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#1 (permalink) |
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Data registrazione: Jul 2003
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Rumori tollerabili
Quesito. C’è una zona residenziale con case e relativi abitanti. Zona serena e tranquilla dove tutti vivono felici e contenti.
A un certo punto un imprenditore, munito di regolare licenza, si insedia in quella zona e svolge una attività rumorosa, per 3-4 giorni la settimana ma in tutte le ore di luce, che turba la quiete che c’era stata fino a qual momento. Preciso che non si tratta di uno stabilimento industriale dove magari ci lavorano 30 operai e quindi ci campano 30 famiglie, ma proprio dell’imprenditore fisico (e forse un aiutante) che peraltro svolge contestualmente una attività similare a pochi km (e quindi neppure lui "campa" da lì ma quello è solo un di più). Cioè uno si arricchisce e gli altri si sentono i rumori. Se le immissioni superano la “normale tollerabilità” c’è la tutela prevista dal codice civile con l’azione inibitoria etc. Ma supponiamo che non superano la “normale tollerabilità”. Il rumore comunque c’è e si sente e per i proprietari c’è un decadimento di varia natura rispetto a prima. Le case sono meno godibili e sul mercato sono deprezzate. Un conto è vendere una casa dove c’è solo il fruscio del vento e dei passerotti, un conto è che c’è un rumore di fondo, sia pure “tollerabile”. In questo caso è prevista una tutela o un risarcimento a favore dei proprietari, tenendo conto che l’autore del rumore sta facendo soldi a danno di terzi? Forse l’ingiustificato arricchimento? Quali leggi si devono considerare in queste ipotesi? Grazie |
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Deus Patria Familia
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attività artigianale in zona residenziale?
il regolamento edilizio cosa prevede in quella zona?quali attivià sono ammesse? comunque leggi qui http://www.dirittoambiente.net/base1...domande&b=vari e anche qui Rumori molesti: per ottenere il risarcimento va provato un danno alla salute 28 Dic 2009 “Nonostante alcune oscillazioni nella giurisprudenza … in ordine alla possibilità di configurare il danno in re ipsa arrecato alla salute da immissioni sonore, ritiene il Collegio che nel caso di specie l’attuale ricorrente avesse l’onere di provare – in concreto – la effettiva nocività delle immissioni e i danni derivati alla sua salute. La Corte territoriale ha correttamente osservato che la accertata intollerabilità delle immissioni non esonerava affatto il molestato dall’onere di provare una specifica compromissione patologica della sua salute, non potendosi identificare detta compromissione nei meri fastidi naturalmente conseguenti alle immissioni moleste. La decisione della Corte romana è del tutto in linea con il consolidato insegnamento di questa Corte, per il quale nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso nè il medesimo ordinamento consente l’arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro. Ne consegue che, pure nelle ipotesi di danno in re ipsa – in cui la presunzione si riferisce solo all’an debeatur che presuppone soltanto l’accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l’id quod plerumque accidit) e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale – permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario (Cass. 12 giugno 2008 n. 15814). In termini più generali può affermarsi che il danno non patrimoniale, costituendo pur sempre un danno- conseguenza e non già un danno-evento, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, non potendo mai essere considerato in re ipsa. Sotto altro profilo, va anche in questa sede ribadito che l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. – espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c. – dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa: che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall’altro non ricomprende anche l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinchè l’apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell’iter della determinazione dell’equivalente pecuniario del danno (Cass. 13288 del 7 giugno 2007). Sulla base di tali premesse … può affermarsi che, ai fini del risarcimento del danno derivato da immissione da rumore, non è sufficiente la mera lesività potenziale del fatto e che il danno deve essere escluso anche nel caso di attività rumorosa eccedente il limite della normale tollerabilità, ove manchi come nel caso di specie – la prova che essa abbia comportato una effettiva lesione della salute del molestato”. (Cass. n.25820/09) Ultima modifica di Gualberto : 26-03-10 alle ore 19:51 |
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#3 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Jul 2003
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Che significa "attività ammesse"? Non credo che il comune possa dire a priori cosa fare o meno in una certa zona, sarebbe difficile anche ipotizzare tutte le attività possibili. Deve verificare nel momento della autorizzazione della attività specifica se ci sono le condizioni. Almeno così mi risulta. Riguardo alla sentenza credo si parli di una altra cosa: il risarcimneto del danno alla salute ex art. 2043. L'indennizzo di cui all'art 844 (immissioni) prescinda dal danno alla salute. Ultima modifica di sabbb : 26-03-10 alle ore 20:03 |
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#4 (permalink) |
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Deus Patria Familia
Data registrazione: Apr 2007
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"Siamo in piena campagna e svolgono attività di tiro col fucile. Pensa che uno dei confinanti riceve dall'alto addirittura i pallini nel suo fondo."
