![]() |
| Home | | | Notizie | | | Mercati | | | ETF | | | CFD | | | Forex | | | Forum | | | Quotazioni | | | Servizi | | | Approfondimenti | | | Education | | | Meteo |
|
|
|
|
#1 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: Nov 2008
Messaggi: 355
Popolarità: 7730945 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
aprire P.IVA da dipendente
Salve a tutti,
Ho un dubbio,ma prima di andare da un commercialista vorrei prepararmi: sono un lavoratore dipendente, lavoro presso uno studio tecnico come disegnatore tecnico e quest'anno vorrei aprire una P. IVA che durerà solo 1-2 anni) per una consulenza come libero professionista(praticamente costruiscono un edificio e dovrei seguire la costruzione coordinando le fasi di avanzamento dei lavoro ) . é la prima attività che svolgerei con P. IVA, sono sempre stato lavoratore dipendente. Intanto visto che questo lavoro può essere in conflitto con il mio da dipendente chiederei il permesso al mio capo,e presumo che con questo extra andrei a guadagnare non piu`di 15.000,00 Euro nei due anni, devo pagare 2 volte INPS e vero che pagherei tante tasse? Grazie a chi mi sapra dare una mano. Saluti |
|
|
|
|
|
#2 (permalink) | |
|
viva la foca
Data registrazione: Mar 2009
Messaggi: 4,345
Popolarità: 42949676 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Citazione:
|
|
|
|
|
|
|
#3 (permalink) | |
|
Member
Data registrazione: Oct 2004
Messaggi: 63
Popolarità: 1573659 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Citazione:
Se fosse stato di qualche migliaio di euro leggermente inferiore il tuo guadagno quindi rientrando nei 5000 euro aunnui quindi 10000 euro in due anni saresti andato nelle prestazioni occasionali senza dover neanche versare i contributi. Ti posto questo trafiletto: Prestazioni Occasionali La definizione e la norma L'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 e l'art. 4 della legge n. 30 hanno, per la prima volta, dato una definizione legale delle prestazioni occasionali di lavoro autonomo. Si debbono intendere quali prestazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore, nell'anno solare, a trenta giorni con lo stesso committente; il compenso complessivo annuo che il prestatore percepisce dallo stesso committente non deve superare i 5.000 Euro. La definizione del lavoratore occasionale viene ribadita anche nella Circolare 6 luglio 2004, n. 103. Caratteristiche I vincoli La prestazione occasionale è un tipo di collaborazione non subordinata per lavori meramente saltuari. Proprio per la sua "limitata portata", la prestazione occasionale si distingue da quella di tipo accessorio, resa da particolari categorie di soggetti, e dall'attività di lavoro autonomo vero e proprio, mancando un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni. Per questo motivo, la collaborazione occasionale non è soggetta all'obbligo contributivo presso la gestione separata INPS. Nell'ipotesi in cui la collaborazione occasionale perda i suoi requisiti (svolgimento dell'attività per periodi non superiori a 30 giorni per anno solare e compenso non superiore a € 5.000 per anno solare per ciascun committente), troveranno applicazione o il lavoro a progetto (se c'è l'elemento della coordinazione) oppure il lavoro autonomo (per più prestazioni abituali). In questi casi ci sarà l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS e il pagamento dei relativi contributi. Soggetti esclusi L'art. 61 del D. Lgs. esclude da questo tipo di rapporto di lavoro i seguenti soggetti: * i professionisti intellettuali, con iscrizione ad apposito albo; * coloro che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con associazioni o società sportive associate a federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI; * i dipendenti di pubbliche amministrazioni; * i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società; * i partecipanti a collegi e commissioni. Applicazione Al contrario di quanto previsto per i contratti di lavoro occasionale di tipo accessorio, i contratti di lavoro occasionale possono essere applicati a qualsiasi tipologia di attività lavorativa. Perdita dei requisiti Nel caso in cui venga superato il parametro temporale del limite dei 30 giorni o quello economico del limite retributivo annuale di 5000 euro, troveranno applicazione, rispettivamente, le disposizioni previste dall'art. 61 del D.Lgs 276/2003 e dalla Circ. 9/2004. Pertanto, se, nel rapporto tra committente e collaboratore, è ravvisabile un certo grado di continuità si applicano le disposizioni previste per il lavoro a progetto dall'art 61 comma 1 D.L.gs. 276/2003. Nell'ipotesi in cui, invece, il collaboratore percepisce un compenso superiore a 5.000 euro da uno stesso committente nel medesimo anno solare, ma per una o più prestazioni del tutto singolari ed episodiche, non riconducibili quindi ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro, si applicherà la disciplina del contratto d'opera di cui all'art. 2222 del codice civile. In entrambi i casi, nell'ipotesi di superamento del limite annuo retributivo di 5.000 euro e a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali, il collaboratore ha l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla L. 335/95 e al pagamento dei relativi contributi (Circ.9/2004). Tassazione fiscale e previdenziale I collaboratori