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Vecchio 07-04-10, 23:36   #1 (permalink)
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successione

La madre di Tizia muore, si apre la successione, però tizia vuole che l'immobile della madre vada in successione direttamente alla propria figlia caia, senza passare per lei, è possibile?

Tizia ha altri 2 figli ai quali verranno dati altri beni, sarebbe il caso che gli altri 2 figli firmassero a caia una sorta di rinuncia di rivalsa per atto pubblico, è possibile fare un documento del genere e soprattutto, avrebbe valore?
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Vecchio 08-04-10, 00:10   #2 (permalink)
ridateci il cainano!
 
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La madre di Tizia muore, si apre la successione, però tizia vuole che l'immobile della madre vada in successione direttamente alla propria figlia caia, senza passare per lei, è possibile?

Tizia ha altri 2 figli ai quali verranno dati altri beni, sarebbe il caso che gli altri 2 figli firmassero a caia una sorta di rinuncia di rivalsa per atto pubblico, è possibile fare un documento del genere e soprattutto, avrebbe valore?
in teoria è semplicissimo: muore la nonna, la figlia (Tizia) e i nipotini maschi RINUNCIANO ALL'EREDITA' e unica erede rimane la nipotina Caia

occhio che le rinunce all'eredità non possono essere sottoposte a condizioni, termini o limitazioni, e possono essere revocate entro 10 anni se l'eredità non è stata acquisita/accettata da altri; poi in caso di presenza di creditori o di eredi minorenni che debbano rinunciare il discorso si allarga
Andrea4891 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08-04-10, 14:08   #3 (permalink)
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in teoria è semplicissimo: muore la nonna, la figlia (Tizia) e i nipotini maschi RINUNCIANO ALL'EREDITA' e unica erede rimane la nipotina Caia

occhio che le rinunce all'eredità non possono essere sottoposte a condizioni, termini o limitazioni, e possono essere revocate entro 10 anni se l'eredità non è stata acquisita/accettata da altri; poi in caso di presenza di creditori o di eredi minorenni che debbano rinunciare il discorso si allarga
Quindi la rinucia della madre e dei fratelli è obbligatoria
Non ho ben compreso il discorso dei creditori
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Vecchio 09-04-10, 10:32   #4 (permalink)
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La madre di Tizia muore, si apre la successione, però tizia vuole che l'immobile della madre vada in successione direttamente alla propria figlia caia, senza passare per lei, è possibile?

Tizia ha altri 2 figli ai quali verranno dati altri beni, sarebbe il caso che gli altri 2 figli firmassero a caia una sorta di rinuncia di rivalsa per atto pubblico, è possibile fare un documento del genere e soprattutto, avrebbe valore?

I DIRITTI SUCCESSORI DEI FIGLI.
I figli legittimi, nati in costanza di matrimonio, sono equiparati ai figli naturali, purché riconosciuti volontariamente dai genitori.
Essi succedono per legge al padre e alla madre in parti uguali.
Lo status di figlio legittimo è acquistato direttamente anche dal figlio adottato in forza della c. d. adozione legittimante: egli, dunque, non è semplicemente equiparato ad un figlio legittimo, ma risulta tale a tutti gli effetti.
CATEGORIE DI LEGITTIMARI
coniuge
figli legittimi, legittimati, adottivi
figli naturali
ascendenti legittimi
Nella successione, la riserva dell' eredita a favore dei figli legittimi o naturali non è fissa ma variabile a seconda del numero dei figli e l'esistenza o meno del coniuge.
La riserva dell' eredita' a favore degli ascendenti legittimi opera solo se il defunto non lascia figli legittimi o naturali. Se all'apertura della successione vi sono dei legittimari, il patrimonio ereditario si distingue in due parti:
disponibile: parte patrimonio della quale il testatore era libero di disporre attribuendola a chiunque avesse voluto
legittima: parte del patrimonio della quale non poteva disporre perché spettante per legge ai legittimari
Per successione si intende il trasferimento di uno o più diritti da un soggetto a un altro.
La morte estingue la capacità giuridica della persona e i diritti ad essa inerenti, ossia i diritti personali, ma non i diritti patrimoniali che dovranno essere perciò trasmessi ad altri.
Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama diritto ereditario o successorio
L'apertura della successione
Successione legittima
Successione necessaria
Successione testamentaria
Acquisto dell'eredita eaccettazione L'eredita si acquisisce con l'accettazione, che può essere:
Espressa: con atto pubblico o scrittura privata chi è chiamato all'eredita dichiara di accettarla, oppure assume il titolo di erede.
Tacita: quando il chiamato all'eredita compie atti che presuppongono la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
ART. 459 C.C.
L'acquisto dell'eredita retroagisce al momento nel quale si è aperta la successione.

