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Vecchio 23-08-10, 08:22   #1 (permalink)
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L'avatar di Fragolandrea
 
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fantadomanda

ciao,

scusate mi servirebbe un'informazione,(in realtà mi serve per rispondere a uno che me lo aveva chiesto) come si ha accesso ai nominativi del libro soci di una quotata? è necessaria una richiesta con una modalità specifica alla società e/o al collegio sindacale? esistono limiti statutari o di legge? bisogna allegare la certificazione dell'intermediario?

ad esempio se io acquisto 1 azione del sole 24 posso richiedere di poter visionare il libro soci (in teoria dovrebbe essere aggiornato agli ultimi 30/90 gg) alfine di vedere chi è stò benedetto flottante che avrà il 20% tolti (confindustria, fondazioni varie, società ecc).

ringrazio chi mi rispondera!
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Vecchio 24-08-10, 16:09   #2 (permalink)
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Il recepimento della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti da parte del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.27 consente il pieno esercizio del diritto di accesso al Libro Soci di Società quotate.

Ma, come anche intitolato il post "fantadomanda" , vorrei aggiungere una mia notazione, e cioè che il testo originale, redatto in inglese, così si nomina: "Shareholders' Rights Directive" o "SHRD". Quindi la traduzione in italiano è non "diritti" ma "alcuni diritti".

Comunque tale diritto potrà essere esercitato, dal 2011 in poi, nei sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale in vista dell’assemblea annuale di bilancio dall'azionista previa presentazione del biglietto (ovvero certificazione dell'intermediario) rilasciato dalla Banca o Sim dell'azionista con la motivazione necessaria.

GOOD LUCK!


1)

Art. 83-undecies
(Obblighi degli emittenti azioni)

1. Gli emittenti azioni aggiornano il libro dei soci in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 83-novies, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e dell' articolo 83-duodecies entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime.

2. Fermo restando l'articolo 2421 del codice civile, anche qualora il libro soci non sia formato o tenuto con strumenti informatici, le risultanze del medesimo libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico.
3. Resta fermo quanto previsto in materia di annotazioni nel libro dei soci delle società cooperative.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.



2)


IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTII
Il d. lgs. n. 27/2010 ha introdotto un nuovo meccanismo di identificazione degli azionisti al fine di consentire alla società e ai singoli soci di poter tracciare una “mappa”
dell’azionariato anche in assenza di eventi che determinino un aggiornamento del libro soci (art. 83-duodecies del TUF).
La norma da ultimo richiamata prevede anche una specifica delega regolamentare alla Consob in ordine alla definizione dei criteri di ripartizione dei costi relativi alle sole richieste di identificazione dell’azionariato avanzate dai soci di minoranza (art. 83-duodecies, comma 3, del TUF).
Al fine di dare attuazione a tale delega è stata, pertanto, inserita una nuova disposizione nel Regolamento Emittenti all’interno del Titolo III (Assetti proprietari), l’art. 133-bis.
Al riguardo, va innanzi tutto precisato che oggetto della delega regolamentare non possono che essere solo i costi relativi alla procedura di identificazione degli azionisti e di invio dei dati, e non anche quelli relativi all’aggiornamento del libro soci: quest’ultimo, infatti, è un obbligo previsto in capo alla società a vantaggio di tutti i soci. Del resto, L’obbligo di aggiornamento del libro soci è previsto nel comma 4 dell’art. 83-duodecies del TUF, con l’ulteriore indicazione che “i dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci senza oneri a loro carico”, mentre il riferimento ai costi relativi all’identificazione è contenuto nel comma 3. Peraltro, considerando che l’obbligo di aggiornamento del libro soci sorge in occasione anche dell’esercizio di altri diritti sociali, non sembrerebbe ragionevole disciplinare in maniera differenziata solo l’esercizio del diritto relativo
all’identificazione degli azionisti.
Quanto al contenuto delle disposizioni di attuazione, va evidenziato che, in considerazione degli obiettivi brevemente stabiliti nella norma primaria dal legislatore, è stato ritenuto più opportuno affidare all’autoregolamentazione la definizione dei migliori criteri di ripartizione dei costi, essendo la stessa strettamente connessa con i diversi livelli di diffusione dell’azionariato, di
capitalizzazione delle società nonché delle tariffe che le stesse sono in grado di contrattare con gli intermediari per il servizio in questione.
E’ stata individuata una sola ipotesi, inderogabile dallo statuto, in occasione della quale, per promuovere in modo efficace lo specifico obiettivo di “facilitare il coordinamento tra i soci al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata”, si ritiene che gli stessi non debbano essere onerati dei costi relativi all’identificazione richiesta. Viene, infatti, riconosciuto il diritto dei soci ad effettuare una richiesta dei dati degli azionisti con oneri a carico della società nei sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale in vista dell’assemblea annuale di bilancio, e solo qualora non ne sia già stata effettuata un’altra nello stesso periodo.
Va, infatti, considerato che i diritti relativi all’evento assembleare per i quali è richiesta una
partecipazione qualificata (integrazione dell’ordine del giorno, presentazione di liste per la nomina di sindaci o amministratori) vanno esercitati entro termini stringenti. Pertanto, la disponibilità in tempo utile di dati aggiornati sull’azionariato può agevolarne l’esercizio e i soci interessati, data l’assenza di costi a loro carico, potranno avvalersi di uno strumento più rapido ed efficace per
coordinarsi con gli altri, in previsione di un evento programmato, quale è quello dell’assemblea di bilancio, in occasione del quale potrebbero tenersi contestualmente altre eventuali assemblee anche in sede straordinaria. Del resto, nel secondo semestre dell’esercizio sociale gli azionisti potrebbero avvalersi dell’aggiornamento del libro soci effettuato in occasione del pagamento dei dividendi, se deliberato.
La norma residuale, che impone sempre a carico della società i costi derivanti dal meccanismo di identificazione qualora lo statuto non disciplini tale materia, ha lo scopo di incentivare l’individuazione da parte dell’autonomia statutaria di regole certe e il più possibile complete, che
possono anche arrivare a prevedere una vera e propria “calendarizzazione” dell’istituto, in modo
da rendere minimali le ipotesi di abuso del meccanismo di identificazione.Infine, è opportuno segnalare che il termine previsto dal comma 2 dell’art. 83-duodecies del TUF è stato modificato, come consentito dalla medesima disposizione, estendendolo a 15 giorni di mercato aperto. Infatti, il termine di dieci giorni di mercato aperto stabilito dal legislatore (art. 83-duodecies, comma 2, del TUF) non sembra sufficiente allo scopo, in particolare per ricevere i
dati identificativi inviati dagli intermediari esteri.
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