Le principali distanze da tenere durante l'attività venatoria, con fucile carico e fuori dall'apposita custodia, sono: -100 metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro. -50 metri da vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili, eccetto quelle poderali o interpoderali. -150 metri se si spara in direzione di immobili, con fucile da caccia ad anima liscia con munizione spezzata o da una distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia caricate a palla, -150 metri se si spara in direzione di vie di comunicazione, con fucile da caccia ad anima liscia con munizione spezzata o da una distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia caricate a palla. -è vietata la caccia nei giardini, nei parchi ad uso pubblico e privato, nei parchi storici e archeologici, negli impianti sportivi. Ultima modifica di Gualberto : 26-03-10 alle ore 21:03 |
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#5 (permalink) |
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Deus Patria Familia
Data registrazione: Apr 2007
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stralcio di un prg attualmente in vigore reperito in rete
Zone residenziali Le zone residenziali sono destinate prevalentemente a funzioni abitative. Sono esclusi: depositi, magazzini di merce all'ingrosso, industrie, laboratori per l'artigianato con macchinari che producono inquinamento, rumore o odore molesto, stalle, pollai e ogni altra attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona. Sono ammesse stazioni di servizio e officine di riparazione per autoveicoli, purché sia garantita una superficie di parcheggio privato pari ad almeno 5 volte la superficie utile dell'officina e comunque non inferiore a mq 60,00. Sono ammesse altresì attività terziarie. Nelle norme che seguono, ove non vengono riportate specifiche ed esplicite indicazioni integrative, la tipologia degli interventi ammessi zona per zona (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica), è definita ai sensi dell'art. 31 della Legge 457/78. In particolare si specifica che l’intervento di ristrutturazione edilizia, nella sua accezione più ampia, contempla anche la demolizione e ricostruzione, fatta eccezione per la zona omogenea del nucleo storico - Zona A . Ai sensi della stessa Legge 457/78 vanno intese quali zone di degrado del patrimonio edilizio esistente quelle ricadenti all'interno della zona omogenea nel seguito definita zona A. In tutte le zone residenziali è concessa, per gli edifici da demolire ai fini della creazione di nuove strade o per determinare allargamenti e/o allineamenti stradali, la ricostruzione con incremento volumetrico del 10% rispetto al preesistente ed in aggiunta a quanto comunque previsto dall'indice di fabbricabilità fondiario, con possibilità di deroghe relativamente al rapporto di copertura ed alle altezze vigenti in zona. che ne pensi? ma di che attività si tratta? |
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#6 (permalink) | |
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...AIUTO...!!!