Prima dell'accettazione della eredita' il chiamato all'eredita può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni caduti in successione, può compiere tutti gli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione.

L'eredita può essere accettata puramente o con il beneficio d'inventario

Il diritto di accettare l'eredita si prescrive in 10 anni. Il termine decorre dal giorno di apertura della successione.

Non si possono accettare le eredita devolute ai minori, interdetti,inabili se non con beneficio d'inventario.

RINUNCIA ALL'EREDITA'
ART. 520 C.C. …la rinuncia all'eredita' deve essere totale, non può essere condizionata né a termine né parziale.

Deve risultare da atto formale e a norma dell'ART. 519 C.C. deve effettuarsi o con una dichiarazione ricevuta da un notaio o effettuata avanti il cancelliere del tribunale.

Con la rinuncia di un erede, la parte che sarebbe a lui spettata viene attribuita in accrescimento agli altri coeredi a meno che non vi sia il subentro di un discendente legittimo.

Il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredita.

La rinuncia alla eredita' è un atto revocabile semprechè non sia trascorso il termine per la prescrizione della facoltà di accettare l'eredita.

Per la successione testamentaria prevista ad un solo erede, in ipotesi di rinuncia dell' eredita', la quota viene attribuita ai coeredi.
lalibellula non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09-04-10, 14:42   #5 (permalink)
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I DIRITTI SUCCESSORI DEI FIGLI.
I figli legittimi, nati in costanza di matrimonio, sono equiparati ai figli naturali, purché riconosciuti volontariamente dai genitori.
Essi succedono per legge al padre e alla madre in parti uguali.
Lo status di figlio legittimo è acquistato direttamente anche dal figlio adottato in forza della c. d. adozione legittimante: egli, dunque, non è semplicemente equiparato ad un figlio legittimo, ma risulta tale a tutti gli effetti.
CATEGORIE DI LEGITTIMARI
coniuge
figli legittimi, legittimati, adottivi
figli naturali
ascendenti legittimi
Nella successione, la riserva dell' eredita a favore dei figli legittimi o naturali non è fissa ma variabile a seconda del numero dei figli e l'esistenza o meno del coniuge.
La riserva dell' eredita' a favore degli ascendenti legittimi opera solo se il defunto non lascia figli legittimi o naturali. Se all'apertura della successione vi sono dei legittimari, il patrimonio ereditario si distingue in due parti:
disponibile: parte patrimonio della quale il testatore era libero di disporre attribuendola a chiunque avesse voluto
legittima: parte del patrimonio della quale non poteva disporre perché spettante per legge ai legittimari
Per successione si intende il trasferimento di uno o più diritti da un soggetto a un altro.
La morte estingue la capacità giuridica della persona e i diritti ad essa inerenti, ossia i diritti personali, ma non i diritti patrimoniali che dovranno essere perciò trasmessi ad altri.
Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama diritto ereditario o successorio
L'apertura della successione
Successione legittima
Successione necessaria
Successione testamentaria
Acquisto dell'eredita eaccettazione L'eredita si acquisisce con l'accettazione, che può essere:
Espressa: con atto pubblico o scrittura privata chi è chiamato all'eredita dichiara di accettarla, oppure assume il titolo di erede.
Tacita: quando il chiamato all'eredita compie atti che presuppongono la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
ART. 459 C.C.
L'acquisto dell'eredita retroagisce al momento nel quale si è aperta la successione.

Prima dell'accettazione della eredita' il chiamato all'eredita può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni caduti in successione, può compiere tutti gli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione.

L'eredita può essere accettata puramente o con il beneficio d'inventario

Il diritto di accettare l'eredita si prescrive in 10 anni. Il termine decorre dal giorno di apertura della successione.

