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viva la foca
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Okkio, il "grande fratello" ci spia!!!
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11 gennaio 2011 Per professionisti e imprese contabilità Iva a caro prezzo di Gian Paolo Tosoni Per professionisti e imprese, alle prese con l'aggiornamento dei programmi di contabilità Iva per adeguarsi al nuovo obbligo di comunicazione telematica delle operazioni di importo pari o superiore a 3mila euro (articolo 21 del decreto legge 78/2010; provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010), l'operazione non sarà a costo zero, sia dal punto di vista economico sia degli adempimenti amministrativi. La tempistica Per il 2010 il termine è fissato al 31 ottobre 2011 e dovranno essere comunicate le operazioni di importo non inferiore a 25mila euro. Inoltre la comunicazione è esclusa per le sole operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione. Queste dovrebbero essere quelle effettuate da commercianti al minuto (articolo 22 del Dpr 633/72), ma, per esempio, un'impresa immobiliare che ha venduto un'abitazione a un privato ha dovuto emettere la fattura ma può non aver memorizzato il numero di codice fiscale che invece dovrà figurare nella comunicazione alle Entrate. Quindi il nuovo obbligo di trasmissione pone i soggetti passivi di fronte a un nuovo adempimento, che contrariamente a quanto enunciato nell'articolo 21 del Dl 78/2010 sarà gravoso. L'aggravio dei costi Pensando al 2011, anche i commercianti al minuto per le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro che saranno effettuate dopo il prossimo 30 aprile dovranno richiedere e memorizzare il numero di codice fiscale dei clienti privati; quindi i dettaglianti dovranno dotarsi di un sistema di memorizzazione dei dati di queste cessioni per poter successivamente ricavare l'elenco dei clienti e delle operazioni per la trasmissione ai sensi del citato articolo 21 del Dl 78/2010. Se poi il cliente è un soggetto non residente occorre rilevare tutti i dati anagrafici. La conseguenza di questo adempimento sarà un aggravio dei costi amministrativi per implementare al meglio i sistemi contabili al fine di garantire una tempestiva rilevazione delle operazioni oggetto di comunicazione. Il nuovo elenco clienti e fornitori – o, meglio, delle operazioni – è un adempimento che riguarda soprattutto le imprese e i professionisti e ha il principale scopo di monitorare le operazioni per combattere le frodi in materia di Iva. Dal tracciato allegato al provvedimento si evince che la comunicazione riguarda le singole operazioni, in quanto vengono richiesti gli estremi della fornitura e i dati della singola operazione. In sostanza si tratta dell'elenco delle operazioni e cioè della fotocopia dei registri Iva. Imprese e professionisti Ma anche per le imprese e professionisti ci sono dubbi che ostacolano l'operatività. Il provvedimento dell'Agenzia precisa che per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti periodici, l'operazione deve essere comunicata qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a 3mila euro (3.600 per i privati; 25mila per l'anno 2010). Questo richiede la necessità di legare le fatture registrate che fanno parte di un'unica operazione complessa e quindi occorrerà introdurre una codificazione dedicata a questa necessità. Non sono escluse le cessioni di immobili il cui importo è naturalmente superiore alla soglia e di autovetture, operazioni che, in realtà, sono già perfettamente monitorate dall'anagrafe tributaria. Poi ci può essere un'operazione a cavallo di due periodi d'imposta che solo cumulativamente supera la soglia. Ad esempio: un idraulico ristruttura l'impianto di riscaldamento nei confronti di un privato con acconto nel 2011 di 2mila euro e saldo nel 2012 di 2.500 euro; ci si chiede se questa operazione debba essere comunicata o se invece sia esclusa in quanto la soglia di ingresso nella comunicazione è l'importo di 3.600 euro. Il provvedimento dispone che per i contratti di fornitura occorre fare riferimento ai corrispettivi dovuti complessivamente in un anno solare, ma se manca un contratto si dovrebbero segnalare soltanto le cessioni che singolarmente hanno superato la soglia. Infine, per i clienti e fornitori soggetti passivi occorre indicare nella comunicazione il numero di partita Iva per il quale non c'è l'obbligo della annotazione nei registri Iva, ma ora occorre memorizzarlo ai fini della futura comunicazione. 11 gennaio 2011 |
