa al luogo di presentazione (vedi sopra), pur se queste sono assenti o decedute.

Le azioni di regresso, in sintesi, si attuano con passaggi che partono dall'ultima persona a cui e' stata girata la cambiale (il detentore/portatore che fa partire l'azione cambiaria) fino al traente, passando via via da tutti gli eventuali giranti.

Per informazioni sul protesto e sulla sua cancellazione si veda la scheda inserita tra i link.

Fonte
ADUC - Scheda Pratica - LA CAMBIALE
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Vecchio 25-03-11, 22:21   #6 (permalink)
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1)La conciliazione obbligatoria è già entrata in vigore?
2)Si applica anche per la citazione di revocatoria ordinaria?
3)E' vero che si applicherebbe anche nel caso di decreto ingiuntivo, ma solo nel caso di accoglimento di opposizione?
4)Mediazione e conciliazione sono la stessa cosa?

Grazie
1) si, è entrata in vigore dal 21 marzo 2011;

2) dipende se la materia entra tra quelle oggetto di mediazione;

3) no

4) procedimento di mediazione che si conclude con accordo di conciliazione (o mancato accordo di conciliazione)....nei fatti, cmq, stessa cosa

ciao
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Vecchio 26-03-11, 18:00   #7 (permalink)
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ma sapendo che la controparte non parteciperà .......

a cosa conviene questa conciliazione ?

a spendere tempo e denaro inutilmente ?
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Vecchio 26-03-11, 18:03   #8 (permalink)
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ma sapendo che la controparte non parteciperà .......

a cosa conviene questa conciliazione ?

a spendere tempo e denaro inutilmente ?
La conciliazione è obbligatoria
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Vecchio 26-03-11, 19:08   #9 (permalink)
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Temo proprio sia il tuo caso !!!



Boia! e tu ridi...
Del resto però ha anche senso...se uno mi deve dare x non c'è molto da discutere, mediare, conciliare, etc.

Grazie per l'esauriente risposta
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Vecchio 26-03-11, 20:22   #10 (permalink)
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Boia! e tu ridi...
Del resto però ha anche senso...se uno mi deve dare x non c'è molto da discutere, mediare, conciliare, etc.

Grazie per l'esauriente risposta
Vedo che sei uno scaltro

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