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#1 (permalink) |
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Member
Data registrazione: May 2008
Messaggi: 651
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regime fiscale per nuove attività (fortettino)
devo aprire un'impresa individuale per commercio di alimenti, secondo quello che c'e' scritto sul sito dell'agenzia delle entrate rientro nel massimale di fatturato annuo dei 30.000 o dei 60.000 e rotti?
Fortettino: è necessario che si realizzino compensi di lavoro autonomo o ricavi non oltre un determinato ammontare. Precisamente, i compensi o ricavi attesi devono essere: * per i lavoratori autonomi, non superiori a 30.987,41 euro; * per le imprese, non superiori a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività; QUELLO CHE NON CAPISCO E' COSA SI INTENDE PER LAVORATORI AUTONOMI.. CIOE SE APRO PARTITA IVA COME DITTA INVIDUALE non sono certo un lavoratore autonomo in quanto faccio commercio.. insomma a volte tutte queste diciture fanno venire una confusione.. aiutatemi... INOLTRE, il limite dell'ammontare ricavi annuo si intende come totale ricavi annuo gia' decurtato dei costi (tipo fatture di acquisto) o si riferisce agli incassi lordi annuli di cassa ? |
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viva la foca
Data registrazione: Mar 2009
Messaggi: 4,345
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Testo Unico Imposte sui Redditi (legge n° 917/86) CAPO V REDDITI DI LAVORO AUTONOMO – Art. 49 Redditi di lavoro autonomo Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall' esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l' esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l' esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell' articolo 5. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell' oggetto dell' arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita; b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell' autore o inventore, di opere dell' ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell' esercizio di imprese commerciali; c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell' articolo 41 quando l' apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata; e) l' indennità per la cessazione di rapporti di agenzia. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2. CAPO VI REDDITI DI IMPRESA – Art. 51 Redditi di impresa Sono redditi di impresa quelli che derivano dall' esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l' esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell' articolo 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell' articolo 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa. Sono inoltre considerati redditi di impresa: a) i redditi derivanti dall' esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell' articolo 2195 del codice civile, tranne quelle organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari; b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo. |
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viva la foca
Data registrazione: Mar 2009
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In sostanza, semplificando molto, reddito d'impresa è quello del commerciante, artigiano, bar ecc ecc ecc mentre quello di lavoro autonomo è quello del geometra, notaio, avvocato, consulente ecc ecc ecc.
I ricavi sono gli incassi o i compensi annui, che decurtati dei costi costituiscono l'utile. |
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#5 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: May 2008
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Citazione:
per i lavoratori autonomi, non superiori a 30.987,41 euro; * per le imprese, non superiori a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività; a) non rientro nel primo limite di 30.987 b) rientro nel limite di 61.974 euro ovvero sarebbe un limite rispettato se la mia impresa non supera l'utile di 61.974 euro, GIUSTO??? grazie gia' per la risposta |
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#7 (permalink) | |
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viva la foca
Data registrazione: Mar 2009
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#8 (permalink) | |
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Data registrazione: May 2008
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titolare di ditta individuale per commercio alimentari in distributori automatici |
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#9 (permalink) | |
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viva la foca
Data registrazione: Mar 2009
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#10 (permalink) |
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Data registrazione: May 2008
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scusa ma il bar è un'attività commerciale e non un servizio puro... cioe' un servizio puro è la lavanderia per esempio, perche' non ti vende un bene fisico ma un servizio.. tutte le attività che ti vendono dei beni non possono essere attività di servizi. Certo il bar puo' oltre alla vendita di beni offrirti anche dei servizi ma questo è un'altro discorso in quanto l'attività prevalente del bar è la vendita di beni di consumo
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