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Vecchio 21-06-10, 18:20   #1 (permalink)
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Assicurazione e successione: chi ha ragione? La banca o il notaio?

Il padre aveva stipulato un'assicurazione vita indicando come beneficiari "i figli", che sono due, senza alcuna altra specificazione.

Nel testamento aveva invece destinato come erede universale uno solo dei due mentre all'altro spetta quindi solo la legittima di 1/3.

La compagnia assicurativa afferma che l'assicurazione va liquidità in parti uguali ai due figli.

Il notaio invece dice che tale somma va ripartita secondo le regole della leggittima: quindi 2/3 al figlio erede universale e 1/3 all'altro.

Chi ha ragione e perchè?
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Vecchio 21-06-10, 19:05   #2 (permalink)
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Originalmente inviato da neuromante Visualizza messaggio
Il padre aveva stipulato un'assicurazione vita indicando come beneficiari "i figli", che sono due, senza alcuna altra specificazione.

Nel testamento aveva invece destinato come erede universale uno solo dei due mentre all'altro spetta quindi solo la legittima di 1/3.

La compagnia assicurativa afferma che l'assicurazione va liquidità in parti uguali ai due figli.

Il notaio invece dice che tale somma va ripartita secondo le regole della leggittima: quindi 2/3 al figlio erede universale e 1/3 all'altro.

Chi ha ragione e perchè?
Tema complesso quello delle successioni ... ancora peggio con l'innesco delle assicurazioni... ti dico la mia ... ma prendilo come semplice opinione... di seguito quello che so in merito ...

- le somme derivanti da polizze vita sono escluse dall'asse ereditario, per cui possono essere destinate anche al di fuori dell'asse ereditario,
- i beneficiari di una polizza vita possono essere cambiati con lettera alla compagnia ma anche per disposizione testamentaria (fatto salvo il caso del beneficio irrevocabile)
- in caso di più beneficiari indicati in polizza questi sono da intendersi in parti uguali, salvo diversa esplicita indicazione.

Quindi, secondo me, ha torto il notaio ... ma le successioni sono abbastanza complesse ... già il fatto che ai figli non spettino le stesse quote di eredità mi lascia presupporre qualche "problema" nella gestione della successione.

Ciao
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Vecchio 21-06-10, 19:25   #3 (permalink)
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il fatto è che il testamento può essere visto come "correzione" della polizza, dato che è arrivato dopo e non fa esplicito riferimento alla polizza sancendone differenti sorti rispetto alla volontà espressa nel testamento

seguendo questo ragionamento, il notaio può avere ragione
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Vecchio 21-06-10, 19:52   #4 (permalink)
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il fatto è che il testamento può essere visto come "correzione" della polizza, dato che è arrivato dopo e non fa esplicito riferimento alla polizza sancendone differenti sorti rispetto alla volontà espressa nel testamento

seguendo questo ragionamento, il notaio può avere ragione
Sempre a quanto mi risulta ... il testamento può modificare i beneficiari e le quote di beneficio ... ma in molti casi la legge ha bisogno di essere interpretata.

Così se un testamento successivo modifica le quote di eredità si potrebbe ravvisare una volontà del "de cuius" nel modificare "tutta" la sua volontà nei confronti dell'eredità... sarebbe stato più chiaro una modifica dei nomi dei beneficiari o delle loro qualifiche (eredi, figli, coniuge ecc..).

Per quella che è la mia modesta esperienza di natura legale... bisogna dedurre la volontà del de cuius... se, ad esempio, uno stipula un testamento con i figli beneficiari in parti uguali, poi successivamente una polizza con i figli beneficiari in parti uguali e successivamente modifica il testamento si potrebbe interpretare il tutto come volontà da estendere anche alla polizza.

Ma ripeto che il mio parere non è competente su queste cose...

Del resto, visto che nella pratica di liquidazione le compagnie assicurative vogliono conoscere l'esistenza (eventuale) del testamento e le direttive contenute penso che anche la compagnia assicurativa si avvalga di pareri qualificati... chissà cosa ne pensa in questo caso ?

Ciao
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Vecchio 21-06-10, 22:11   #5 (permalink)
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Quindi, se ho ben capito, le interpretazioni, opposte , sono due.

- la polizza va destinata in parti uguali perchè, essendo fuori dall'asse ereditario, nulla ha a che vedere con il testamento, anche se, incidentalmente, i beneficiari e gli eredi in questo caso sono i medesimi.
Ovvero polizza e testamento sono due atti dispositivi che fra loro non sono legati ed ognuno gode di vita e destino autonomo.

- la polizza va destinata in parti differenti, 2/3 ed 1/3 perchè il testamento, se atto successivo, con tale ripartizione dei beni del defunto, ha anche un effetto "retroattivo" sugli atti compiuti precedentemente in quanto presuppone una volontà mutata.


