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#1 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Nov 2008
Messaggi: 641
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detrazioni fiscali x casa di cura
C'è una signora invalida al 100% di 85 anni con giudizio della commissione che dice testualmente:
necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80 e 508/88) Il quesito è questo: dopo aver avuto una badante che non è stata accettata, la signora è stata portata in una casa di riposo. Può portare in detrazione, fino ai €2100, come dice il 740? Quando aveva la badante ha potuto usufruire della detrazione.....invece ora, in casa di riposo, l'Agenzia delle Entrate dice che non si può. Ma è normale?
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#3 (permalink) |
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viva la foca
Data registrazione: Mar 2009
Messaggi: 4,345
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Istruzione Unico 2009 / Quadro RP.
A mio parere rientri in questa casistica, nota bene che detrae chi sostiene la spesa, in base alla ricevuta/dichiarazione che rilascia la struttura: Rigo RP27 Spese mediche e di assistenza specifica per i disabili Indicare l’importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute dai disabili. Per individuare esattamente quali soggetti sono considerati disabili, può essere utile consultare in Appendice la voce “Spese sanitarie per disabili”. Le spese di assistenza specifica sostenute dai disabili sono quelle relative: – all’assistenza infermieristica e riabilitativa; – al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; – al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; – al personale con la qualifica di educatore professionale; – al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. I soggetti disabili possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell’assegno di accompagnamento. ATTENZIONE: in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.È importante sapere che non vanno indicate in questo rigo le spese di seguito elencate, in quanto oneri detraibili da indicare nella Sezione I, nei righi da RP1 a RP4: – spese chirurgiche; – spese per prestazioni specialistiche; – spese per protesi dentarie e sanitarie; – spese per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento dei disabili; – spese per i veicoli per i disabili; – spese per sussidi tecnici e informatici per facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti disabili. 41 Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2008 la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario. |
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#4 (permalink) |
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ridateci il cainano!
Data registrazione: Dec 2004
Messaggi: 15,885
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se ben ricordo (ci son passato anch'io) la casa di cura ti deve suddividere il riepilogo annuale in "spese vitto alloggio e simili" e "spese di assistenza medicofarmacofisioterapica"; ovviamente sono detraibili solo le seconde
loro dovrebbero sapere bene come suddividerle e documentarle |
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