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viva la foca
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23 dicembre 2010
Spesometro dal 1° maggio 2011. Segnalazioni al fisco se si superano 3.600 euro di Dario Deotto Le comunicazioni Iva su clienti e fornitori partiranno con calendario scaglionato, riguarderanno anche i non residenti e dovranno essere fatte anche in caso di operazioni collegate. Il quadro delle regole per le nuove comunicazioni delle operazioni Iva, che saranno estese anche a quelle effettuate (dal 1° maggio 2011) nei confronti dei privati è, dunque, pronto. Le indicazioni sono contenute nel provvedimento del direttore delle Entrate, pubblicato ieri sul sito internet dell'Agenzia, con il quale sono stati individuati soggetti, termini e modalità di trasmissione delle operazioni Iva, in attuazione dell'articolo 21 del Dl 78/2010. Tutti i soggetti passivi Iva dovranno comunicare alle Entrate cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali i corrispettivi dovuti risultano di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell'Iva. Per le operazioni per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura (generalmente giustificate da scontrino e ricevuta fiscale), il limite viene fissato a 3.600 euro, al lordo dell'Iva. Per l'anno solare 2010, il limite viene elevato a 25.000 euro e riguarda solo le operazioni soggette a obbligo di fattura. In sostanza, solo dal 2011 si applicano i limiti di 3.000 e 3.600 euro; inoltre, il provvedimento stabilisce che dovranno essere comunicate le operazioni non soggette a fattura solo con riferimento a quelle effettuate dal 1° maggio 2011. Le comunicazioni andranno inviate entro il 31 ottobre 2011, relativamente alle operazioni del 2010 e poi entro il 30 aprile di ogni anno. Vengono escluse dall'obbligo di comunicazione: importazioni, esportazioni, operazioni con soggetti economici ubicati nei Paesi cosidetti "black list", operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria (per esempio quelle di amministratori di condominio e istituti finanziari). Tra i dati da riportare nella comunicazione, vi sono la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale della controparte. I soggetti non residenti privi di codice fiscale dovranno fornire i propri dati, comprensivi di cognome e nome (se persona fisica), luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale (si tratta dei dati richiesti dall'articolo 4 del Dpr 605/1973). Gli stessi dati vengono richiesti per le operazioni non giustificate da fattura. Qui, però, il provvedimento stranamente si riferisce solo ai dati del committente o del commissionario. Non si comprende bene: è chiaro che l'acquirente privato quando va ad acquistare un prezioso in gioielleria di importo almeno pari a 3.600 euro, dovrà fornire al negoziante il proprio codice fiscale, mentre non si capisce se dovrà fornire anche gli altri dati, come il domicilio fiscale e la data di nascita. La risposta dovrebbe essere negativa, vedendo gli allegati al provvedimento, nel senso che l'acquirente privato italiano dovrebbe fornire il solo codice fiscale. Relativamente ai dati sui privati, questi, come anticipato nei giorni scorsi su queste pagine, vanno ad alimentare l'accertamento sintetico (il cosidetto "spesometro"). Il negoziante dovrà chiedere i dati, quando l'ammontare dell'operazione è superiore a 3.600 euro, anche ai privati stranieri. Il provvedimento stabilisce, in relazione al limite (25.000 euro per il 2010; 3.000 per il 2011), che nel caso di contratti di appalto, fornitura, somministrazione o da cui derivano corrispettivi periodici, l'operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare risultino complessivamente di importo almeno pari allo stesso limite. Qualora siano stipulati contratti tra loro collegati, si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti. Con riguardo ai dati da trasmettere, si deve fare riferimento a quelli annotati nei registri Iva (articoli 23, 24 e 25 del Dpr 633/1972) o, in mancanza, al momento di effettuazione dell'operazione (articolo 6 del Dpr 633/1972). Le comunicazioni dovranno essere trasmesse utilizzando un software distribuito dall'Agenzia, anche per verificare la congruenza dei dati con le specifiche tecniche allegate al provvedimento. 23 dicembre 2010 |
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