Per avvalorare questa seconda tesi devo supporre quindi che il testamento sia successivo alla stipulazione della polizza e abbia forza preminente su questa.

Ma ora vi chiedo: se invece prima fosse redatto il testamento e poi sucessivamente stipulata la polizza avvalorereste ancora la tesi che un atto sucessivo, la polizza che sancisce parità di trattamento, abbia predominanza sul testamento che invece sancisce una diversa distribuzione dei beni del de cuius?
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Vecchio 21-06-10, 23:39   #6 (permalink)
ridateci il cainano!
 
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Quindi, se ho ben capito, le interpretazioni, opposte , sono due.

- la polizza va destinata in parti uguali perchè, essendo fuori dall'asse ereditario, nulla ha a che vedere con il testamento, anche se, incidentalmente, i beneficiari e gli eredi in questo caso sono i medesimi.
Ovvero polizza e testamento sono due atti dispositivi che fra loro non sono legati ed ognuno gode di vita e destino autonomo.

- la polizza va destinata in parti differenti, 2/3 ed 1/3 perchè il testamento, se atto successivo, con tale ripartizione dei beni del defunto, ha anche un effetto "retroattivo" sugli atti compiuti precedentemente in quanto presuppone una volontà mutata.


Per avvalorare questa seconda tesi devo supporre quindi che il testamento sia successivo alla stipulazione della polizza e abbia forza preminente su questa.

Ma ora vi chiedo: se invece prima fosse redatto il testamento e poi sucessivamente stipulata la polizza avvalorereste ancora la tesi che un atto sucessivo, la polizza che sancisce parità di trattamento, abbia predominanza sul testamento che invece sancisce una diversa distribuzione dei beni del de cuius?
la polizza non può certo modificare il testamento (credo sia questa la "predominanza" di cui scrivi)

e non essendovi una chiara indicazione che i beneficiari siano i figli in parti uguali ritengo che la liquidazione della polizza debba sottostare alle disposizioni testamentarie comunque

NB parere da ... amatore
Andrea4891 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21-06-10, 23:52   #7 (permalink)
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la polizza non può certo modificare il testamento (credo sia questa la "predominanza" di cui scrivi)

e non essendovi una chiara indicazione che i beneficiari siano i figli in parti uguali ritengo che la liquidazione della polizza debba sottostare alle disposizioni testamentarie comunque

NB parere da ... amatore
Il problema è che le disposizioni testamentarie non fanno menzione della polizza che per sua natura può disporre anche al di fuori dell'asse ereditario.

Visto che dici che la liquidazione della polizza deve sottostare alle disposizioni testamentarie ti chiedo se saresti della stessa opinione se la polizza non avesse previsto beneficiario "i figli" ma una terza persona, altro parente o anche terzo.
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Vecchio 22-06-10, 09:51   #8 (permalink)
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Il problema è che le disposizioni testamentarie non fanno menzione della polizza che per sua natura può disporre anche al di fuori dell'asse ereditario.

Visto che dici che la liquidazione della polizza deve sottostare alle disposizioni testamentarie ti chiedo se saresti della stessa opinione se la polizza non avesse previsto beneficiario "i figli" ma una terza persona, altro parente o anche terzo.
se la polizza, stipulata post testamentum, indicasse beneficiari i figli in parti uguali o una terza persona, in tal modo andrebbe liquidata

la liquidazione della polizza deve sottostare alle disp test solo "in dubio"
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Vecchio 22-06-10, 11:18   #9 (permalink)
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Il notaio ha torto.
Come giustamente è stato fatto notare la stipula di una polizza assicurativa "estrae" dall'asse ereditario il premio pagato.
E' vero che la modifica dei beneficiari di tale polizza può essere fatta tramite testamento ma ciò che dev'essere sottolineato è il termine PUO', cioè la cosa non accade automaticamente.
In realtà il de cuius poteva, con il testamento, modificare la destinazione delle quote, ma doveva indicarlo espressamente e non riferendosi alla semplice indicazione di un erede universale.
Stando così le cose il premio pagato rimane fuori dall'asse e sarà pertanto da intendersi a vantaggio dei figli in parte uguale.
La spiegazione della lettura del notaio sta nella comune prassi di estendere a tutte le situazioni giuridiche l'interpretazione che sembra più vicina alla volontà del defunto, ma in un caso del genere l'estensione interpretativa appare decisamente esagerata.
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Vecchio 22-06-10, 13:22   #10 (permalink)
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il punto è che il testamento è successivo alla polizza, e nomina un erede universale fatta salva la legittima per l'altro erede

ecco perché il notaio può avere ragione nell'interpretare il testamento come modifica della volontà rispetto alla polizza
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