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#1 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Aug 2007
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Dipendente e p. iva
Una persona lavora come lavoratore dipendente già da alcuni anni (anche se part time e con contratto a tempo det.). In ogni caso ha uno stipendio lordo di circa 15.000 euro e presenta regolarmente il 730.
Adesso ha la possibilità di fare, in più, anche un lavoro come consulente informatico, fatto a casa, nel tempo che ha disponibile, e che gli frutterebbe probabilmente anche 10-15.000 euro, se non di più. Però gli viene richiesto di fatturare i, diciamo, 10.000 euro. E gli verrebbero pagati in due tranches di circa 5.000 euro l'una. Deve perciò fare due fatture all'anno. Come deve comportarsi? Aprie una partita iva? E poi pagare l'iva solo quando emette le due fatture annuali? E il reddito dove va dichiarato? Può continuare a fare il 730? |
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rubentus
Data registrazione: Feb 2007
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viva la foca
Data registrazione: Mar 2009
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Consiglierei il "regime dei minimi": no irap, no irpef; paga imposta sostitutiva pari al 20% del reddito. Le limitazioni che questo regime comporta sugli oneri deducibili e detraibili vengono neutralizzate in quanto titolare anche di reddito da lavoro dipendente. No studi di settore. Paga inps "gestione separata" sul reddito in misura ridotta in quanto iscritto ad altra gestione. No iva, ma neppure la incassa quindi non è un bene; pertanto no detrazione iva sulle spese e l'Iva diventa un costo detraibile. Non potrà fare 730 ma dovrà fare unico e siccome verrà a credito per la ritenuta d'acconto del 20% dovrà regolarmente chiedere il rimborso, se non ha occasione di compensare, ad esempio con Ici (tempi del rimborso 3/4 anni). Spese commercialista: con 500/600 annue (compreso unico) dovrebbe cavarsela.
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#6 (permalink) |
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viva la foca
Data registrazione: Mar 2009
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IL FORFETTINO (dall'annuario 2009 della a.e.)
>> IL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE ATTIVITÀ Chi inizia una nuova attività può beneficiare di un ulteriore regime fiscale agevolato previsto per le persone fisiche ed imprese familiari che avviano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo. Si applica per il primo periodo d’imposta e i due successivi e prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef del 10% e una serie di semplificazioni contabili. REQUISITI Il beneficio del regime agevolato può essere riconosciuto esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e solo al verificarsi di specifiche condizioni: a) il soggetto che lo richiede deve essere una persona fisica o un’impresa familiare; b) il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d’impresa, neppure in forma associata o familiare; c) l’attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un’altra attività svolta precedentemente in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni); ATTENZIONE Le indicazioni dell’Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. 35 PARTE I > INFORMAZIONI GENERALI 3. PARTITA IVA E INIZIO ATTIVITÀ d) è necessario che si realizzino compensi di lavoro autonomo o di ricavi non oltre un determinato ammontare. Precisamente, l’ammontare dei compensi o ricavi attesi deve essere: 1. per i lavoratori autonomi, non superiore a 30.987,41 euro; 2. per le imprese, non superiore a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività; e) qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, deve essere: 1. per le imprese, non superiore a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi, 2. per le imprese aventi ad oggetto altre attività, non superiore a 61.974,83 euro; f ) occorre, infine, adempiere regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi. VANTAGGI Per chi sceglie di avvalersi del regime fiscale agevolato, le agevolazioni consistono in: a) riduzione del carico fiscale: infatti, è prevista una tassazione forfetaria del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%; b) semplificazione degli adempimenti contabili: è previsto, infatti, l’esonero dai seguenti obblighi contabili: 1. registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dell’imposta sul valore aggiunto (Iva); 2. liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva; c) concessione di un credito d’imposta per l’acquisto di apparecchiature informatiche: ai contribuenti che si dotano di computer, modem e stampante è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% del loro costo con il limite massimo di 309,87 euro; d) non assoggettamento a ritenuta d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, dei ricavi e dei compensi riguardanti il reddito oggetto del regime fiscale agevolato; a tal fine i contribuenti devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che, pertanto, non deve essere effettuata la ritenuta d’acconto; e) assistenza gratuita fornita direttamente dall’Agenzia delle Entrate (c.d. “Tutoraggio”): è prevista la facoltà per il contribuente di essere assistito gratuitamente dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali formali (ad esempio: compilazione dell’UNICO, liquidazione dei tributi, ecc.). DURATA E COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d’imposta in cui ha inizio l’attività e per i due successivi. I soggetti che desiderano avvalersene devono comunicare la scelta utilizzando l’apposito modello: • in sede di presentazione della dichiarazione d’inizio attività; ATTENZIONE Non si è esonerati dagli obblighi di dichiarazione e di versamento annuale (l’Iva a debito è dovuta annualmente anziché alle scadenze periodiche). Rimane in ogni caso l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se previsto, l’obbligo di emissione di fatture, scontrini fiscali e ricevute fiscali. ATTENZIONE L’imposta è sostitutiva solo dell’Irpef. Pertanto, si versano regolarmente le altre imposte (ad eccezione dell’acconto annuale dell’imposta sul valore aggiunto). Per le imprese familiari, l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore e si calcola sull’intero reddito d’impresa realizzato. ATTENZIONE Le indicazioni dell’Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. 36 > ANNUARIO DEL CONTRIBUENTE 2009 3. PARTITA IVA E INIZIO ATTIVITÀ • o entro 30 giorni dalla data di presentazione della citata dichiarazione; • entro 30 giorni dall’inizio del periodo d’imposta (per i due periodi d’imposta successivi a quello d’inizio). La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo d’imposta e può essere revocata, con analoga procedura, dandone comunicazione ad un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. Lo stesso modello deve essere utilizzato qualora il contribuente intenda chiedere all’Agenzia delle Entrate anche l’assistenza fiscale nell’adempimento degli obblighi tributari (il cosiddetto servizio di “Tutoraggio “). DECADENZA L’unica causa di decadenza prevista è il superamento dei limiti dei compensi o ricavi richiesti dalla norma. In particolare, il regime agevolato cessa di trovare applicazione e l’intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo è assoggettato a tassazione ordinaria: • dal periodo d’imposta successivo, nel caso in cui siano superati i limiti di ricavi e compensi di 30.987,41 e/o di 61.974,83 euro, ma non oltre il 50% (e quindi fino a 46.481,12 e/o 92.962,24 euro); in pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti contenuti consente di mantenere il godimento dell’agevolazione per l’anno in cui si è verificato; • a decorrere dallo stesso periodo d’imposta in cui si verifica il superamento dei limiti, nel caso in cui, invece, i ricavi e i compensi superino del 50% detti limiti. PASSAGGIO AL REGIME DEI MINIMI I contribuenti che hanno optato ad inizio attività per l’applicazione del regime fiscale agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali, valido per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i due successivi, possono scegliere di restare in tale regime fino al termine di durata dello stesso, ovvero, avendone i requisiti, di applicare il nuovo regime dei contribuenti minimi. |
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#7 (permalink) |
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viva la foca
Data registrazione: Mar 2009
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IL REGIME DEI MINIMI (sempre dall'annuario):
>> IL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER I CONTRIBUENTI MINIMI A partire dal 1º gennaio 2008, è stato introdotto un nuovo regime fiscale agevolato per i contribuenti c.d. “minimi”. Rientrano in tale categoria le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo: a) nell’anno solare precedente: 1. hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; 2. non hanno effettuato cessioni all’esportazione; Tipologia di contribuente Modello da utilizzare Persona fisica Altri soggetti AA9/9 AA7/9 Modalità di presentazione • presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate; • per posta raccomandata; • in via telematica; • presso il Registro delle Imprese. ATTENZIONE Le indicazioni dell’Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. 