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#1 (permalink) |
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Data registrazione: May 2010
Messaggi: 655
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Debiti ereditari e beneficio d'inventario
Poniamo che uno accetti un'eredità con beneficio d'inventario perché il de cuius (solenne babbione, del tutto inaffidabile) era solito farsi fregare da un imbroglione senza scrupoli, e accumulare debiti di natura e misura imprecisate (anche a mezzo cambiali colla data in bianco!).
Trascorso il tempo dell'inventario (e posto che astutamente l'imbroglione di cui sopra non avanzi subito alcuna pretesa), dopo tre mesi e quaranta giorni bisogna definitivamente accettare l'eredità: una volta fatto ciò, chi ci protegge da eventuali tardive rivendicazioni del lestofante creditore? |
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#2 (permalink) |
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Data registrazione: Feb 2010
Messaggi: 693
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si parla di ANNI non di..mesi..
appena scaduti i dieci anni successivi all’accettazione dell’eredità con il “beneficio di inventario” (i 10 anni rappresentano il termine ultimo entro il quale possono essere notificati all’erede eventuali debiti contratti dal testatore) e qualora l’erede ritenesse conveniente accettare anche gli obblighi del testatore, egli procederà all’accettazione dell’eredità con la formula “senza riserve”. In questo caso il patrimonio ed i debiti del defunto si fonderanno con quelli dell’erede, e questi sarà tenuto ad onorare tutti gli obblighi assunti dal defunto. Nel caso in cui invece l’erede ritenesse non conveniente accettare le passività in carico al testatore, egli procederà alla rinuncia dell’eredità. Sia l’accettazione “senza riserve” che l’eventuale “rinuncia” devono essere atti notarili. Concludendo, l’erede è sempre tenuto ad ottemperare agli obblighi contratti dal testatore in assenza di atti notarili che attestino la rinuncia all’eredità o l’accettazione dell’eredità con la formula del beneficio di inventario. Ovviamente tali atti devono essere stati prodotti nei tempi previsti (alla morte del testatore, alla comunicazione formale di disponibilità dei beni ereditali o entro tre mesi e quaranta giorni nel caso di richiesta di procedura per l’eventuale successiva accettazione secondo la formula del beneficio di inventario). In ogni caso, comunque, questi atti non possono essere posteriòri alla data di notifica all’erede di obblighi contratti dal testatore. |
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#3 (permalink) |
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Member
Data registrazione: May 2010
Messaggi: 655
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Scusa, Gormitag, ma non ho capito bene (forse sono tonto, o forse solo male informato): io sapevo che, dopo l'accettazione con beneficio d'inventario, si hanno tre mesi per redigere l'inventario e successivamente a questo, altri quaranta giorni per accettare o rinunciare all'eredità con formula piena.
Ma se il creditore (ricordiamolo a scanso di equivoci, si tratta di un truffatore e non di un onesto creditore) si presenta dopo tale termine (e naturalmente, prima dei 10 anni oltre i quali il credito si prescrive) non riesce in tal modo a fregare l'erede? |
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#4 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Feb 2010
Messaggi: 693
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http://www.urp.ufficigiudiziarigenov...ne_eredita.htm
Se il chiamato all’eredità non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario fino a quando il diritto di accettare l’eredità non sia prescritto (dieci anni dall’apertura della successione) e deve fare l’inventario entro tre mesi dalla dichiarazione, salvo proroga accordata come sopra: in difetto è considerato erede puro e semplice In particolare, se il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari (situazione riscontrabile nella maggior parte dei casi: si pensi al coniuge o a un figlio conviventi), l’inventario va redatto entro tre mesi dal giorno in cui si è aperta la successione o in cui si è avuta notizia della devoluta eredità. Se si è iniziato l’inventario nel termine ma non si riesce a completarlo prima che scada, si può ottenere una proroga dal Tribunale, di regola non superiore a tre mesi. Trascorso il termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice, con le conseguenze di cui sopra. Una volta ultimato l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario ha 40 giorni di tempo per decidere se accettare o rinunciare all’eredità; decorso questo termine senza che abbia deciso è considerato erede puro e semplice. |
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#5 (permalink) | |
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Data registrazione: Feb 2005
Messaggi: 1,953
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#6 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Feb 2010
Messaggi: 693
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si,se l'erede nulla fa,non manifesta la sua volontà nelle FORME che trovi scritto nel link allora se la cerca,cioè nei registri pubblici deve risultare chi ha rifiutato,chi ha accetato con benefico d'inventario..se IO vado e nulla trovo allora TU sei erede semplice ovvero non puoi oppormi che..non sapevi..e io ti considero erede normale,così pure il fisco,equitalia,il comune per la tarsu....
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