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#1 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Feb 2011
Messaggi: 6
Popolarità: 0 ![]() |
Residente all'estero aire e capital gain cc italiano
Salve,
La mia è una situazione della quale non riesco a trovare alcun tipo di informazione, spero che qualcuno possa aiutarmi. Sono residente all'estero iscritto all'aire (thailandia), susseguentemente ho aperto in italia un cc estero in quantonon mi è permesso aprirne uno come residente. Ho notato che sul suddetto conto non mi vengono calcolate le ritenute cedolari del 12.5% e quindi tantomeno i capital gain. Cosa significa questo che devo portarli in dichiarazione in italia? Oppure che non devo pagare nulla (improbabile)? Se la legge mi imponesse di portarli in dichiarazione allora mi converrebbe aprire un conto estero fuori dall' italia? Oppure sarebbe lo stesso? Grazie |
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#3 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Feb 2011
Messaggi: 6
Popolarità: 0 ![]() |
Per la verità io questo lo escluderei, io non sono residente in thailandia. I residenti all'estero sono una strana figura ibrida, io sono residente in thailandia per l'italia, ma residente in italia per la thailandia
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#5 (permalink) | |
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ridateci il cainano!
Data registrazione: Dec 2004
Messaggi: 15,885
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#6 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jan 2007
Messaggi: 1,371
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Esiste una convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno di Thailandia sottoscritta tra le parti nel 1975 e ratificata dall'Italia con legge 02/04/1980 n. 202.
A proposito del domicilio fiscale detta legge all'art. 4 recita: '4. Domicilio fiscale. 1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Se essa dispone di una abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. '. Sui redditi da capitale detta convenzione prevede: '13. Utili di capitale. 1. Gli utili provenienti dalla alienazione dei beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono tassabili nello Stato contraente dove detti beni sono situati. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui il residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle sue attività professionali, inclusi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono tassabili in questo altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 sono tassabili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.' Ultima modifica di Saturalanx : 02-02-11 alle ore 14:47 |
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