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Vecchio 23-02-11, 11:18   #1 (permalink)
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Principio IVA per cassa

Con la normativa di dover versare l'IVA per cassa volevo avere una delucidazione.
Se in data 10 settembre emetto una fattura con imponibile 5000€ e 1000€ di iva, ma il cliente non me la paga all'atto dell'emissione ma bensì il 15 dicembre. Mi domando posso versare l'iva della suddetta fattura nel IV trimestre?

Lo stesso caso però il cliente mi versa la fattura emessa il 10 settembre a gennaio dell'anno successivo, verso nel I trimestre successivo?

Ultima modifica di p.angelocola : 23-02-11 alle ore 11:24
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Vecchio 23-02-11, 11:21   #2 (permalink)
attaccàtevi al tram
 
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mah... il mio problema sono i clienti che non danno nè l'iva nè il resto
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Vecchio 23-02-11, 12:09   #3 (permalink)
viva la foca
 
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Con la normativa di dover versare l'IVA per cassa volevo avere una delucidazione.
Se in data 10 settembre emetto una fattura con imponibile 5000€ e 1000€ di iva, ma il cliente non me la paga all'atto dell'emissione ma bensì il 15 dicembre. Mi domando posso versare l'iva della suddetta fattura nel IV trimestre?

Lo stesso caso però il cliente mi versa la fattura emessa il 10 settembre a gennaio dell'anno successivo, verso nel I trimestre successivo?
se ti può servire ti allego copia di una circolare che inviai ai clienti:




IMPORTANTE NOVITA’ FISCALE
I.V.A. DIFFERITA


Prende il via il regime opzionale dell'Iva di cassa che si applica alle operazioni effettuate dal 28 Aprile 2009 dai soggetti passivi IVA con volume d'affari fino a 200 mila euro (riferiti all’anno precedente).

Il nuovo regime Iva, introdotto con l'art. 7, D.L. n. 185/2008, previsto in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi, consente di posticipare il versamento all’erario dell'imposta sul valore aggiunto al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo.
Il pagamento differito dell'IVA è calcolato su ogni singola operazione e deve essere esplicitato nella fattura, che dovrà riportare la dicitura:
OPERAZIONE CON IMPOSTA AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA-ART 7 DL 185/2008
I soggetti che ricevono la fattura ad esigibilità differita hanno diritto alla detrazione dell’i.v.a. solo dal momento di pagamento della fattura stessa oppure dopo un anno dall'emissione della fattura anche senza pagamento del corrispettivo. Inoltre, l'accredito sul conto corrente diviene determinate per individuare il momento in cui l'Iva diventa esigibile in caso di pagamento non in contanti.
Questa nuova norma interessa tutti i Clienti, anche quelli con volume d’affari superiore a 200 mila euro, perché pur non potendo emettere fattura con iva differita sicuramente riceveranno fatture di acquisto con tale opzione.
La gestione contabile di questa normativa potrebbe comportare alcuni problemi di carattere tecnico-organizzativo, in quanto:
1) Chi emetterà fatture con “i.v.a. differita” non verserà l’imposta su tali operazioni fino a quando non comunicherà allo studio la riscossione (anche frazionata) della fattura stessa.
2) Chi riceverà fatture con l’opzione per “iva differita” non potrà detrarsi l’imposta su tali fatture fino a quando con comunicherà allo studio il pagamento (anche frazionato) delle fatture stesse;
Dimenticarsi queste comunicazioni significherà omettere il versamento dell’i.v.a. nel primo caso, con conseguenti sanzioni fiscali, oppure, nel secondo caso, perdere la detrazione dell’iva sulle fatture ricevute.