31 PARTE I > INFORMAZIONI GENERALI 3. PARTITA IVA E INIZIO ATTIVITÀ 3. non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori anche a progetto; 4. non hanno erogato utili di partecipazione ad associati che apportano solo lavoro; b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro. REQUISITI PER L’ACCESSO AL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI Non sono considerati contribuenti minimi, e pertanto non rientrano nell’agevolazione: a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (ad esempio, agricoltori, agenzie di viaggio e turismo, ecc.); b) i soggetti non residenti; c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi; d) gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni, ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale. Per i contribuenti che iniziano l’attività, l’opzione per il nuovo regime semplificato avviene in sede di presentazione della dichiarazione di inizio di attività ai fini IVA, nella quale comunicano di presumere la sussistenza dei requisiti per usufruirne. In sintesi, le agevolazioni per chi sceglie il regime dei “minimi” riguardano sia l’IVA che le imposte sul reddito, oltre che gli adempimenti contabili. AGEVOLAZIONI IVA Riguardo all’IVA, i contribuenti minimi da un lato non addebitano l’imposta a titolo di rivalsa e, dall’altro, non hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. Inoltre, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, devono integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. L’ulteriore conseguenza dell’adozione del nuovo regime consiste nel dover effettuare la rettifica della detrazione relativa all’acquisto di beni ammortizzabili. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario IVA. Il versamento è effettuato in un’unica soluzione, entro Assenza di spese per personale dipendente, co.co.co., lavoratori a progetto, escluse le prestazioni di lavoro occasionali Assenza di erogazioni per utili da contratto di associazione in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro Assenza di acquisti, anche mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, di beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro Ricavi o compensi conseguiti non superiori a 30.000 euro Assenza di cessioni all’esportazione, operazioni assimilate, servizi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino Triennio solare precedente Anno solare precedente ATTENZIONE Le indicazioni dell’Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. 32 > ANNUARIO DEL CONTRIBUENTE 2009 3. PARTITA IVA E INIZIO ATTIVITÀ il termine per il versamento a saldo IVA relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell’Irpef. È possibile usufruire dell’istituto della compensazione. AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO Premesso che i contribuenti minimi non sono assoggettati all’IRAP, per quanto riguarda le imposte sul reddito è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, pari al 20%. A tal fine, valgono le seguenti considerazioni: • il reddito di impresa o di lavoro autonomo su cui applicare tale imposta è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa o dell’arte o della professione; • concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio di arti o professioni; • i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito; • nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore; • per le modalità di versamento valgono le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche; • i componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello di applicazione del regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata, partecipano, per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime, solo per l’importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l’ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro, le quote non assumono rilevanza nella determinazione del reddito. In caso di importo negativo della somma algebrica lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito; • le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime e quelle generatesi nel corso del predetto regime possono essere computate in diminuzione del reddito secondo le ordinarie regole; • non si applicano gli studi di settore. Di seguito, si riporta una tavola di sintesi relativa alle modalità per determinare il reddito soggetto all’imposta sostitutiva: PRINCIPIO DI CASSA Principio di determinazione del reddito Imprese Lavoratori autonomi Ricavi e compensi percepiti nel periodo d’imposta meno Spese sostenute nel periodo d’imposta ATTENZIONE Le indicazioni dell’Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. 33 PARTE I > INFORMAZIONI GENERALI 3. PARTITA IVA E INIZIO ATTIVITÀ AGEVOLAZIONI CONTABILI Fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi: • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili; • sono esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto IVA, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. Di seguito si riporta una tavola di sintesi degli adempimenti e delle semplificazioni contabili per i contribuenti minimi: OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO I soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi possono optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, va comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. L’opzione esercitata per il periodo d’imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d’imposta; la revoca va comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. CESSAZIONE Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di applicazione dello stesso. Tuttavia, se in un anno i ricavi o i compensi percepiti superano di oltre il 50% il limite di 30.000 euro, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso e per i successivi tre