Non si possono accettare le eredita devolute ai minori, interdetti,inabili se non con beneficio d'inventario.

RINUNCIA ALL'EREDITA'
ART. 520 C.C. …la rinuncia all'eredita' deve essere totale, non può essere condizionata né a termine né parziale.

Deve risultare da atto formale e a norma dell'ART. 519 C.C. deve effettuarsi o con una dichiarazione ricevuta da un notaio o effettuata avanti il cancelliere del tribunale.

Con la rinuncia di un erede, la parte che sarebbe a lui spettata viene attribuita in accrescimento agli altri coeredi a meno che non vi sia il subentro di un discendente legittimo.

Il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredita.

La rinuncia alla eredita' è un atto revocabile semprechè non sia trascorso il termine per la prescrizione della facoltà di accettare l'eredita.

Per la successione testamentaria prevista ad un solo erede, in ipotesi di rinuncia dell' eredita', la quota viene attribuita ai coeredi.
Ti ringrazio per la descrizione esauriente e comprensibile, vorrei porti un ultimo quesito:


Tizio muore e lascia abitazione al figlio caio(ma la liquidità non c'è quasi per niente)
Tizio era debitore di sempronio(ma non aveva ipoteche sull'immobile), dopo l'accettazione dell'eredità, sempronio può iscrivere ipoteca sull'abitazione di Caio?
fede24 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09-04-10, 15:10   #6 (permalink)
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Ti ringrazio per la descrizione esauriente e comprensibile, vorrei porti un ultimo quesito:


Tizio muore e lascia abitazione al figlio caio(ma la liquidità non c'è quasi per niente)
Tizio era debitore di sempronio(ma non aveva ipoteche sull'immobile), dopo l'accettazione dell'eredità, sempronio può iscrivere ipoteca sull'abitazione di Caio?
Si il debito di caio consente a sempronio di iscrivere ipoteca sull'abitazione ereditata.
lalibellula non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09-04-10, 18:17   #7 (permalink)
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Si il debito di caio consente a sempronio di iscrivere ipoteca sull'abitazione ereditata.
Ultime 2 domande:

1)se uno dei fratelli beneficia di una donazione mentre il padre è in vita e gli altri non hanno nulla, i fratelli possono impugnare sicuramente questa donazione, io so che la donazione si prescrive in 20 anni, ma i venti anni decorrono dal momento della donazione oppure dal momento della successione(quando muore il padre)?

2) supponiamo che per correttezza il fratello avvantaggiato volesse firmare una scrittura privata registrata(mentre il padre è in vita) dicendo che lui rinuncia alla sua parte di eredità perchè ha gia ricevuto, la scrittura avrebbe qualche valore oppure sarebbe solo un pezzo di carta facilmente impugnabile?

grazie
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Vecchio 10-04-10, 08:23   #8 (permalink)
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Ultime 2 domande:

1)se uno dei fratelli beneficia di una donazione mentre il padre è in vita e gli altri non hanno nulla, i fratelli possono impugnare sicuramente questa donazione, io so che la donazione si prescrive in 20 anni, ma i venti anni decorrono dal momento della donazione oppure dal momento della successione(quando muore il padre)?

2) supponiamo che per correttezza il fratello avvantaggiato volesse firmare una scrittura privata registrata(mentre il padre è in vita) dicendo che lui rinuncia alla sua parte di eredità perchè ha gia ricevuto, la scrittura avrebbe qualche valore oppure sarebbe solo un pezzo di carta facilmente impugnabile?

