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Vecchio 28-04-10, 11:59   #1 (permalink)
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Agevolazioni prima casa

Tra le condizioni richieste per usufruire dell'agevolazione prima casa vi è anche quella di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato.

Attualmente viviamo in un appartamento che ci è stato concesso dai genitori a titolo gratuito senza aver stipulato alcun contratto, e vorremmo acquistare una casa al grezzo ubicata nello stesso comune usufruendo delle agevolazioni per la prima casa.

L'utilizzo dell'attuale abitazione nella forma sopra specificata preclude la possibilità di usufruire di tali agevolazioni?

Grazie per l'aiuto.
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Vecchio 28-04-10, 12:12   #2 (permalink)
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L'avatar di investitore_pazz
 
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il tuo caso potrebbe integrare un comodato d'immobile ad uso di abitazione, per il quale non è necessaria la forma scritta.

se è così, non vedo motivi ostativi per poter utilizzare l'agevolazione

Ultima modifica di investitore_pazz : 28-04-10 alle ore 12:18
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Vecchio 28-04-10, 13:18   #3 (permalink)
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sono d'accordo con l'investitore pazzo, tu attualmente sei un semplice "detentore" dell'immobile che non ha nulla a che vedere con "l'uso e abitazione" che è un diritto reale di godimento.

ciao
Tynky non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28-04-10, 13:54   #4 (permalink)
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Grazie per il vostro aiuto.

In effetti la mia situazione è quella di un comodato gratuito sottoscritto in forma puramente verbale ma quella dicitura "uso e abitazione" mi ha fatto venire un dubbio.

Quindi nessun impedimento ad usufruire dei benefici prima casa

Grazie ancora, ciao.
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Vecchio 29-04-10, 21:04   #5 (permalink)
Ex Giorgiob75
 
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Il diritto di uso e abitazione in parole semplici:

FONTE

Il diritto di uso consiste nel diritto di godere di un bene altrui e, se fruttifero, di raccoglierne i frutti limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (diritto d'uso). Il diritto di abitazione permette di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia.

Entrambi sono diritti personali ossia strettamente legati alla persona titolare del diritto e, quindi, in quanto tali, non cedibili. Ad esempio a differenza dell'usufruttuario di un appartamento che può concedere in locazione l'immobile goduto, al titolare del diritto di abitazione è vietata la locazione del appartamento, pena la perdita del suo diritto. Per tutto il resto si applicano le norme previste per l'usufrutto.

Il diritto di abitazione costituisce uno dei diritti ereditari del coniuge superstite: a seguito della morte di uno dei coniugi, l'altro ha diritto di abitare la residenza familiare e di usare i mobili che l'arredano per tutta la durata della sua vita come è dichiarato nell'articolo 540 del Codice civile
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