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Vecchio 15-08-10, 21:19   #1 (permalink)
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FOREX e nuovo ipotetico trattamento fiscale

salve

col copia\incolla, riporto identico, il quesito scritto, relativo ad un'INTERPELLO rivolto direttamente all'Agenzia delle Entrate, per la tassazione e detassazione, rispettivamente di plusvalenze e minusvalenze, conseguite con operazioni di compravendita SOLO sul mercato forex spot (che ricordo essere un mercato OTC).
Preciso si tratta di un post, reperibile, direttamente da questo link:
http://www.ttribe.it/forum/topics/fo...amento-fiscale (se non erro, dovrebbe essere visibile solo a chi è iscritto).
Almeno per il sottoscritto, parlano troppo difficile ahimè Mi sembra di capire, che le eventuali MINUSVALENZE conseguite sul citato mercato forex spot, non potranno essere più recuperate, detraendo il loro importo, dalle plusvalenze conseguite.
Esempio:
se su EUR-USD ho riportato 10.000 $ di minusvalenze e 30.000 $ di plusvalenze, io dovrei pagare il 12,5% di capital gain, non su 20.000 $ (differenza plusvalenze MENO minusvalenze) ma dovrei pagare il capital gain del 12,5% solo sui 30.000 di plusvalenze.
Per cortesia, aiutatemi a decifrare cosa dicono e vostre opinioni al riguardo


copia\incolla


Forex e trattamento fiscale, come interpetrate quanto segue ?
• Post aggiunto da Franco Fusi il 30 Luglio 2010 alle 0:40 in Opzioni: libri
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Risoluzione del 06/07/2010 n. 67 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni nel mercato forex – articolo 67 del Tuir
Testo:
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, è stato esposto il seguente
QUESITO
L’istante sta valutando la convenienza ad effettuare operazioni di compravendita di valute a pronti sul Foreign Exchange Market (c.d. mercato Forex).
L’operatività della compravendita di valute, in detto mercato, è solitamente regolata giornalmente attraverso una piattaforma elettronica di trading on line (c.d. contratti spot) per cui le posizioni dei
singoli clienti sono aperte e chiuse nella stessa giornata.
Tuttavia, dette operazioni possono non essere chiuse nella medesima giornata di apertura, in quanto il cliente può avere convenienza a mantenere in essere, oltre la giornata lavorativa, le posizioni di
mercato assunte. In tale ipotesi, il broker applica un meccanismo di
rollover consistente nella chiusura e nella successiva riapertura della
posizione, così da evitare l’effettiva consegna del sottostante (c.d.
contratti rolling spot).
Considerato che i cambi valutari nei momenti di chiusura e di successiva riapertura della posizione possono dar luogo all’emersione di differenziali positivi o negativi, l’istante chiede di conoscere il
corretto trattamento fiscale da applicare a dette componenti.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante è dell’avviso che, nel caso in esame, non possa trovare applicazione l’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), avente ad oggetto la
tassazione delle cessioni a termine di valute estere derivanti da conti
correnti in valuta, in quanto il meccanismo del rollover interromperebbe
il venir meno dei requisiti richiesti dalla norma ai fini della propria
applicazione.
Pertanto, il soggetto istante non intende sottoporre ad alcuna tassazione le eventuali plusvalenze conseguite.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Le operazioni di compravendita di valuta a pronti descritte nel presente interpello vengono effettuate sul mercato Forex attraverso la conclusione on line di contratti cosiddetti “spot e rolling spot”.
Ai fini della effettuazione di tali operazioni di compravendita per il tramite di intermediari specificamente abilitati, è in genere richiesta l’apertura di un conto corrente dedicato presso una primaria
banca italiana (cd. banca depositaria) sul quale viene depositata una
somma di denaro (cd. conferimento) vincolata a favore
dell’intermediario. Le somme giacenti sono costituite a cauzione delle
operazioni che quest’ultimo intraprende per ordine e conto del cliente.
L’operatività sul mercato Forex prevede il regolamento delle transazioni mediante l’utilizzo di un margine. Pertanto, è espressamente esclusa la possibilità di consegna fisica dei controvalori della valuta
intermediata.