anni l’interessato sarà obbligato ad adottare il regime ordinario. Per l’anno in cui cessa il regime sarà dovuta l’IVA sui corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare che, per la frazione d’anno antecedente al superamento del limite, sarà determi- • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; • emissione delle fatture con l’indicazione che trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008”; • integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari; • versamento dell'imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni; • presentazione degli elenchi Intrastat agli uffici doganali. • esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/1972 (registrazione delle fatture emesse e di acquisto, dichiarazione e comunicazione annuale, eccetera); • esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sul reddito; • esonero dagli studi di settore e parametri, compresa la presentazione della comunicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore. Adempimenti non eliminati Agevolazioni contabili e dichiarative ATTENZIONE Le indicazioni dell’Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. 34 > ANNUARIO DEL CONTRIBUENTE 2009 3. PARTITA IVA E INIZIO ATTIVITÀ nata mediante scorporo dai corrispettivi, salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime agevolato a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del regime agevolato, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi anche se di competenza di tali periodi. Viceversa, quelli che, seppure di competenza del periodo soggetto al regime agevolato, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime agevolato. Corrispondenti criteri si applicano per l’ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello agevolato. ACCERTAMENTO E SANZIONI Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, IVA e IRAP. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti minimi, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni per accedere al regime agevolato che determinano la cessazione del regime stesso, le misure delle sanzioni minime e massime applicabili sono aumentate del 10% se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato. REGIMI AGEVOLATI ABROGATI Con l’introduzione del nuovo regime agevolato sono stati abrogati alcuni dei vecchi regimi agevolati, e precisamente:. • il regime dei contribuenti minimi in franchigia; • il regime delle attività marginali (c.d. “forfettone”); • il regime super semplificato. ACCONTI Ai fini del calcolo IRPEF dovuto per l’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni che regolano il regime agevolato. |
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#8 (permalink) |
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Data registrazione: Aug 2007
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Quindi potrebbe aprire la partita iva, scegliere il regime dei minimi (che mi sembra si adatti di più a lui) e poi come farebbe le fatture? Visto che sono senza IVA, saranno solo così?
Sig. Rossi p.iva n. xxxx Fattura n.001/2010 Cosulenza 5.000 Totale: 5.000 Se, come probabile, avrà una consulenza e quindi dovrà fatturare ad una Società americana (USA), cambia qualcosa? |
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#9 (permalink) |
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viva la foca
Data registrazione: Mar 2009
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devi aggiungere nel testo della fattura:
operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008”. Inoltre si deve applicare marca da bollo da 1.81 se il totale fattura supera le vecchie 150 mila lire ... Quanto al dubbio sulla fattura estera penso di poter dire che la cessione di beni all'esportazione preclude il regime dei minimi, mentre non crea preclusione la prestazione di servizi (come nel tuo caso) ...... ma devo verificare, in caso attendo conferma da qualche amico .... Ultima modifica di recycling : 23-05-10 alle ore 19:57 |
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#10 (permalink) | |
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Graficista
Data registrazione: Sep 2001
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Citazione:
Ciao, volevo chiederti una cosa: io sono allo stesso tempo dipendente diun ente pubblico in regime di part-time quasi al minimo possibile, quindi al 30,5%, e sono titolare di partita iva, come ditta individuale (call center). L'INPS mi chiede di pagare circa 2800-3000 auro annui, ma anche il mio datore di lavoro pubblico paga per me i contributi alla rispettiva gestione, chiaramente in quantità proporzionale a 30,5%. Ora, io ho chiesto al locale ufficio INPS la riduzione dei contributi INPS da pagare come imprenditore, ma mi hanno detto che non è possibile. Mi hanno anche detto che un domani non potrò nemmeno realmente usufruire di due pensioni (quella da dipendente pubblico e quella da imprenditore) ma di una soltanto? A me sembrano un pò strani questi responsi... Puoi consigliarmi? Grazie mille. |
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