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#1 (permalink) |
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Alieno Pragmatico
Data registrazione: Nov 2006
Messaggi: 12,763
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Fallimento concessionario, si può riprendere l'auto gia consegnata?
Buongiorno a tutti.
Sono venuto a sapere che un grosso concessionario auto della mia zona naviga in cattive acque. Tra i commenti alla notizia ho trovato questo: Visto che la concessionaria naviga in cattive acque, i problemi dell'acquirente non finiranno al momento della consegna dell'auto, infatti, in base alla legge sulla revocatoria, se la concessionaria dovesse fallire entro un anno dalla data di immatricolazione, la macchina finirebbe nel fallimento ed in quel caso avrà due possibilità: pagarla un'altra volta (per intero) al curatore fallimentare, oppure restituire la macchina che poi verrà messa all'asta. Vi risulta questa cosa?
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#2 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Sep 2009
Messaggi: 114
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In linea di massima mi risulta. Cioe' se una azienda qualunque fallisce il curatore fallimentare in base alla legge sulla revocatoria puo' chiedere di fatto la restituzione del pagamento o del bene.
C'e' un pero': in genere deve essere dimostrato che l'acquirente -sapeva- che l'azienda era in un cattivo stato. (e quindi la revoca viene fatta perche' ci potrebbero essere operazioni strane) Pero' sinceramente che venga fatta ad un acquirente privato la vedo dura. Ma si sa siamo in Italia, prima devono recuperare i soldi da resituire ad eventuali banche....
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#3 (permalink) | |
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Member
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Citazione:
Però boh |
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#4 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Sep 2009
Messaggi: 114
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Secondo me e' tutto un po' "interpretabile" come sempre. Ad es. ho trovato questo (nello specifico per gli immobili perche' li le batoste sono potenzialmente ancora peggiori):
La revocatoria fallimentare. Se il venditore fallisce entro un anno dalla vendita, il curatore fallimentare può revocare la vendita, può cioè riappropriarsi del bene venduto, se il compratore conosceva lo stato di insolvenza del venditore. La conoscenza dell'insolvenza del venditore si presume se il valore di quanto venduto sorpassa di oltre un quarto quello del corrispettivo ricevuto. Per gli immobili da adibirsi ad abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado è esclusa la revocatoria fallimentare solo se la vendita è effettuata "a giusto prezzo". Appunto qui vedi si parla pure del prezzo. Piu' legalese: Le Sezioni unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 7028 del 28 marzo 2006, si sono pronunciate in merito alla questione se sia o meno ammissibile la revoca, ex art. 67, comma 2, legge fall., della vendita compiuta dall’imprenditore, poi fallito entro un anno, il quale abbia utilizzato parte del prezzo per il pagamento di un credito privilegiato. Sul punto la Corte ha, quindi, stabilito che ai fini della revocatoria fallimentare, l’eventus damni è in re ipsa e si fonda sul fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, da ricondursi, in forza di una presunzione legale assoluta, alla circostanza di fatto che il bene, per effetto dell’atto di disposizione, è definitivamente uscito dalla massa. Il curatore fallimentare, quindi, dovrà soltanto fornire la prove che l’acquirente era a conoscenza dello stato di insolvenza (scientia decoctionis) dell’imprenditore poi fallito. A detta della Corte, infatti, il fatto che il prezzo conseguito alla vendita sia utilizzato dall’imprenditore, poi fallito entro l’anno, per soddisfare un creditore privilegiato, garantito eventualmente anche da ipoteca sull’immobile venduto, non impedisce di per sé la potenziale lesione della par condicio creditorum. Ed invero, solo dopo la ripartizione dell’attivo fallimentare potrà effettivamente stabilirsi se l’atto dispositivo abbia o meno danneggiato gli altri creditori privilegiati, i quali, almeno teoricamente, avrebbero la possibilità di insinuarsi anche successivamente all’esperimento dell’azione revocatoria. Con la pronuncia in questione, la Suprema Corte ha definitivamente risolto un annoso contrasto giurisprudenziale in merito alla evidenziata quaestio. Se tu non eri a conoscenza della situazione (o se tale situazione poi e' venuta in atto dopo) non mi preoccuperei. L'auto che hai comprata ha avuto particolari sconti inoltre o l'hai presa a prezzo "normale"? Ecco se c'erano sconti "strani" magari il curatore potrebbe appiggliarsi a quelli.... |
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#5 (permalink) |
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Alieno Pragmatico
Data registrazione: Nov 2006
Messaggi: 12,763
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Per fortuna l'auto da quel concessionario l'ho presa anni fa ma non ero a conoscenza di questa cosa.
Tra l'altro il concessionario di cui parlo ha scritto a repubblica per spiegare le sue ragioni ma hanno tolto l'articolo. C'e qui: http://www3.varesenews.it/busto/articolo.php?id=172114 |
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#6 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Feb 2009
Messaggi: 2,360
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L'azione di revocatoria degli atti a titolo oneroso può essere esercitata per tutti i contratti anteriori a 6 mesi dalla data del fallimento e occorre dimostrare la conoscenza, nel caso in specie faccio fatica anche a rilevare il pregiudizio per il fallito.
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