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#1 (permalink) |
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Data registrazione: May 2010
Messaggi: 56
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informazione c/c cointestato
Buonasera,
di seguito vorrei avere qualche informazione in più riguardante un c/c cointestato: in caso di decesso di uno dei coniugi cointestatari mi avevano detto di prelevare il più possibile e lasciare solamente 2-300 € esempio, e dopodichè te lo bloccano per 2-3 mesi, è vero? |
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Data registrazione: Jan 2009
Messaggi: 110
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#3 (permalink) |
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Data registrazione: May 2009
Messaggi: 469
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Quando muore un cointestatario il c/c viene chiuso e trasferiti i fondi su un nuovo conto dopo avere presentato denuncia di sucessione in banca. Sino ad allora la banca tutela gli eredi e venuta a conoscenza del decesso blocca tutto.
Se non è informata, l'altro correntista in vita può prelevare tutto a suo rischio ( leggi eredi). |
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#4 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Sep 2008
Messaggi: 523
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Citazione:
Grazie |
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#5 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Jun 2010
Messaggi: 221
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Citazione:
A tuo rischio nel senso che, per le operazioni dopo la data del decesso gli eredi potrebbero reclamare i fondi spostati dopo la data del decesso. Trattandosi di coniuge stiamo parlando solo di figli e genitori che potrebbero rivalersi per la quota legittima (discorso molto complesso, ci sono passato da poco per decesso di uno zio). Inoltre, non facendo la dichiarazione di successione, non sei in regola dal punto di vista fiscale In ogni caso devi passare dalla chiusura del conto cointestato e aprirne uno nuovo. |
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#6 (permalink) | |
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Sex Trader
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Citazione:
Se il conto corrente è intestato a più persone con possibilità di operare “a firme disgiunte” (comunque debitrici e creditrici in solido) ed uno degli intestatari muore, viene ad essere attivato l’art. 14 delle norme generali a suo tempo sottoscritte in banca: “Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto di cui all’articolo precedente [disposizioni e ordini a valere su un conto cointestato a firme disgiunte], ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato. Nei casi di cui al precedente comma però l’azienda deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata”. Nel caso che ci occupa, il conto cointestato continua ad esistere e gli intestatari superstiti potranno operare a pieno titolo. Gli eventuali eredi potranno subentrare con una semplice variazione di intestazione: in luogo del defunto risulteranno i nomi degli eredi che, a differenza degli altri (vecchi) cointestatari che sono liberi di intervenire disgiuntamente, dovranno operare con firme congiunte tra loro. Ma qualora uno degli intestatari o degli eredi, con lettera raccomandata (ma riteniamo anche solo verbalmente), dovesse fare opposizione in merito alla gestione e ai poteri di firma operativi sul conto corrente, la banca per movimentare il conto pretenderà la firma congiunta di tutti i titolari (vecchi e nuovi). In altri termini, se c’è un accordo generalizzato nella gestione del conto corrente e nella destinazione del saldo, tutto fila liscio e la banca permetterà una normale operatività. Se, per i più diversi motivi, sorgono problemi nei rapporti interpersonali tra i vari intestatari, a fini cautelativi la banca pretenderà, da parte di tutti, la sottoscrizione congiunta di ogni ordine ad essa impartito a valere sul conto corrente. Più semplice é il caso di premorienza di uno degli intestatari operanti a “firme congiunte”. In questo caso la banca bloccherà il conto fino alla individuazione certificata degli eredi legittimi del defunto. Questi, una volta investiti dei poteri di firma, dovranno operare congiuntamente all’intestatario superstite e decidere insieme del destino del rapporto. Una recente “novità”: la tassa sul morto. Molte banche hanno pensato bene di inserire una ulteriore voce di costo a carico dei loro correntisti: c’è chi impone 100 euro al defunto per impostare la pratica di successione inerente il conto corrente e coinvolgente gli eredi. |
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#8 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Sep 2008
Messaggi: 523
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Citazione:
La cosa vale solo per il c/c o anche per il deposito titoli? Le obbligazioni sono intestate a tutti gli intestatari e delegati? Una volta esisteva (Intesa) la sottopolizza intestata pure a un famigliare anche se solo delegato. grazie |
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