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Vecchio 12-04-10, 09:41   #1 (permalink)
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Caprone non è ancora classificato
Investimenti e tassa di successione:

Buongiorno a tutti.
Avrei bisogno urgente di una delucidazione:
Ho una madre molto anziana, se lei investe i suoi risparmi in ETF, oppure Fondi, in caso di morte si pagano tasse di successione?( il patrimonio è inferiore a 1 milione di euro).
Cosa si deve fare dopo la morte per l'assegnazione ai 2 legittimi eredi?
Grazie
Caprone non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12-04-10, 11:55   #2 (permalink)
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L'avatar di robimo
 
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ciao.
Se voi siete i figli ed il patrimonio complessivo (compreso case, terreni, etc.) è inferiore al milione sono esenti da tasse.
Il problema è che, normalmente le banche, quando hanno notizia del decesso di un titolare di conto, lo bloccano fino a quando non avete fatto la successone e gli fornite un atto notorio in cui risultate i legittimi eredi.
robimo non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12-04-10, 17:51   #3 (permalink)
viva la foca
 
L'avatar di recycling
 
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>> DONAZIONI
Anche il regime fiscale delle donazioni e degli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti ha
subito modifiche negli ultimi anni.
Il sistema attuale prevede, anzitutto, che la base imponibile per l’applicazione dell’imposta sia pari al
valore globale dei beni e dei diritti diminuito degli oneri a carico del beneficiario. Il valore dei beni e
dei diritti ricevuti in donazione si calcola con gli stessi criteri descritti per le successioni.
Le aliquote da utilizzare per determinare l’imposta sono le stesse previste per le successioni e variano
in funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario:
• 4 per cento, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario,
1.000.000 di euro;
• 6 per cento, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000
euro;
• 6 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al
quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;
• 8 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.
Gli importi esenti dall’imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all’indice del costo
della vita.
I trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni effettuati in favore dei discendenti e del coniuge non
sono soggetti all’imposta se i beneficiari proseguono l’esercizio dell’attività d’impresa o detengono il
controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e se nell’atto
di donazione producono apposita dichiarazione. Lo stesso regime si applica ai medesimi trasferimenti,
effettuati anche mediante patto di famiglia, in favore dei discendenti.
Se oggetto della donazione è un bene immobile o un diritto reale immobiliare, sono dovute inoltre:
• l’imposta ipotecaria, nella misura del 2 per cento del valore dell’immobile;
• l’imposta catastale, nella misura dell’1 per cento del valore dell’immobile.
In merito alle donazioni di “prima casa”, valgono le medesime agevolazioni concesse per le successioni.
In sostanza, invece che applicare le citate percentuali sul valore dell’immobile, il beneficiario pagherà
le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro ciascuna.
ATTENZIONE
Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi
della legge n. 104/1992, l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.
ATTENZIONE Le indicazioni dell’Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
146
recycling non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12-04-10, 18:46   #4 (permalink)
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>> DONAZIONI
Anche il regime fiscale delle donazioni e degli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti ha
subito modifiche negli ultimi anni.
Il sistema attuale prevede, anzitutto, che la base imponibile per l’applicazione dell’imposta sia pari al
valore globale dei beni e dei diritti diminuito degli oneri a carico del beneficiario. Il valore dei beni e
dei diritti ricevuti in donazione si calcola con gli stessi criteri descritti per le successioni.
Le aliquote da utilizzare per determinare l’imposta sono le stesse previste per le successioni e variano
in funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario:
• 4 per cento, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario,
1.000.000 di euro;
• 6 per cento, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000
euro;
• 6 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al
quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;
• 8 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.
Gli importi esenti dall’imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all’indice del costo
della vita.
I trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni effettuati in favore dei discendenti e del coniuge non
sono soggetti all’imposta se i beneficiari proseguono l’esercizio dell’attività d’impresa o detengono il
controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e se nell’atto
di donazione producono apposita dichiarazione. Lo stesso regime si applica ai medesimi trasferimenti,
effettuati anche mediante patto di famiglia, in favore dei discendenti.
Se oggetto della donazione è un bene immobile o un diritto reale immobiliare, sono dovute inoltre:
• l’imposta ipotecaria, nella misura del 2 per cento del valore dell’immobile;
• l’imposta catastale, nella misura dell’1 per cento del valore dell’immobile.
In merito alle donazioni di “prima casa”, valgono le medesime agevolazioni concesse per le successioni.
In sostanza, invece che applicare le citate percentuali sul valore dell’immobile, il beneficiario pagherà
le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro ciascuna.
ATTENZIONE
Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi
della legge n. 104/1992, l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.
ATTENZIONE Le indicazioni dell’Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
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Ne approfitto per porti una domanda:

se tizio padre dona i suoi beni in vita ai figli oppure lo fa dopo per successione(testamentaria o no) ai fini della spesa fiscale, gli oneri sono più o meno uguali?

In sostanza è meglio donare prima o dare dopo?
fede24 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12-04-10, 18:50   #5 (permalink)
viva la foca
 
L'avatar di recycling
 
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Ne approfitto per porti una domanda:

se tizio padre dona i suoi beni in vita ai figli oppure lo fa dopo per successione(testamentaria o no) ai fini della spesa fiscale, gli oneri sono più o meno uguali?

In sostanza è meglio donare prima o dare dopo?
Fede sei proprio un "vagabondo" fai un minimo di sforzo (che ti fa bene anche per la sclero) e vattele a cercare un po di cose
circa dalla pagina 143/144 .... più o meno

http://www.nuovofiscooggi.it/files/annuario_2009.pdf
recycling non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12-04-10, 22:45   #6 (permalink)
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Originalmente inviato da recycling Visualizza messaggio
Fede sei proprio un "vagabondo" fai un minimo di sforzo (che ti fa bene anche per la sclero) e vattele a cercare un po di cose
circa dalla pagina 143/144 .... più o meno

http://www.nuovofiscooggi.it/files/annuario_2009.pdf
Si, ma voi che ce state a ffà allora?
fede24 non  è collegato   Rispondi citando
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