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#1 (permalink) |
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Data registrazione: Apr 2010
Messaggi: 11
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soci/azionisti
Buongiorno a tutti!
Scusate ma mi è venuto il dubbio che socio e azionista in una spa non sempre coincidano. Sulla base delle mie conoscenze e di varie ricerche fatte ritengo che il titolare di azioni sia socio della spa. Consultando internet però ho letto che non necessariamente coincidono, quindi cerco una conferma, di una cosa o dell'altra a questo punto... Grazie |
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Data registrazione: Apr 2010
Messaggi: 16
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Azionista
L'azionista è il detentore dei diritti patrimoniali, quali la riscossione dei dividendi e la partecipazione agli aumenti di capitale. Socio Il socio attribuisce i diritti personali, in particolare il diritto di partecipazione all'Assemblea. |
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#7 (permalink) |
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Data registrazione: Apr 2010
Messaggi: 16
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Leggendo il libro "Diritto commerciale - Campobasso" posso sintetizzare così.
Art. 2346 Emissione delle azioni Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione. Art. 2348 Categorie di azioni Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi con l'atto costitutivo o con successive modificazioni di questo. Art. 2370 Diritto d'intervento all'assemblea Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione. Azioni e strumenti finanziari partecipativi Dalle azioni, anche di categoria speciale, vanno tenuti distinti gli strumenti finanziari partecipativi. La loro emissione è stata prevista dalla riforma del 2003 anche al fine di consentire l'acquisizone, da parte di soci o di terzi, di apporti patrimoniali che non possono formare oggetto di conferimento e che perciò non sono imputabili al capitale sociale, quali le prestazioni d'opera o di servizi (art. 2346, 6° comma) nonchè come alternativa alle azioni a favore dei prestatori di lavoro (art. 2349, 2° comma). A differenza delle azioni, gli strumenti finanziari partecipativi non sono parti del capitale sociale. Gli strumenti finanziari partecipativi non attribuiscono perciò la qualità di azionista. Si prevede che essi possono essere forniti solo di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, con esclusione però del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti. Come diceva "pecora nera" possono esserci azionisti senza diritti oppure diritti senza essere azionisti. |
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#9 (permalink) |
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Data registrazione: Apr 2010
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ok grazie Equinox però come hai riportato tu:
A differenza delle azioni, gli strumenti finanziari partecipativi non sono parti del capitale sociale. Gli strumenti finanziari partecipativi non attribuiscono perciò la qualità di azionista. Non fanno parte del capitale sociale quindi i titolari di questi strumenti partecipativi non vengono considerati soci, no? Il mio problema è che sto traducendo lo statuto di una società in cui si parla di soci e azionisti, assemblea dei soci e assemblea degli azionisti e non capisco se si tratti di cose diverse o meno. I titolari di azioni comunque da quanto ho capito hanno diritto di partecipare all'assemblea e di votare, poiché nello statuto che sto traducendo non viene fatta alcuna distinzione in quanto a tipi di azionisti o soci, presumo che si tratti della stessa cosa, no? Non credo che ci sia un'assemblea dei soci e una degli azionisti... |
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