occasionali sono iscritti alla gestione separata INPS solo qualora il loro reddito annuo derivante da attività di collaborazione sia superiore a 5.000 euro. In questo caso ad essi si applicano le stesse disposizioni previste per i collaboratori coordinati e continuativi. Con messaggio n. 36780 dell'8/11/2005, l'INPS ha precisato che il lavoratore iscritto alla gestione separata INPS non deve iscriversi nuovamente nel momento in cui cambia committente. Al contrario, qualora intraprenda un'attività di lavoro autonomo in qualità di professionista non iscritto ad albi o casse professionali, è tenuto ad una nuova iscrizione versando in proprio la relativa contribuzione. Il lavoratore occasionale presta la propria attività dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d'acconto del 20%. Naturalmente il pagamento del corrispettivo non esaurisce tutti gli obblighi fiscali del lavoratore che dovrà pagare, sui propri guadagni complessivi, l'integrazione della aliquota Irpef legata al raggiungimento di specifici scaglioni di reddito. Per quanto riguarda la contribuzione alla gestione separata INPS, con la circolare n.8 del 27 gennaio 2005, dal 1 gennaio 2005 si applicano le seguenti aliquote a seconda dei casi: * 17,50% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, fino ad un reddito pari a € 38.641,00; * 18,50% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, sui redditi oltre € 38.641,00. Considerato che gli iscritti alla Gestione separata, privi di altra tutela previdenziale, devono versare un contributo aggiuntivo dello 0,50% (art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997) per finanziare limitate prestazioni assistenziali (indennità di maternità, l'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero e l'assegno per il nucleo familiare) l'aliquota complessiva risulta pari al 18% e, per la quota di reddito eccedente il predetto limite di € 38.641,00, al 19%. Per tutte le fasce di contribuzione il massimale annuo di reddito è fissato in € 84.049,00. Sul reddito che eccede questo importo massimo non si applica l'aliquota contributiva e, pertanto, non si deve pagare alcun contributo previdenziale. |
|
|
|
|
|
|
#4 (permalink) | |
|
viva la foca
Data registrazione: Mar 2009
Messaggi: 4,345
Popolarità: 42949676 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Citazione:
Ti posto alcune informazioni sul "regime cosiddetto forfettino". L'art. 13 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 ha introdotto un regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive, che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10% e di una serie di semplificazioni contabili, a favore delle persone fisiche che intraprendono una nuova attività di lavoro autonomo o di impresa. La norma ha lo scopo di incentivare l'intrapresa economica delle persone fisiche, sostenendone lo sforzo nei primi anni di attività, normalmente caratterizzati da ingenti costi iniziali e da un ridotto volume di affari. 1. SOGGETTI AMMESSI Le persone fisiche che iniziano un'attività di lavoro autonomo o d'impresa dal 1 gennaio 2001 possono avvalersi del regime fiscale agevolato previsto dall'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a condizione che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 2 del medesimo art. 13 qui di seguito elencati. 1.1 Ambito soggettivo Destinatari delle agevolazioni in argomento sono: - le persone fisiche che iniziano un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa ai sensi rispettivamente degli articoli 49 e 51 del testo unico; - le imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4, del citato testo unico; in tal caso l'imposta sostitutiva e' dovuta dal titolare dell'impresa. Non possono, pertanto, optare per il regime agevolato in questione: - le società e le associazioni di cui all'art. 5, commi 1, 2 e 3 del TUIR. Si precisa inoltre che il regime forfetario di determinazione dell'IVA e delle imposte sui redditi di cui all'art. 3, commi da 172 a 184, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è compatibile in quanto alternativo al regime agevolato in essere. 1.2 Ambito oggettivo Le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 13 della Legge 388/2000 per accedere al nuovo regime sono le seguenti: - il contribuente non deve avere esercitato nei tre anni precedenti, neppure in forma associata o familiare, un'attività artistica, professionale o d'impresa, fatte salve le ipotesi di praticantato obbligatoriamente previsto ai fini dell'esercizio di arti o professioni. Il regime agevolativi è infatti destinato ad incentivare esclusivamente la nascita di nuove iniziative. Va sottolineato che la semplice apertura di partita IVA non costituisce automaticamente causa di esclusione dal regime fiscale agevolato del presente articolo, occorrendo a tal fine l'effettivo esercizio dell'attività; - la nuova attività non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. La disposizione ha carattere antielusivo, mirando ad evitare gli abusi di chi continui di fatto ad esercitare la stessa attività di lavoro dipendente mutandone la veste giuridica in impresa o lavoro autonomo al solo fine di sottrarre i relativi proventi alla tassazione ordinaria: si pensi, a titolo esemplificativo, ad un soggetto che abbia lavorato in qualita' di dipendente in un'impresa