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Vecchio 09-06-10, 20:40   #1 (permalink)
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condominio e lavori

Il nostro condominio tra un paio di settimane dovrebbe fare dei lavori sul tetto, in pratica si tratta di levare i coppi, rimettere la guaina sotto e poi rimettere di nuovo i coppi.(il tutto si trova con una spiovenza di circa 50°, cioè una falda) il lavoro verrà eseguito da un solo operaio(o meglio titolare)
che non userà il braccio meccanico e nemmeno farà impalcature di sicurezza, ma si limiterà a salire all'ultimo piano e poi si attaccherà con una corda.
Ora sono un po preoccupato, se dovesse succedere qualcosa all'operatore chi ne risponderebbe penalmente e sopratutto civilmente?
Il condominio è assicurato?(non so se l'assicurazione condominiale copra per queste cose)
Per essere in regola ci dovrebbe essere un piano di sicurezza ed un direttore dei lavori?
In mancanza di queste cose l'assicurazione non coprirebbe?
fede24 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09-06-10, 21:34   #2 (permalink)
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La responsabilità penale è personale e, di norma, interessa l'amministratore del condominio, al quale potrebbe essere imputata la responsabilità di un reato per l'omessa adozione delle misure di vigilanza e di controllo (vedi oltre).
Certo è che, se l'assemblea dei condomini dovesse deliberare di affidare l'appalto ad una ditta nella consapevolezza che questa non adotta le dovute misure di sicurezza previste dalla legge, anche coloro che hanno espresso voto favorevole potrebbero essere perseguibili penalmente in caso di veriificazione di un sinistro e l'amministratore pure, a meno che egli si sia rifiutato di conferire l'incarico all'impresa, oppure abbia rassegnato le dimissioni.
Mi rendo conto che sono casi "limite", ma te li ho chiariti per completezza di esposizione.

Quanto alla responsabilità civile, nei lavori che interessano le parti comuni del condominio l’amministratore, in qualità di legale responsabile del condominio, è il diretto destinatario del dovere di sicurezza in tutte le opere e i servizi affidati in appalto: dal servizio di portierato, alle opere di manutenzione ordinaria (pulizia delle parti comuni, ascensore, giardinaggio, ecc.) e straordinaria, come appunto il rifacimento del tetto.

Per l’esecuzione di queste opere, l’amministratore deve osservare alcuni obblighi, tra cui:
- affidare i lavori a soggetti che hanno i necessari requisiti professionali;
- verificare la loro iscrizione alla Camera di Commercio;
- fornire ad essi le informazioni dettagliate sui rischi condominiali specifici (es.: presenza di amianto, debolezza della struttura, presenza di lucernai, ecc.);
- farsi rilasciare il documento di valutazione del rischio dell’impresa, che elenca le procedure per l’esecuzione in sicurezza dei lavori appaltati.

In passato, il committente (il condominio, nel tuo caso) poteva ritenersi estraneo alle modalità di esecuzione dei lavori, limitando il suo intervento alla verifica che l’opera appaltata rispondesse ai requisiti stabiliti nel contratto.
A seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 624/94 in materia di sicurezza sul lavoro, il committente ha, invece, assunto un vero e proprio ruolo di coordinatore degli interventi; inoltre, deve garantire che le opere o i servizi siano realizzati con l’apprestamento, da parte dell’appaltatore, di una organizzazione idonea (per risorse, attrezzature e mezzi) a consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza.

In poche parole, nel caso che ti interessa, il vostro amministratore deve fornire alla ditta notizie precise (e per iscritto) sui rischi presenti nell’edificio, affinchè l’appaltatore possa informare i suoi dipendenti. Ad esempio, deve informare l'impresa sulla eventuale presenza di amianto, sulla tipologia della coperture, sulla presenza di lucernai e altre strutture fragili; sui percorsi di accesso al tetto e così via.

Venendo ora alla responsabilità (sotto il profilo patrimoniale, non penale), degli eventuali danni risponderà il condominio (vale a dire, tutti i condomini in via solidale), il quale avrà eventualmente facoltà di rivalersi nei confronti dell'amministratore se e nei limiti in cui la responsabilità sia imputabile esclusivamente a fatto e colpa dell'amministratore.

E', quindi, buona norma che il condominio stipuli una polizza assicurativa, anche se in verità è molto difficile che si possano assicurare delle "situazioni limite", che sono poi quelle più pericolose, derivanti da dolo/colpa grave e che si sostanzino in violazioni di legge.

Ho scritto forse troppo e spero di averti chiarito, e non confuso, le idee.

