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#1 (permalink) |
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Data registrazione: Mar 2010
Messaggi: 4
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Atto di Riduzione e Collazione
Salve,vi scrivo perchè vorrei aver più chiara la questione che sto per esporre; descriverò tale situazione in base alle conoscenze in mio possesso; qualsiasi appunto,smentita, correzione è benvenuta:
Genitore X Genitore Y Figlio A Figlio B muore Genitore Y (non è importante ai fini della spiegazione per le quote di eredità (credo)) Genitore X ha un patrimonio ATTUALE di 10'000 Genitore X DONA 5'000 a Figlio A ora Genitore X ha un patrimonio di 5'000 muore Genitore X il patrimonio di Genitore X, 5'000, si ripartisce 1/2 a Figlio A (2'500), ed 1/2 a Figlio B (2'500) Figlio A ha in totale 7'500 Figlio B ha in totale 2'500 Figlio B sa della DONAZIONE di 5'000 effettuata da Genitore X a Figlio A, dunque, con un ATTO DI RIDUZIONE, per COLLAZIONE, fa valere il proprio diritto di includere(per una più equa distribuzione dell'eredità) i 5'000 donati da Genitore X a Figlio A, nel calcolo della quota di eredità, che allora risulterebbe di (5'000 DONATI al Figlio A + 5'000 patrimonio-eredità da Genitore X)/2 a Figlio, ovvero 5'000 ad entrambi; Figlio A ha in totale 5'000 Figlio B ha in totale 5'000 Il Figlio A viene a sapere che 5 anni prima il patrimonio di Genitore X era di 20'000, e che Genitore X aveva DONATO a Figlio B 10'000; Figlio A ha in totale 5'000 Figlio B ha in totale 15'000 Ora quello che mi chiedo è se Figlio A può rivendicare lo stesso diritto rivendicato dal Figlio B in precedenza (per arrivare così ad una situazione di 10'000 a testa ( (5'000 eredità + 5'000 DONAZIONE Figlio A + 10'000 DONAZIONE Figlio B)/2 ); Se potesse farlo, vorrei sapere fin dove si può spingere questa rivendicazione di DONAZIONI effettuate dai Genitori ad entrambi i Figli (in misura evidentemente disuguale); se tale rivendicazione non avesse limiti temporali, allora, per calcolare con esattezza le GIUSTE quote di eredità, occorrerebbe mettere sul piatto il valore in denaro di tutti(passato e presente) i beni DONATI dai Genitori ad entrambi i figli, e dividere in due tale somma. ### Volendo citare un caso più concreto, diciamo che c'è un Genitore, vedovo, che possiede una casa, intestata solo a lui; decide di venderla, e DONARE la somma di denaro solo ad uno dei due figli; può farlo, ma al monento della sua morte, l'altro figlio può rivendicare (atto di riduzione, collazione) tale donazione per il calcolo della quota di eredità; ora il figlio che ha ricevuto la donazione potrebbe rivendicare la stessa cosa, affermando che in passato il Genitore (o i Genitori, non importa) aveva donato all'altro figlio determinati beni ? Quello che mi sfugge nel significato di atto di riduzione e collazione, è il fatto che non sia chiaro a quali beni è possibile applicarlo (se dovessi ragionare per logica, direi che si dovrebbero considerare tutte le donazioni effettuate in passato e nel presente, ad entrambi i figli, PRIMA DI AVANZARE UNA TALE RIVENDICAZIONE) Vi ringrazio
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#2 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Jan 2010
Messaggi: 46
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Citazione:
![]() La collazione è l'atto attraverso il quale figli o i discendenti legittimi,legittimati,adottivi e naturali, ed il coniuge del de cuius, che concorrono alla successione, devono conferire alla massa attiva del patrimonio ereditario "tutti" i beni che sono stati loro donati in vita dal defunto, in modo da "dividerli" con gli altri coeredi in proporzione delle rispettive quote. In pratica la collazione serve per mantenere tra alcuni coeredi del de cuius quella "proporzionalità" di quote che è stabilità nel testamento (successione testamentaria) o nella legge (successione legittima). Ricorda poi che la collazione opera solo a favore degli stessi soggetti che sono tenuti a conferire, non agli altri eredi estranei. Tu chiedevi anche quali sono i beni oggetto della collazione: sono tutte le donazioni dirette ed indirette (es remissione del debito, contratto a favore di terzo, adempimento dell'obbligo altrui, se fatti con lo scopo di liberalità). Ad esempio NON rientrano in collazione: spese di mantenimento, educazione, malattia, per abbigliamento, nozze, istruzione, corrispettivi di servizi resi, le donazioni di modico valore fatte al coniuge. NON rientrano neppure le cosa donate se queste sono "perite" per causa non imputabile al donatario. Infine Ti dico che la collazione opera concretamente nelle seguenti modalità: - in senso stretto [utilizzabile per i BENI IMMOBILI]: si realizza materialmente (in natura) restituendo alla massa ereditaria il bene avuto in donazione ed implica la risoluzione della donazione. - per imputazione [regola costante per beni MOBILI e DENARO, utilizzabile anche per BENI IMMOBILI]: il conferente "addebita" alla propria quota ereditaria il valore (al tempo della successione, bada bene!) del bene donatogli e si opera una mera operazione matematica, con il conferente che mantiene il bene donato come parte della quota ereditaria ovvero a questo "nuovo" titolo. Ce l'avrò fatta ad esserTi d'aiuto? ![]()
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#3 (permalink) |
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Data registrazione: Mar 2010
