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#1 (permalink) |
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Data registrazione: Feb 2005
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interdizione e figli minori
Vorrei chiedervi un parere sul seguente caso reale.
Marito legalmente sposato in comunione dei beni con la moglie 3 figli, 2 maggiorenni ed una figlia minorenne Purtroppo il marito a causa di una grave malattia degenerativa sta perdendo le sue facoltà intellettuali, alla vigilia di un intervento chirurgico importante i familiari hanno optato(su consigli di conoscente)per l'interdizione, che però non avverrà tramite il giudice ma basterà un atto notarile(il notaio verrà a casa). Avevo consigliato alla famiglia di fare una semplice delega generale, ma secondo loro ci sarebbe il rpoblema della figlia minorenne, cioè in caso (malaugurato) in cui l'intervento avesse esito negativo, sarebbero costretti a vendere un immobile, ma (sempre secondo loro) nel caso di delega la vendita non sarebbe permessa in quanto si verrebbe a ledere(teoricamente) la disponibilità della figlia minorenne ed il notaio non potrebbe avallare il passaggio. Ma perchè(penso io) in caso di amministrazione dell'interdetto il problema non sarebbe uguale? In sostanza , non era possibile evitare l'interdizione? |
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#2 (permalink) |
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Data registrazione: Sep 2009
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Ciao,
non sono a conoscenza di provvedimenti interdittori emessi da figure diverse da giudici di tribunali ordinari. In ogni caso, a proposito della procura generale, nessun notaio ed in generale pubblico ufficiale è disposto a farsi carico della responsabilità di far firmare un atto ad una persona capace d'agire sulla carta ma di fatto incapace naturale. A proposito della procura generale eventualmente sottoscritta in data anteriore all'incapacità, sempre che non esistano le condizioni per rivedere questo atto giuridico a seguito della perdita delle facoltà individuali, si estingue per morte del rappresentato se unitamente non è stato conferito mandato negli interessi dei mandatari. Invece, in linea generale, non si può spendere in un atto il nome del rappresentato defunto. Per quanto concerne il provvedimento di interdizione, che è volto a tutelare la persona e la sua famiglia, è un atto necessario, dovuto ed inevitabile qualora ne sussistano le condizioni. Ultima modifica di Nicola Santilli : 29-05-10 alle ore 19:25 |
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#3 (permalink) | |
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Moderator
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Citazione:
Non può essere disposta pertanto da alcun notaio, a meno che invece non si acquisisca tramite atto notarile la volontà della persona di voler delegare un'altra per curare i suoi interessi, ma in questo caso verrebbe definita in modo diverso, sicuramente non una interdizione. Sei sicuro delle info che ti hanno comunicato? |
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#4 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Feb 2005
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Io so che l'interdizione è a vita a meno ricorrano i tutori, invece per la procura generale come funziona, può essere rivista? |
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#5 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Feb 2005
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#6 (permalink) | ||
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Data registrazione: Sep 2009
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Citazione:
Alternativamente alla sentenza di revoca "piena" esiste anche la possibilità di ridurre lo stato di interdizione ad inabilitazione o di nominare un amministratore di sostegno. La procura generale può essere rilasciata da un soggetto capace di agire ed è valida finché una sentenza di interdizione o di inabilitazione passa in giudicato. Finché la persona è capace d'agire oppure fin quando nessun giudice si pronuncia a proposito dell'incapacità con una sentenza il rappresentato può in ogni caso revocare la procura così come il rappresentante può rinunciarvi. A proposito della possibilità da parte della moglie (spendendo il nome del marito per mezzo della procura) di disporre di un bene immobile in regime di comunione dei beni la situazione non è di scontata risoluzione. A prescindere dagli evidenti requisiti di forma (atto pubblico) e della necessità d'indicazione analitica dei poteri per quanto riguarda alcuni atti di straordinaria amministrazione è evidente che tramite la procura si eluderebbe l'amministrazione paritaria dei beni comuni nel regime sopraindicato. Citazione:
Ultima modifica di Nicola Santilli : 30-05-10 alle ore 01:24 |
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