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Vecchio 05-03-10, 11:44   #1 (permalink)
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Consigli partita Iva

Buongiorno a tutti!
Avrei bisogno di un aiuto e spero sia la sezione adatta.
Fino ad oggi non ho mai avuto necessità di aprire partita Iva ma, in questi giorni, mi è stata offerta una possibilità di lavoro. Sono completamente digiuno in materia e, così, avrei necessità di un consiglio.
Si tratta di una prestazione professionale retribuita con un lordo di 1.000 euro/mensili. Mi hanno suggerito di aprire una partita Iva con regime dei minimi e i calcoli che mi sono stati fatti, sono i seguenti:

lordo: 1.000 €
Inps (27%): 270 €
Spese ipotizzate: 100 € (non capisco a cosa si riferiscano...)
----------------------------
totale: 630 €
Irpef (20%): 126 €
----------------------------
totale netto: 504 €

Mi hanno detto che potrei recuperare l'Iva spesa per acquisti inerenti alla professione (carta carburante, spese telefoniche, etc.). E, dal secondo anno, potrei portare in detrazione un credito Irpef pari a 74 euro. Dunque, il netto mensile salirebbe a circa: 678 euro.
Al momento percepisco già una pensione di invalidità. Mi è stato chiesto di informarmi se la previdenza di invalidità rientra nella riduzione per la gestione separata dei contributi. E' così? Perchè, in questo caso, la quota Inps si ridurrebbe al 10% e mensilmente si arriverebbe ad un netto di circa 780 euro.
I conti sono giusti? Ho sbagliato qualcosa? Ci sono altre cose che devo tenere in considerazione?
Grazie a chi mi potrà aiutare!
Patriots non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05-03-10, 11:57   #2 (permalink)
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Invia un messaggio tramite Skype™ a Guagliu75
... il costo del un commercialista ...
cmq i calcoli mi sembrano troppo approssimativi ..... INPS (mi risulta il 25%)
dipende dall'attività che andrai a svolgere .....
solo 100 euro di spese (presumo benzina .... ) ....
...ti posso dire solo attento, il primo anno sembra vada tutto bene, poi iniziano i guai ....
Files allegati
Tipo file: pdf CDG_32_2010_Regime_contribuenti_minimi_dal_2010.pdf‎ (328.0 KB, 6043 visite)
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Vecchio 05-03-10, 12:22   #3 (permalink)
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Grazie Guagliu, conosco così poco la materia che ogni suggerimento è ben accetto. Molto interessante il file che mi hai allegato...
Le spese non sarebbero molto elevate perché non avrei alcun vincolo di orario e potrei lavorare anche da casa.
Come mai dici che ci potrebbero essere guai dal secondo anno
Patriots non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05-03-10, 13:19   #4 (permalink)
viva la foca
 
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molto meglio il "forfettino", unico aspetto negativo: soggetto agli studi di settore ...... troppo lungo da spiegare, fai una gogolata su "regime forfettino"

Unico vantaggio del regime dei minimi rispetto al forfettino la non assogettabilità agli studi di settore
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Vecchio 05-03-10, 13:20   #5 (permalink)
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Grazie Guagliu, conosco così poco la materia che ogni suggerimento è ben accetto. Molto interessante il file che mi hai allegato...
Le spese non sarebbero molto elevate perché non avrei alcun vincolo di orario e potrei lavorare anche da casa.
Come mai dici che ci potrebbero essere guai dal secondo anno
perchè dal secondo anno sei soggetto agli "studi"
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Vecchio 05-03-10, 13:21   #6 (permalink)
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REGIME SOSTITUTIVO PER LE NUOVE
INIZIATIVE DI LAVORO AUTONOMO E D'IMPRESA
(Art. 13 L. n. 388 del 23/12/2000)



L'art. 13 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 ha introdotto un regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive, che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10% e di una serie di semplificazioni contabili, a favore delle persone fisiche che intraprendono una nuova attività di lavoro autonomo o di impresa. La norma ha lo scopo di incentivare l'intrapresa economica delle persone fisiche, sostenendone lo sforzo nei primi anni di attività, normalmente caratterizzati da ingenti costi iniziali e da un ridotto volume di affari.

1. SOGGETTI AMMESSI

Le persone fisiche che iniziano un'attività di lavoro autonomo o d'impresa dal 1 gennaio 2001 possono avvalersi del regime fiscale agevolato previsto dall'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a condizione che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 2 del medesimo art. 13 qui di seguito elencati.

1.1 Ambito soggettivo

Destinatari delle agevolazioni in argomento sono:
- le persone fisiche che iniziano un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa ai sensi rispettivamente degli articoli 49 e 51 del testo unico;
- le imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4, del citato testo unico; in tal caso l'imposta sostitutiva e' dovuta dal titolare dell'impresa.
Non possono, pertanto, optare per il regime agevolato in questione:
- le società e le associazioni di cui all'art. 5, commi 1, 2 e 3 del TUIR.
Si precisa inoltre che il regime forfetario di determinazione dell'IVA e delle imposte sui redditi di cui all'art. 3, commi da 172 a 184, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è compatibile in quanto alternativo al regime agevolato in essere.