Data registrazione: Jun 2009
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Citazione:
Allora va regolamentato tra le attivita' sportive (certo che, essere piu' chiari al primo post, eh...) Se siete in aperta campagna non siete in una zona residenziale, presumo siano case coloniche o una recente urbanizzazione. Sta comunque di fatto che non puo' essere tollerabile (e passibile di denuncia) chi fa ricadere i pallini sulle case altrui: significa che non sono rispettate le distanze necessarie. Provate a sentire i vigili urbani, anche perche' queste attivita' possono essere svolte solo su terreni in cui e' consentito l'insediamento di strutture sportive. E le norme sugli sport che coinvolgono le armi da fuoco sono molto, molto restrittive (a meno che non si tratti di cacciatori, al che qualsiasi deficiente (scusate la parola forte, ma quando penso ad alcuni episodi che vedo di continuo... ![]() ) puo' imbracciare un'arma potenzialmente mortale senza il minimo di cultura su come usarla in sicurezza...![]() )
Ultima modifica di Wile E. Coyote : 27-03-10 alle ore 09:25 |
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pandorum
Data registrazione: Sep 2009
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Citazione:
http://www.tiropratico.com/htm/aprire_un_campo.htm |
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#8 (permalink) | |
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...AIUTO...!!!
Data registrazione: Jun 2009
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Citazione:
![]() non pensavo fosse cosi' semplice...Vado in cortile a sgomberare il campo di tiro e pulisco le canne del mio GAU-A10... Chissa' se i vicini si lamenteranno per un po' di rumore e qualche chiletto di uranio impoverito sui tetti... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
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#9 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Aug 2000
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il comune deve provvedere alla zonizzazione acustica delle varie aree; molto probabilmente, lo ha già fatto --> chiedere al comune
un volta ottenuta la classe si appartenenza dell'area, si deve valutare se 1) le emissioni (ovvero, il rumore che misuri nel giardino/balcone di casa tua) sono entro i limiti 2) la differeza di emissione sia entro i 5 dB(A) di giorno e 3 di notte esempio A) limite diurno 55 dB(A) di emissione B) misuri il rumore, senza che l'attività incriminata funzioni, e ricavi 48 dB(A) --> limite differenziale ricavi questi 2 limiti A1) 55 dB(A) B1) 48 dB(A) + 5 = 53 dB(A) quindi, il limite reale per quella zona è 53 dB(A) di giorno (te le faccio semplice, si dovrebbero fare altri calcoli, tipo toni impulsivi, etc etc) fino a 53 *ha ragione* l'artigiano, e può continuare così l'attività, ovvero la vedo parecchio dura per fermarlo con quei rumori se il tuo vicino emette più di 53 dB(A) è fuori-norma (anzi, fuori-legge, che è peggio!) segnalare la cosa al comando dei vigili urbani svantaggi: alfa) il limite indicato in B) deve essere ricavato con misure strumentali certificate, ovvero da un tecnico abilitato, che deve ripetere la misura un tot di volte, e quindi costa; spera altresì che l'artigiano non contesti le misure, altrimenti dovete ripeterle con un terzo tecnico beta) ci sono scappatoie; se si è leggermente sopra i limiti, poi ti risponde che se chiudi le finestre, e non hai tot rumore in casa, allora va bene lo stesso gamma) tempi: per dimostrare di aver ragione ci vuole tempo, per applicare quanto previsto dal sindaco/giudice ci metti mesi se va bene; è vero che un clima acustico artificiale, derivante da attività produttiva (e non solo, vedi pub aperti fino alle 2 di notte!) riduce il valore dell'immobile, e dell'area interessata consiglio, per tutelare la salute e l'immobile: chiedere *cortesemente* all'artigiano di ridurre il rumore, senza interpellare alcun ente; magari fate misure con tecnici abilitati, dividete le spese se proprio continua, segnalazione al sindaco, e chiedere l'intervento degli enti di controllo (agenzia regionale protezione ambiente, per mezzo del sindaco) per montorare subito la cosa il tempo non gioca a tuo favore esempio: comune di prato riferimenti normativi http://www.comune.prato.it/servizico.../dati/home.htm zonizzazione http://www.comune.prato.it/servizico.../rumore/carto/ ci sono anche i riferimenti di legge, e la zonizzazione, con tanto di orario |
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Data registrazione: Jul 2003
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Però è interessante quello che dici che aveva detto ma poi non sviluppato Gualberto. Che significa che "queste attivita' possono essere svolte solo su terreni in cui e' consentito l'insediamento di strutture sportive". In quale atto il comune prvede i luoghi dove si possono insediare le strutture sportive? |
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