Comunicheremo quanto prima le modalità tecniche-operative da seguire per la migliore gestione di tali adempimenti.
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Vecchio 23-02-11, 12:18   #4 (permalink)
Ignorante che ignora
 
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Con la normativa di dover versare l'IVA per cassa volevo avere una delucidazione.
Se in data 10 settembre emetto una fattura con imponibile 5000€ e 1000€ di iva, ma il cliente non me la paga all'atto dell'emissione ma bensì il 15 dicembre. Mi domando posso versare l'iva della suddetta fattura nel IV trimestre?

Lo stesso caso però il cliente mi versa la fattura emessa il 10 settembre a gennaio dell'anno successivo, verso nel I trimestre successivo?
Cioè dici se all'emissione ti versa 5000 e il 15 dicembre gli ulteriori 1000?

Devi versare l'iva pro-quota. La presunzione è che i 5000 siano 4.166,66 imponibile e 833,34 iva e questa dovrai versare nel III trimestra, mentre nel IV trimestre verserai gli ulteriori 166,66
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Vecchio 23-02-11, 12:24   #5 (permalink)
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Con la normativa di dover versare l'IVA per cassa volevo avere una delucidazione.
Se in data 10 settembre emetto una fattura con imponibile 5000€ e 1000€ di iva, ma il cliente non me la paga all'atto dell'emissione ma bensì il 15 dicembre. Mi domando posso versare l'iva della suddetta fattura nel IV trimestre?

Lo stesso caso però il cliente mi versa la fattura emessa il 10 settembre a gennaio dell'anno successivo, verso nel I trimestre successivo?
Il nostro amico si è incartato ed anche tu, mi pare: le date sono contestuali, mentre prima dice che la paga a dicembre e poi che la paga a gennaio.
Mettiamoci d'accordo: quando la paga????
Se tu incassi a dicembre versi l'iva relativa nel 4 trim., mentre il tuo cliente se la detrae nel 4 trim.
Attenzione alla dicitura "Iva ad esigibilità differita ....." nel testo della fattura.

Ultima modifica di recycling : 23-02-11 alle ore 12:33
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Vecchio 23-02-11, 13:43   #6 (permalink)
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Il nostro amico si è incartato ed anche tu, mi pare: le date sono contestuali, mentre prima dice che la paga a dicembre e poi che la paga a gennaio.
Mettiamoci d'accordo: quando la paga????
Se tu incassi a dicembre versi l'iva relativa nel 4 trim., mentre il tuo cliente se la detrae nel 4 trim.
Attenzione alla dicitura "Iva ad esigibilità differita ....." nel testo della fattura.
Non avevo dato peso all'ultima riga.

Mi ero fermato prima, in ogni caso se paga in due tranche il versamento dell'IVA è proquota...
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Vecchio 23-02-11, 15:11   #7 (permalink)
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Non avevo dato peso all'ultima riga.

Mi ero fermato prima, in ogni caso se paga in due tranche il versamento dell'IVA è proquota...
certo
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Vecchio 23-02-11, 15:37   #8 (permalink)
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Il nostro amico si è incartato ed anche tu, mi pare: le date sono contestuali, mentre prima dice che la paga a dicembre e poi che la paga a gennaio.
Mettiamoci d'accordo: quando la paga????
Se tu incassi a dicembre versi l'iva relativa nel 4 trim., mentre il tuo cliente se la detrae nel 4 trim.
Attenzione alla dicitura "Iva ad esigibilità differita ....." nel testo della fattura.
Mi scuso per la poca chiarezza del secondo esempio. Ma volevo intendere:
Fattura emessa in data 10 settembre 2009 ed incassata il 20 marzo 2010. L'iva di competenza di quella fattura và nella liquidazione del I trimestre 2010?
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Vecchio 23-02-11, 15:44   #9 (permalink)
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Mi scuso per la poca chiarezza del secondo esempio. Ma volevo intendere:
Fattura emessa in data 10 settembre 2009 ed incassata il 20 marzo 2010. L'iva di competenza di quella fattura và nella liquidazione del I trimestre 2010?
SI
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Vecchio 23-02-11, 15:49   #10 (permalink)
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Grazie mille^^
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