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Vecchio 07-07-10, 13:04   #1 (permalink)
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pati non è ancora classificato
accettazione e rinuncia legato

Buongiorno a tutti. Spero che qualcuno possa darmi una risposta chiara. Può un legatario, a cui è stato lasciato un immobile in eredità da testamento, rinunciare al legato a favore del proprio figlio? E se sì, con quali modalità? Grazie a tutti.
pati non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07-07-10, 15:31   #2 (permalink)
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Buongiorno a tutti. Spero che qualcuno possa darmi una risposta chiara. Può un legatario, a cui è stato lasciato un immobile in eredità da testamento, rinunciare al legato a favore del proprio figlio? E se sì, con quali modalità? Grazie a tutti.
No. Se rinunci al legato si espande la quota dei legittimari.
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Vecchio 13-10-10, 10:14   #3 (permalink)
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roxy64 non è ancora classificato
Salve. Avrei un quesito da porvi. Mio padre, purtroppo defunto l'anno scorso, ha ricevuto da una finanziaria la diffida a pagare un debito relativamente ad un prestito acceso quando era in vita. Ora mi chiedo se detta finanziaria potrebbe rivalersi sul mio patrimonio visto che l'eredità non è costituita da nessun attivo ma eventualmente solo da debiti. Mia madre percepisce la pensione di reversibilità. Sono in procinto di attivarmi dichiarando di rinunciare all'eredità per evitare eventuale responsabilità per inadempimento con relativa procedura esecutiva a mio carico. Comunque visto che l'operazione avrebbe un costo di circa 250,00 € presso il tribunale vorrei sapere se potrei evitare di farla visto che non ho accettato l'eredità e non ho ereditato alcun bene. Vi ringrazio anticipatamente se qualcuno volesse rispondermi.
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Vecchio 13-10-10, 14:04   #4 (permalink)
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Salve. Avrei un quesito da porvi. Mio padre, purtroppo defunto l'anno scorso, ha ricevuto da una finanziaria la diffida a pagare un debito relativamente ad un prestito acceso quando era in vita. Ora mi chiedo se detta finanziaria potrebbe rivalersi sul mio patrimonio visto che l'eredità non è costituita da nessun attivo ma eventualmente solo da debiti. Mia madre percepisce la pensione di reversibilità. Sono in procinto di attivarmi dichiarando di rinunciare all'eredità per evitare eventuale responsabilità per inadempimento con relativa procedura esecutiva a mio carico. Comunque visto che l'operazione avrebbe un costo di circa 250,00 € presso il tribunale vorrei sapere se potrei evitare di farla visto che non ho accettato l'eredità e non ho ereditato alcun bene. Vi ringrazio anticipatamente se qualcuno volesse rispondermi.
La faccio lunga ma spero così di chiarirti le idee:

Nel caso non ci sia testamento la legge prevede un meccanismo per arrivare ad attribuire i beni in proprietà del de cuius ad altre persone. Questo meccanismo è per così dire composto da due fasi:
1) la legge indica chi sono i CHIAMATI all'eredità (che non significa essere erede);
2) i CHIAMATI scelgono se diventare EREDI oppure no. Un CHIAMATO può: accettare l'eredità; accettarla con beneficio d'inventario, non accettarla. In questo ultimo caso gli eredi del Chiamato (in parole povere i figli) subentrano nella chiamata all'eredità e spetta loro scegliere se accettarla ecc ecc.
Esistono anche casi in cui la legge prevede che un chiamato all'eredità diventi automaticamente erede ( ad esempio non RINUNCIO espressamente all'eredità entro 10 anni dall'apertura alla successione).

Morale: devi rinunciare tu, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli all'eredità (oltre che a tua madre). Se ci sono minori occorre l'autorizzazione di un tribunale.

In bocca al lupo.
PN
pecora nera non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13-10-10, 14:16   #5 (permalink)
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Buongiorno a tutti. Spero che qualcuno possa darmi una risposta chiara. Può un legatario, a cui è stato lasciato un immobile in eredità da testamento, rinunciare al legato a favore del proprio figlio? E se sì, con quali modalità? Grazie a tutti.
L’esperimento delle azioni (di riduzione del solo testamento e di divisione) da parte del beneficiario del legato in sostituzione (rifiutato) non potrà caducare gli effetti del vincolo di destinazione.
Nella valutazione dei cespiti da dividere si dovrà tenere conto della limitazione, e l’assegnatario del bene, dovrà “continuare” la posizione giuridica del de cuius, mantenendosi vivi gli effetti della destinazione.
Cordialità.
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