Buona serata.
Carabiniere non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10-06-10, 11:32   #3 (permalink)
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Originalmente inviato da Carabiniere Visualizza messaggio
La responsabilità penale è personale e, di norma, interessa l'amministratore del condominio, al quale potrebbe essere imputata la responsabilità di un reato per l'omessa adozione delle misure di vigilanza e di controllo (vedi oltre).
Certo è che, se l'assemblea dei condomini dovesse deliberare di affidare l'appalto ad una ditta nella consapevolezza che questa non adotta le dovute misure di sicurezza previste dalla legge, anche coloro che hanno espresso voto favorevole potrebbero essere perseguibili penalmente in caso di veriificazione di un sinistro e l'amministratore pure, a meno che egli si sia rifiutato di conferire l'incarico all'impresa, oppure abbia rassegnato le dimissioni.
Mi rendo conto che sono casi "limite", ma te li ho chiariti per completezza di esposizione.

Quanto alla responsabilità civile, nei lavori che interessano le parti comuni del condominio l’amministratore, in qualità di legale responsabile del condominio, è il diretto destinatario del dovere di sicurezza in tutte le opere e i servizi affidati in appalto: dal servizio di portierato, alle opere di manutenzione ordinaria (pulizia delle parti comuni, ascensore, giardinaggio, ecc.) e straordinaria, come appunto il rifacimento del tetto.

Per l’esecuzione di queste opere, l’amministratore deve osservare alcuni obblighi, tra cui:
- affidare i lavori a soggetti che hanno i necessari requisiti professionali;
- verificare la loro iscrizione alla Camera di Commercio;
- fornire ad essi le informazioni dettagliate sui rischi condominiali specifici (es.: presenza di amianto, debolezza della struttura, presenza di lucernai, ecc.);
- farsi rilasciare il documento di valutazione del rischio dell’impresa, che elenca le procedure per l’esecuzione in sicurezza dei lavori appaltati.

In passato, il committente (il condominio, nel tuo caso) poteva ritenersi estraneo alle modalità di esecuzione dei lavori, limitando il suo intervento alla verifica che l’opera appaltata rispondesse ai requisiti stabiliti nel contratto.
A seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 624/94 in materia di sicurezza sul lavoro, il committente ha, invece, assunto un vero e proprio ruolo di coordinatore degli interventi; inoltre, deve garantire che le opere o i servizi siano realizzati con l’apprestamento, da parte dell’appaltatore, di una organizzazione idonea (per risorse, attrezzature e mezzi) a consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza.

In poche parole, nel caso che ti interessa, il vostro amministratore deve fornire alla ditta notizie precise (e per iscritto) sui rischi presenti nell’edificio, affinchè l’appaltatore possa informare i suoi dipendenti. Ad esempio, deve informare l'impresa sulla eventuale presenza di amianto, sulla tipologia della coperture, sulla presenza di lucernai e altre strutture fragili; sui percorsi di accesso al tetto e così via.

Venendo ora alla responsabilità (sotto il profilo patrimoniale, non penale), degli eventuali danni risponderà il condominio (vale a dire, tutti i condomini in via solidale), il quale avrà eventualmente facoltà di rivalersi nei confronti dell'amministratore se e nei limiti in cui la responsabilità sia imputabile esclusivamente a fatto e colpa dell'amministratore.

E', quindi, buona norma che il condominio stipuli una polizza assicurativa, anche se in verità è molto difficile che si possano assicurare delle "situazioni limite", che sono poi quelle più pericolose, derivanti da dolo/colpa grave e che si sostanzino in violazioni di legge.

Ho scritto forse troppo e spero di averti chiarito, e non confuso, le idee.

Buona serata.
Ti ringrazio per la risposta articolata ed esauriente che non mi ha affatto confuso le idee.
Solo una considerazione, trovo un po ingiusto che civilmente risponda il condominio quando l'amministratore non abbia ottemperato ai suoi compiti, nel mio caso però non essendoci stata alcuna deliberazione ma solo un'iniziativa dell'amministratore, non dovrebbe ricadere su di lui la responsabilità civile?(al limite insieme al condomino che ha effettuato la richiesta e che dovrà ospitare l'operatore che passerà nel suo terrazzo)

Ciao e grazie
fede24 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10-06-10, 16:01   #4 (permalink)
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Trattandosi di lavori di straordinaria manutenzione (rifacimento del tetto), un amministratore dovrebbe convocare l'assemblea condominiale e proporre l'esecuzione dei lavori all'o.d.g. (art. 1135, comma primo n. 4) cod. civ.), invitando i condomini a costituire un fondo.
Se vi è urgenza, l'amministratore può (anzi, deve) provvedere ai lavori senza ritardo, ma deve poi riferirne ai condomini nella prima assemblea (art. 1135, 2° comma, cod. civ.).

Ciò posto, la responsabilità per i danni di natura patrimoniale è di spettanza del Condominio, perchè è questo il soggetto committente dei lavori (non l'amministratore, che ne ha la rappresentanza).
Come ho spiegato, il Condominio potrà eventualmente rivalersi delle somme che avrà dovuto corrispondere a terzi a titolo risarcitorio, se e nei limiti in cui sussista una esclusiva responsabilità propria dell'amministratore.
Ciao.
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