di trasporti ed intraprenda l'attivita' in proprio utilizzando lo stesso mezzo e servendo la medesima clientela dell'impresa di origine. Allo stesso modo, la norma impedisce la costituzione di imprese individuali che in un contesto economico non modificato proseguono sostanzialmente precedenti attività di lavoro autonomo, anche nella veste di collaborazione coordinata e continuativa, e viceversa; - l'ammontare dei compensi non deve superare il limite di Euro 30.987,41 per l'attivita' professionale o artistica ovvero l'ammontare dei ricavi non deve superare il limite di Euro 30.987,41 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi o di Euro 61.974,82 per le imprese esercenti altre attivita'; - nel caso di prosecuzione di attivita' d'impresa svolta da altro soggetto, a seguito - ad esempio - di cessione o successione nell'azienda, l'ammontare dei ricavi dal medesimo realizzati nel precedente periodo d'imposta non deve superare il limite di Euro 30.987,41 per le imprese esercenti prestazioni di servizi o di Euro 61.974,82 per le imprese che esercitino altre attività. Sia questa condizione che quella precedente circoscrivono l'ambito del beneficio alle iniziative economicamente più deboli; - siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi ed amministrativi. 2. AGEVOLAZIONI FISCALI Sul reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi degli articoli 50 e 79 del testo unico delle imposte dirette approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, realizzato dai soggetti che chiedono di avvalersi del regime fiscale agevolato, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 10 per cento. Considerato che il predetto reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e quindi non partecipa alla determinazione del reddito complessivo IRPEF, lo stesso non costituisce base imponibile per l'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Restano, per contro, immutati gli obblighi sostanziali in materia di IVA ed IRAP. 5. DURATA DEL REGIME AGEVOLATO Ai sensi del comma 1, il regime agevolato si applica al periodo d'imposta d'inizio dell'attività e ai due successivi. 6. COMUNICAZIONI RELATIVE AL REGIME AGEVOLATO 1) I soggetti che intendono avvalersi del regime fiscale agevolato comunicano la scelta operata in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, utilizzando il modello allegato al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14-03-2001. 2) La scelta operata vincola il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un periodo d'imposta e può essere revocata, dandone comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando lo stesso modello impiegato per la comunicazione dell'opzione. 7. RITENUTA D'ACCONTO I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale agevolato, non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. Le fatture emesse devono inoltre riportare la descrizione dei motivi che esonerano il committente dal fungere da sostituto. 8. DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE 8.1 Studi di settore Ai soggetti che si avvalgono della disposizione agevolativa di cui all'articolo 13 della Legge 388/2000, ai fini accertativi si applicano le norme inerenti gli studi di settore. Pertanto, nel caso in cui nei periodi d'imposta successivi al primo il risultato degli studi di settore sia superiore al limite dei compensi indicati dall'articolo 13 si decade dall'agevolazione. 8.2 Superamento dei limiti Il comma 3, nel disciplinare le cause di decadenza dall'agevolazione durante il triennio di attività, dispone che il regime cessa di avere efficacia: - dal periodo d'imposta successivo, qualora i ricavi o i compensi conseguiti siano superiori ai limiti stabiliti dal comma 2, lett. c) in misura non eccedente il cinquanta per cento (quindi non superino Euro 46.481,12 per l'attività professionale o artistica, Euro 46.481,12 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi, Euro 92.962,24 per le imprese esercenti altre attività); - dallo stesso periodo d'imposta, nell'ipotesi in cui i ricavi o i compensi superino i predetti limiti in misura eccedente il cinquanta per cento. Saluti MA LA COSA CHE TI HO EVIDENZIATO MI SA CHE PRECLUDE IL TUO INGRESSO IN QUESTO REGIME Ed allora dovrai optare sul "regime dei minimi", che prevede una imposta sostitutiva dell'irpef e dell'irap pari al 20% e quindi senza cumulo con altri redditi. Riguardo all'inps non posso dirti cose precise perchè non hai specificato se ti iscrivi alla "cassa professionale". Saluti |
|
|
|
|
|
|
#5 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: Nov 2008
Messaggi: 355
Popolarità: 7730945 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grazie per le vostre risposte,
Io non vorrei iscrivermi alla cassa, perche` vorrei vedere se riesco a trovare abbastanza clienti da continuare da solo. Praticamente rimarrei dipendente, e avrei la possibilita`di gestirmi il cantiere(appuntamenti con le ditte,controllo....)incassando quanto detto sopra, ma dovrei emettere una fattura o ricevuta per il compenso patttuito al mese. Grazie |
|
|
|
![]() |
| Segnalibri |
| Strumenti discussione | |
| Modalità visualizzazione | Valuta questa discussione |
|
|
| Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits | ||
| © 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer. | ||