Le operazioni sono effettuate nel termine giornaliero (contratti “spot”). Qualora il cliente intenda mantenere in essere oltre la giornata lavorativa le posizioni di mercato assunte, può farlo mediante
ordine di chiusura delle operazioni giornaliere e contestuale ordine di
riapertura per il giorno successivo, con data valuta rinnovata al giorno
di liquidazione successivo (contratti “rolling spot”).
Ne consegue che al termine della giornata lavorativa il cliente non potrà mai avere una giacenza di valuta estera.
Ciò premesso, in merito al regime impositivo delle operazioni aventi ad oggetto valute estere, l’articolo 67, comma 1, del TUIR menziona tre distinte fattispecie. La prima, prevista dalla lettera c-ter), dà
rilevanza esclusivamente a talune specifiche fattispecie per le quali è
presunta ex lege una finalità d’investimento finanziario e cioè nel caso
in cui le valute siano cedute a termine ovvero immesse su depositi o
conti correnti sicché, agli effetti di tale disposizione, le mere
cessioni a pronti non sono suscettibili di produrre differenziali aventi
rilevanza reddituale. Inoltre, per evitare di attrarre a tassazione
fattispecie non significative, il comma 1-ter del medesimo articolo 67
del TUIR prevede che la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla
cessione di valute rivenienti da depositi e conti correnti si ha solo
nel caso in cui la giacenza in valuta nei depositi e conti correnti
complessivamente intrattenuti dal contribuente sia superiore a euro
51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo
d’imposta in cui la plusvalenza è stata realizzata.
La seconda fattispecie, prevista dalla successiva lettera c-quater), attribuisce rilevanza fiscale alle operazioni che determinano un obbligo di acquistare o cedere a termine valute estere, con la conseguenza che
eventuali operazioni per le quali tale obbligo non sorge non possono
rientrare nella fattispecie impositiva in esame. L’ipotesi normativa
comprende anche i cosiddetti “contratti derivati”. In particolare, sulla
base degli effetti giuridici che ne scaturiscono è possibile
distinguere due diverse categorie di contratti.
La prima è costituita dai contratti a termine di tipo traslativo, che sono quelli da cui deriva l’obbligo di cedere o acquistare a termine le valute estere. La seconda è costituita dei contratti a termine di tipo
differenziale, che sono quelli da cui deriva l’obbligo di effettuare o
ricevere a termine uno o più pagamenti commisurati alle valute estere.
L’ultima fattispecie è contenuta nella lettera c-quinquies), che attrae ad imposizione le plusvalenze realizzate mediante rapporti aventi contenuto finanziario attraverso cui possono essere conseguiti
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
Tale disposizione, come chiarito dalla Circolare n. 165/E del 24 giugno
1998 (par. 2.2.5), è finalizzata ad evitare che i rapporti (non
soltanto, quindi, i contratti) aleatori di natura finanziaria, posti in
essere al fine di conseguire differenziali positivi e negativi, non
inquadrabili nelle fattispecie indicate nelle lettere c-ter) e
c-quater), possano sfuggire ad imposizione. Pertanto, in tutti i casi in
cui un contribuente ponga in essere una pluralità di contratti o atti,
tra essi collegati, aventi ad oggetto valute estere, finalizzati a
conseguire differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento
aleatorio (quale l’andamento delle valute estere), i predetti
differenziali assumono rilevanza reddituale agli effetti della lettera
c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che le plusvalenze derivanti dalle operazioni di compravendita di valute non possano essere assoggettate a tassazione sulla base delle disposizioni contenute
nell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR in quanto il
contratto posto in essere non è configurabile come una cessione a
termine di valute estere. D’altra parte, non si realizzano neanche i
requisiti per poter rientrare nell’ambito applicativo del comma 1-ter
del medesimo articolo non verificandosi la condizione del superamento
della giacenza media del conto corrente.
L’operazione, inoltre, non presenta tutte le caratteristiche previste per configurare un contratto derivato i cui differenziali sono assoggettati a tassazione ai sensi della descritta lettera c-quater).
Tuttavia, è certamente rinvenibile un rapporto avente ad oggetto valute estere suscettibile di produrre differenziali positivi o negativi in dipendenza dell’andamento del cambio della valuta estera rispetto
all’euro, inquadrabile nell’ambito della citata lettera c-quinquies).
