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#1 (permalink) |
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Imprimatur
Data registrazione: May 2010
Messaggi: 5,496
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Abuso edilizio
Ieri ho sentito su Ballarò dire che in Italia ci sono 2.000.000 di case abusive o totali o parzialmente abusive, ebbene mi chiedo l'impresa che edifica una casa abusiva totalmente o parzialmente abusiva non risponde penalmente qualora venga presa in flagrante o risponde solo il proprietario ?
e il direttore dei lavori non risponde anche penalmente ? del resto queste case nonostante siano abusive avranno pure un progetto, non credo che vengano costruite ad minkiam... se si ricorre così massiciamente agli abusi edilizi immagino che le pene non saranno così severe... qualcuno sa qualcosa in merito ? |
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#2 (permalink) |
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Data registrazione: Apr 2010
Messaggi: 2,853
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...ma figurati...soprattutto al sud molte imprese sono associazioni a dleinquere,parlo per esperienza personale.
Con tribunali ingolfati per i prossimi 20 anni,e i giudici italiani che hanno una bassissima produttività,se non scorre il sangue per le strade è solo perchè quello italiano alla fine è un popolo molto più civile di quanto si creda. La riforma della giustizia assieme all'immigrazione sono i primi DUE problemi del Paese. Per il resto,sanno di agire nell'impunità e si comportano di conseguenza... |
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#3 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Aug 2007
Messaggi: 1,099
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Peccato che nessuno (nè a destra nè a sinistra) abbia in programma la riforma della giustizia, per non parlare dell'attuale governo, ma in questo caso non si tratta di riforma della giustizia quanto esattamente dell'opposto, cioè di eliminazione della giustizia e libertà al crimine, punizione dei magistrati e libertà ai criminali, ma questa è un'altra storia.
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#4 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Jun 2009
Messaggi: 87
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Citazione:
Oltre alle sanzioni amministrative che, se applicate, sono effettivamente severe (obbligo di ripristino, vale a dire demolizione di quanto abusivamente costruito), esistono anche sanzioni penali, ma non mi risulta che nessuno sia mai finito in galera. Per rispondere alla domanda che hai posto, trascrivo di seguito le relative norme contenute nel Testo Unico dell'Edilizia (Dlgs 380/2001). Art. 44. Sanzioni penali 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l'ammenda fino a 10139 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 a 51645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso. 2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari. 2 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa (28). Art. 45. Norme relative all'azione penale. 1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36. 2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del permesso in sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso. 3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti. |
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