grazie
Le donazioni effettuate in vita dal defunto si possono ridurre solo se il legittimario escluso o leso non trova di che soddisfare il suo diritto su quanto il de cuius ha lasciato alla sua morte.
Qualora si agisca in riduzione, innanzitutto si riducono le disposizioni testamentarie che eccedono la quota di cui il defunto poteva disporre, successivamente si riducono le donazioni partendo dall’ultima che ha provocato la lesione e via via risalendo a quelle precedenti. L’azione di riduzione può essere esercitata solo dopo la morte del De cuius;
il futuro legittimario non può rinunciare a tale diritto finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il proprio assenso alla donazione (art. 557 c.c.).
Termini di prescrizione
L’azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. Secondo giurisprudenza costante, se la lesione del legittimario deriva da donazione il termine di prescrizione decorre dalla data di apertura della successione (da ultimo, Cass. 20644/2004).
Solo da questo momento, infatti, può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., il diritto del legittimario a vedersi riconosciuta la propria quota di legittima.
L’azione di riduzione può estinguersi, oltre che per prescrizione, anche per rinuncia del legittimario.
L’avente diritto alla quota di legittima, infatti, una volta intervenuta la morte del donante, può rinunciare ad intraprendere l’eventuale azione di riduzione.
Con la l. 80/2005 (in vigore dal 15 maggio 2005) sono state introdotte alcune novità di portata rilevante riguardanti proprio la tutela degli acquirenti di beni di provenienza
donativa.
Le principali modifiche previste dalle nuove disposizioni sono le seguenti:
1) l’azione di restituzione (azione reale conseguente all’azione di riduzione) può essere esperita dal legittimario leso o escluso solo se non sono decorsi 20 anni dalla donazione. Qualora i 20 anni siano invece trascorsi, non vi è alcun rimedio per il legittimario vittorioso nell’azione di riduzione, se il patrimonio del donatario è incapiente per soddisfare i crediti.
lalibellula non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10-04-10, 13:55   #9 (permalink)
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Le donazioni effettuate in vita dal defunto si possono ridurre solo se il legittimario escluso o leso non trova di che soddisfare il suo diritto su quanto il de cuius ha lasciato alla sua morte.
Qualora si agisca in riduzione, innanzitutto si riducono le disposizioni testamentarie che eccedono la quota di cui il defunto poteva disporre, successivamente si riducono le donazioni partendo dall’ultima che ha provocato la lesione e via via risalendo a quelle precedenti. L’azione di riduzione può essere esercitata solo dopo la morte del De cuius;
il futuro legittimario non può rinunciare a tale diritto finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il proprio assenso alla donazione (art. 557 c.c.).
Termini di prescrizione
L’azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. Secondo giurisprudenza costante, se la lesione del legittimario deriva da donazione il termine di prescrizione decorre dalla data di apertura della successione (da ultimo, Cass. 20644/2004).
Solo da questo momento, infatti, può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., il diritto del legittimario a vedersi riconosciuta la propria quota di legittima.
L’azione di riduzione può estinguersi, oltre che per prescrizione, anche per rinuncia del legittimario.
L’avente diritto alla quota di legittima, infatti, una volta intervenuta la morte del donante, può rinunciare ad intraprendere l’eventuale azione di riduzione.
Con la l. 80/2005 (in vigore dal 15 maggio 2005) sono state introdotte alcune novità di portata rilevante riguardanti proprio la tutela degli acquirenti di beni di provenienza
donativa.
Le principali modifiche previste dalle nuove disposizioni sono le seguenti:
1) l’azione di restituzione (azione reale conseguente all’azione di riduzione) può essere esperita dal legittimario leso o escluso solo se non sono decorsi 20 anni dalla donazione. Qualora i 20 anni siano invece trascorsi, non vi è alcun rimedio per il legittimario vittorioso nell’azione di riduzione, se il patrimonio del donatario è incapiente per soddisfare i crediti.
Volevo chiarire solo una cosa, l'azione di restituzione si prescrive in 20 anni dal momento della donazione, quindi ipotizziamo queste situazioni:

1)Tizio(padre) dona a caio(figlio)l'immobile, dopo 20 anni tizio non è ancora morto, quindi l'altro fratello Sempronio, non può fare più nulla.

2) Tizio dona a caio l'immobile, dopo 17 anni tizio muore, sempronio(altro fratello) avrà tempo altri 3 anni per l'azione di riduzione oppure altri 10 anni perchè al momento della morte non era scaduta la prescrizione ventennale?

3) tizio muore dopo 2 anni la donazione, sempronio avrà tempo 10 anni oppure 18 (cioè i venti anni dopo la donazione meno i 2 della morte del padre)?

4) Per l'azione di riduzione relativa non a donazioni(liquidità etc) la prescrizione è sempre la stessa?

Grazie
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