1.2 Ambito oggettivo


Le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 13 della Legge 388/2000 per accedere al nuovo regime sono le seguenti:
- il contribuente non deve avere esercitato nei tre anni precedenti, neppure in forma associata o familiare, un'attività artistica, professionale o d'impresa, fatte salve le ipotesi di praticantato obbligatoriamente previsto ai fini dell'esercizio di arti o professioni. Il regime agevolativi è infatti destinato ad incentivare esclusivamente la nascita di nuove iniziative. Va sottolineato che la semplice apertura di partita IVA non costituisce automaticamente causa di esclusione dal regime fiscale agevolato del presente articolo, occorrendo a tal fine l'effettivo esercizio dell'attività;
- la nuova attività non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. La disposizione ha carattere antielusivo, mirando ad evitare gli abusi di chi continui di fatto ad esercitare la stessa attività di lavoro dipendente mutandone la veste giuridica in impresa o lavoro autonomo al solo fine di sottrarre i relativi proventi alla tassazione ordinaria: si pensi, a titolo esemplificativo, ad un soggetto che abbia lavorato in qualita' di dipendente in un'impresa di trasporti ed intraprenda l'attivita' in proprio utilizzando lo stesso mezzo e servendo la medesima clientela dell'impresa di origine. Allo stesso modo, la norma impedisce la costituzione di imprese individuali che in un contesto economico non modificato proseguono sostanzialmente precedenti attività di lavoro autonomo, anche nella veste di collaborazione coordinata e continuativa, e viceversa;
- l'ammontare dei compensi non deve superare il limite di Euro 30.987,41 per l'attivita' professionale o artistica ovvero l'ammontare dei ricavi non deve superare il limite di Euro 30.987,41 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi o di Euro 61.974,82 per le imprese esercenti altre attivita';
- nel caso di prosecuzione di attivita' d'impresa svolta da altro soggetto, a seguito - ad esempio - di cessione o successione nell'azienda, l'ammontare dei ricavi dal medesimo realizzati nel precedente periodo d'imposta non deve superare il limite di Euro 30.987,41 per le imprese esercenti prestazioni di servizi o di Euro 61.974,82 per le imprese che esercitino altre attività. Sia questa condizione che quella precedente circoscrivono l'ambito del beneficio alle iniziative economicamente più deboli;
- siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi ed amministrativi.

2. AGEVOLAZIONI FISCALI


Sul reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi degli articoli 50 e 79 del testo unico delle imposte dirette approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, realizzato dai soggetti che chiedono di avvalersi del regime fiscale agevolato, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 10 per cento. Considerato che il predetto reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e quindi non partecipa alla determinazione del reddito complessivo IRPEF, lo stesso non costituisce base imponibile per l'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Restano, per contro, immutati gli obblighi sostanziali in materia di IVA ed IRAP.

3. ESONERO DAGLI ADEMPIMENTI CONTABILI


I contribuenti che si avvalgono del regime agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi:
a) registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF), dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
b) liquidazioni e versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto previsti dal DPR 23 marzo 1998, n. 100;
c) versamento dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto;
d) versamento delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

4. PRINCIPALI OBBLIGHI CONTABILI


Restano fermi i seguenti obblighi:
a) conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre1973, n. 600 (l'articolo citato dispone la conservazione dei documenti ricevuti ed emessi fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta);
b) fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
c) presentazione delle dichiarazioni annuali;
d) versamento annuale dell'imposta sul valore aggiunto, sul quale non sono dovuti interessi;
e) versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
f) versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da effettuare entro i termini stabiliti per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
g) tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti d'imposta previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (libro matricola e gli altri libri imposti dalla legislazione sulla lavoro).

5. DURATA DEL REGIME AGEVOLATO


Ai sensi del comma 1, il regime agevolato si applica al periodo d'imposta d'inizio dell'attività e ai due successivi.

6. COMUNICAZIONI RELATIVE AL REGIME AGEVOLATO


1) I soggetti che intendono avvalersi del regime fiscale agevolato comunicano la scelta operata in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, utilizzando il modello allegato al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14-03-2001.
2) La scelta operata vincola il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un periodo d'imposta e può essere revocata, dandone comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando lo stesso modello impiegato per la comunicazione dell'opzione.

7. RITENUTA D'ACCONTO


I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale agevolato, non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. Le fatture emesse devono inoltre riportare la descrizione dei motivi che esonerano il committente dal fungere da sostituto.

8. DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE

8.1 Studi di settore


Ai soggetti che si avvalgono della disposizione agevolativa di cui all'articolo 13 della Legge 388/2000, ai fini accertativi si applicano le norme inerenti gli studi di settore. Pertanto, nel caso in cui nei periodi d'imposta successivi al primo il risultato degli studi di settore sia superiore al limite dei compensi indicati dall'articolo 13 si decade dall'agevolazione.

8.2 Superamento dei limiti


Il comma 3, nel disciplinare le cause di decadenza dall'agevolazione durante il triennio di attività, dispone che il regime cessa di avere efficacia:
- dal periodo d'imposta successivo, qualora i ricavi o i compensi conseguiti siano superiori ai limiti stabiliti dal comma 2, lett. c) in misura non eccedente il cinquanta per cento (quindi non superino Euro 46.481,12 per l'attività professionale o artistica, Euro 46.481,12 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi, Euro 92.962,24 per le imprese esercenti altre attività);
- dallo stesso periodo d'imposta, nell'ipotesi in cui i ricavi o i compensi superino i predetti limiti in misura eccedente il cinquanta per cento.
Per ognuno dei tre anni potranno verificarsi pertanto le seguenti ipotesi:
a) lavoratori autonomi:

Prospetto riassuntivo
Compensi conseguiti nell'anno Anno in cui sono stati conseguiti i compensi Anno successivo
fino a Euro 30.987,41 Agevolazione agevolazione
da 30.3987,41 a 46.481,12 Agevolazione decadenza
oltre 46.481,12 Decadenza decadenza

b) imprenditori che effettuano prestazioni di servizi:

Prospetto riassuntivo
Compensi conseguiti nell'anno Anno in cui sono stati conseguiti i compensi Anno successivo
fino a Euro 30.987,41 Agevolazione agevolazione
da 30.3987,41 a 46.481,12 Agevolazione decadenza
oltre 46.481,12 Decadenza decadenza

c) imprenditori che effettuano altre attività:

Prospetto riassuntivo
Compensi conseguiti nell'anno Anno in cui sono stati conseguiti i ricavi Anno successivo
fino a Euro 61.974,82 Agevolazione agevolazione
da 61.974,82 a 92.962,24 Agevolazione decadenza
oltre 92.962,24 Decadenza decadenza

9. ACCERATMENTO. RISCOSSIONE SANZIONI E CONTENZIOSO

Il comma 8, nel chiarire che anche all'imposta sostitutiva si applicano le norme in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso previste per le imposte sui redditi, dispone che il soggetto che fruisce dell'imposta sostitutiva senza averne titolo è assoggettabile alle sanzioni previste dal d.lgs. n. 471 del 1997 in materia di infedele dichiarazione.

10. PRINCIPALE NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO

Legge n. 388/2000 art 13.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14/03/2001.
Circolare 1/E ; Circolare 7/E 2001; Circolare 8/E 2001; Circolare 23/E 2001; Circolare 37/E 2001; Circolare 57/E 2001; Circolare 59/E 2001; Circolare 86/E 2001.
recycling non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05-03-10, 13:32   #7 (permalink)
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Unico vantaggio del regime dei minimi rispetto al forfettino la non assogettabilità agli studi di settore
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Originalmente inviato da recycling Visualizza messaggio
perchè dal secondo anno sei soggetto agli "studi"
Grazie recycling, sto cercando di comprendere le differenze tra i due regimi. Con quello "forfettino" andrei a pagare meno tasse, giusto?
Patriots non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05-03-10, 13:33   #8 (permalink)
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Il regime dei minimi non prevede il recupero dell'iva, se sei artigiano inps €. 730 x4 più inail circa 300€ commercialista circa 700€ .
irpef totale ricavi - totali spese = utili lordi- 20%
nel regime dei minimi non ci sono studi di settore.
Non puoi portare in detrazione niente
Questo in breve
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Vecchio 05-03-10, 13:35   #9 (permalink)
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Grazie recycling, sto cercando di comprendere le differenze tra i due regimi. Con quello "forfettino" andrei a pagare meno tasse, giusto?
in genere, a parte casi particolarissimi, il "forfettino" è più conveniente per la tassazione ma è soggetto agli studi di settore (contrariamente ai minimi) . Fatti consigliare in base alla tua situazione particolare da un commercialista
recycling non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05-03-10, 13:44   #10 (permalink)
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con forfettino non c'è ritenuta d'acconto mentre coi minimi si. Col forfettino si è soggetti iva (ma nel caso di emissione di fatture è un vantaggio perchè si detrae quella sui costi) coi minimi no.
L'iva si versa in unica soluzione a fine d'anno.
Ti posto degli imput .... per ragionare meglio.
Occorre valutare anche la presenza di oneri deducibi/detraibili (int su mutui ipotecari, spese mediche, assic. vita ecc): col forfettino si detraggono mentre coi minimi no.
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