Messaggi: 4
Popolarità: 0 ![]() |
Vorei aggiungere un'altra cosa:
Il patrimonio del genitore è formato da una PARTE DISPONIBILE, ed una PARTE INDISPONIBILE; tralasciando come deve essere frazionato il patrimonio totale per il calcolo di tali parti, quello che non mi è chiaro è come si riesce a stabilire il patrimonio del genitore. Partiamo dal principio: I due coniugi non hanno figli ed hanno un certo patrimonio (di beni mobili, immobili, liquidi,ecc.) hanno poi due figli ORA ABBIAMO DUE POSSIBILITA': (1) nel corso del tempo donano parte del loro patrimonio(che nel tempo si modificherà, aumentando/diminuendo), in maniera EGUALE ad entrambi i figli se morissero entrambi i genitori, rimarrebbe il loro patrimonio, che per via delle precedenti (egual)donazioni, sarebbe facilmente divisibile in due ed assegnato ad entrambi i figli senza problemi (anche se in questo caso potrei obiettare, affermando che il valore di un determinato bene donato ad un figlio potrebbe diminuire nel tempo, rispetto al valore dello stesso tipo di bene donato all'altro figlio in un tempo successivo, ma tralasciamo questo appunto per non aumentare la confusione) (2) nel corso del tempo donano parte del loro patrimonio(che nel tempo si modificherà, aumentando/diminuendo), in maniera DISUGUALE ad entrambi i figli se morissero entrembi i genitori, rimarrebbe il loro patrimonio, che per via delle precedenti (disugual)donazioni, se venisse diviso per due, ciò anderebbe a svantaggio di uno dei due figli(quello a cui è stato donato meno); Ora, se il figlio che ha ricevuto in donazione di più accetta metà di questo patrimonio, allora per COLLAZIONE deve confluire tutto ciò che è stato al lui donato nella massa di eredità, e dividere per due con l'altro figlio; se non accetta l'eredità, allora tale patrimonio va tutto all'altro figlio (quello che ha ricevuto meno donazioni dai genitori) la PARTE INDISPONIBILE, quella che spetta in eredità ad entrambi i figli, come è costituita ? la si intende considerandola costituita dal patrimonio dei genitori al momento della loro morte ? Poniamo il caso in cui sia vivo solo uno dei due genitori; il patrimonio dovrebbe essere diviso 1/3 al genitore che ci farà quello che vuole, e 2/3 ai due figli; Se il genitore perde (al gioco,ecc.) TUTTO il suo patrimonio, alllora ai figli non andrà(ovviamente) nulla; se il genitore decide di donare tutto il suo patrimonio ad uno dei due figli, nel caso in cui tale donazione non produrrebbe (considerando anche tutte le donazioni passate) un equa spartizione di beni tra i due figli, allora il figlio che ha avuto di meno potrebbe obbligare(anche se in tale scenario la collazione non è applicabile, dato che il genitore ha donato tutto il suo restante patrimonio ad uno dei due figli) l'altro figlio ad unire nella massa di eredità tutte le donazioni complessive nel tempo, e dividere per due ? |
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#4 (permalink) | |
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Data registrazione: Mar 2010
Messaggi: 4
Popolarità: 0 ![]() |
Citazione:
Quello che mi chiedo è se questo patrimonio(poniamo che sia ingente) da dare in erdità, venisse, quando il genitore è ancora vivo, donato totalmente ad uno solo degli eredi, al momento della morte del genitore, non ci sarebbe più nessuna eredità(o comunque non quella ingente), dunque cosa potrebbero fare i restanti eredi in questo caso ? Potrebbero avanzare un atto di riduzione ? se potesserro, allora a quale patrimonio si riferirebbe, visto che non sarebbe presente ? Ultima modifica di Colibrix : 10-03-10 alle ore 19:20 |
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#5 (permalink) | |
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Data registrazione: Jan 2010
Messaggi: 46
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#6 (permalink) | |
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Data registrazione: Jan 2010
Messaggi: 46
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Se intendi collazione allora si. Devi partire dal presupposto che la collazione serve per "ricostituire" nella sua interezza un asse ereditario. Se "tutto" il patrimonio era stato donato, con la collazione si "ricostituisce" l'intero asse ereditario.
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#7 (permalink) | |
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Data registrazione: Mar 2010
Messaggi: 4
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Citazione:
Grazie del chiarimento
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#8 (permalink) | |
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#9 (permalink) | |
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Data registrazione: Jan 2010
Messaggi: 46
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Citazione:
In buona sostanza colui che dona un bene dispensando il donatario dalla (futura) collazione non intende fare una duplice liberalità, vuole semplicemente che il bene donato sia attribuito in via definitiva al donatario, in modo tale che costui non sia tenuto a effettuarne né il conferimento in natura né per il tramite dell'imputazione mediante esborso di una somma di denaro pari al valore di esso
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#10 (permalink) | |
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Citazione:
avevo letto solo l'ultimo post
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