Pertanto, la plusvalenza realizzata alla fine della giornata, dalle
persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa,
deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi del contribuente
(quadro RT – sezione II) e in tale sede deve essere applicata l’imposta
sostitutiva nella misura del 12,50 per cento del suo ammontare.
E’ appena il caso di precisare che, in tale ipotesi, secondo quanto previsto dal successivo articolo 68, comma 9, del TUIR, le minusvalenze e i differenziali negativi derivanti dalle operazioni in argomento non sono deducibili.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
forex67 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15-08-10, 21:39   #2 (permalink)
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Hai capito giusto,peròti consiglierei di aspettare qualcuno più pratico di me,io non opero in quel settore però ne avevo sentito parlare di questa circolare,aspetta risposte da chi opera materialmente.
gormitag non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16-08-10, 01:24   #3 (permalink)
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Purtroppo hai capito bene.
C'è un thread che se ne occupa:
Forex Brokers e Fisco italiano - 2 - WAS [Il fisco ha deciso, il forex è tassabile]
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Vecchio 16-08-10, 08:22   #4 (permalink)
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Purtroppo hai capito bene.
C'è un thread che se ne occupa:
Forex Brokers e Fisco italiano - 2 - WAS [Il fisco ha deciso, il forex è tassabile]
guardate che si paga il plus delle sole operazioni positive giornaliere e quelle chiuse e riaperte da rollover. Non si detrae nulla.
waterloo non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16-08-10, 12:16   #5 (permalink)
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guardate che si paga il plus delle sole operazioni positive giornaliere e quelle chiuse e riaperte da rollover. Non si detrae nulla.
waterloo, sono un pò "ciucco" cortesemente potresti spiegare con più chiarezza?
Per aggirare il problema, della serie, "fatta la legge e trovato l'inganno", avevo sentito parlare di chiudere e riaprire subito delle operazioni, che originariamente viaggiavano overnight per molte sedute daily... questo ogni giorno.
Esempio: se ho un long su eur-usd spot forex, aperto 20 giorni addietro e che dovrei chiudere stasera, potrei "spezzettare" questo trade, ogni sera entro un'orario preciso (ad esempio prima delle 23 italiane).
Per "spezzettare" se così grossolanamente si può dire, dicevano di chiudere manualmente il trade e riaprire lo stesso, una manciata di secondi dopo... in modo da fare apparire come una operazione intraday (aperta e chiusa nello stesso giorno) anzichè un'operazione overnight... ma ecco che se ne vanno molti pips di spread ask-bid, che alla fine della fiera, potrebbero rivelarsi pesanti
forex67 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24-08-10, 00:05   #6 (permalink)
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guardate che si paga il plus delle sole operazioni positive giornaliere e quelle chiuse e riaperte da rollover. Non si detrae nulla.
Esatto, le minus del forex vanno completamente perse!
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Vecchio 24-08-10, 00:09   #7 (permalink)
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waterloo, sono un pò "ciucco" cortesemente potresti spiegare con più chiarezza?
Per aggirare il problema, della serie, "fatta la legge e trovato l'inganno", avevo sentito parlare di chiudere e riaprire subito delle operazioni, che originariamente viaggiavano overnight per molte sedute daily... questo ogni giorno.
Esempio: se ho un long su eur-usd spot forex, aperto 20 giorni addietro e che dovrei chiudere stasera, potrei "spezzettare" questo trade, ogni sera entro un'orario preciso (ad esempio prima delle 23 italiane).
Per "spezzettare" se così grossolanamente si può dire, dicevano di chiudere manualmente il trade e riaprire lo stesso, una manciata di secondi dopo... in modo da fare apparire come una operazione intraday (aperta e chiusa nello stesso giorno) anzichè un'operazione overnight... ma ecco che se ne vanno molti pips di spread ask-bid, che alla fine della fiera, potrebbero rivelarsi pesanti
Non serve a nulla chiudere e riaprire le posizioni.
Anche intraday ti vengono comunque tassate tutte le plus, mentre le eventuali minus vanno perse, non le puoi portare in detrazione!
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