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Vecchio 21-02-10, 21:48   #1 (permalink)
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usufrutto comodato e diritto di abitazione

Scusate la prolissità, ma ho fatto un piccolo memorandum di domande per chiarimi le idee su ciò che riguarda l'usufrutto e forme equivalenti
Grazie a chi vorrà rispondermi

1) L'usufrutto è un diritto reale?
2) L'usufrutto dura tutta la vita?
3) A livello di notaio quanto può costare un atto(più o meno)?
4) Il diritto di abitazione(o d'uso) ha un valore inferiore rispetto all'usufrutto?
5) L'eventuale ici dovuta e l'irpef, la paga l'usufruttuario o il nudo proprietario?
6) Il diritto di abitazione è pignorabile?
7) Il comodato gratuito di abitazione è pignorabile?
8) Il diritto di abitazione è pignorabile?
9) Il comodato gratuito configura gli stessi diritti dell'usufrutto?
10) Il comodato deve essere stipulato da un notaio oppure esistono altri modi?
fede24 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21-02-10, 23:17   #2 (permalink)
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Nicola Santilli has a reputation beyond reputeNicola Santilli has a reputation beyond reputeNicola Santilli has a reputation beyond reputeNicola Santilli has a reputation beyond reputeNicola Santilli has a reputation beyond reputeNicola Santilli has a reputation beyond reputeNicola Santilli has a reputation beyond reputeNicola Santilli has a reputation beyond reputeNicola Santilli has a reputation beyond reputeNicola Santilli has a reputation beyond reputeNicola Santilli has a reputation beyond repute
Citazione:
1) L'usufrutto è un diritto reale?
L'usufrutto è un diritto reale di godimento su cosa altrui che spoglia il proprietario del poter godere e percepire i frutti del bene.

Citazione:
2) L'usufrutto dura tutta la vita?
Può essere costituito o ceduto a tempo determinato o senza scadenza, se non la vita della persona fisica (od un termine di 30 anni in caso di persona giuridica).

L'usufruttuario non può disporre del suo diritto in un atto mortis causa.

Il pieno proprietario può invece, qualora ritenesse opportuno farlo, costituire attraverso testamento questo diritto a favore di persona diversa dalla destinataria del bene che diventerà nudo proprietario.

Citazione:
4) Il diritto di abitazione(o d'uso) ha un valore inferiore rispetto all'usufrutto?
Il titolare del diritto di abitazione può solamente abitare nella casa insieme alla sua famiglia.

Non può cedere questo diritto e non può locarlo.

L'usufruttuario invece può disporre in modo più esteso dell'immobile, percependone i frutti di una eventuale locazione che è legittimato a contrarre e può cedere il suo diritto di usufrutto.

L'istituto del diritto di abitazione ha una portata molto ristretta e la ratio dello stesso è garantire un'abitazione al coniuge superstite, visto che in caso di morte si costituisce per legge.
Citazione:
5) L'eventuale ici dovuta e l'irpef, la paga l'usufruttuario o il nudo proprietario?
Il debitore dell'imposta è il possessore, quindi è l'usufruttuario ad essere tenuto al pagamento dell'ICI e dell'IRPEF sul reddito da fabbricato (rendita catastale o % del canone di locazione se affittato).

Citazione:
7) Il comodato gratuito di abitazione è pignorabile?
Se intendi l'eventuale aggredibilità del bene è totalmente escluso visto che il comodatario non è il proprietario.

Se il comodato avesse avuto come oggetto un fondo sarebbe stato possibile procedere per assurdo al pignoramento del raccolto.

Citazione:
9) Il comodato gratuito configura gli stessi diritti dell'usufrutto?
No, visto che il comodatario è tenuto alla restituzione del bene su richiesta e non può assolutamente concederlo a sua volta in comodato o in locazione ad una terza persona senza l'autorizzazione del comodante.

Citazione:
10) Il comodato deve essere stipulato da un notaio oppure esistono altri modi?
La legge non prevede una forma per il contratto di comodato; è invece necessario procedere alla registrazione dello stesso, anche se verbale, pagando 168 €.

Ultima modifica di Nicola Santilli : 21-02-10 alle ore 23:41
Nicola Santilli non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21-02-10, 23:39   #3 (permalink)
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Citazione:
Originalmente inviato da Nicola Santilli Visualizza messaggio
L'usufrutto è un diritto reale di godimento su cosa altrui che spoglia il proprietario del poter godere e percepire i frutti del bene.



Può essere costituito o ceduto a tempo determinato o senza scadenza, se non la vita della persona fisica (od un termine di 30 anni in caso di persona giuridica).

L'usufruttuario non può disporre del suo diritto in un atto mortis causa.

Il pieno proprietario può invece, qualora ritenesse opportuno farlo, costituire attraverso testamento questo diritto a favore di persona diversa dalla destinataria del bene che diventerà nudo proprietario.



Il debitore dell'imposta è il possessore, quindi è l'usufruttuario ad essere tenuto al pagamento dell'ICI e dell'IRPEF sul reddito da fabbricato (rendita catastale o % del canone di locazione se affittato).



Se intendi l'eventuale aggredibilità del bene è totalmente escluso visto che il comodatario non è il proprietario.

Se il comodato avesse avuto come oggetto un fondo sarebbe stato possibile procedere per assurdo al pignoramento del raccolto.



No, visto che il comodatario è tenuto alla restituzione del bene su richiesta e non può assolutamente concederlo a sua volta in comodato o in locazione ad una terza persona senza l'autorizzazione del comodante.



La legge non prevede una forma per il contratto di comodato; è invece necessario procedere alla registrazione dello stesso, anche se verbale, pagando 168 €.
Intanto grazie per le esaurienti risposte, volevo poi approfondire un paio di punti relativi ai possibili pignoramenti.

1)Se io sono creditore di Tizio usufruttuario, posso pignorare il suo usufrutto?
In caso positivo questo comporterebbe che tizio viene sfrattato?

2) Se tizio invece che in usufrutto fosse in comodato, sarebbe ugualmente pignorabile?

Grazie
fede24 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22-02-10, 00:30   #4 (permalink)
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Citazione:
1)Se io sono creditore di Tizio usufruttuario, posso pignorare il suo usufrutto?
In caso positivo questo comporterebbe che tizio viene sfrattato?
Parli di sfratto, quindi penso tu faccia riferimento ad usufrutto e comodato di un immobile ad uso abitativo.

L'usufrutto essendo un diritto reale di godimento può essere pignorato.

L'usufruttuario perde quindi il diritto ad abitare l'immobile e soltanto il giudice della procedura esecutiva può conferire e revocare autorizzazione allo stesso ad abitarci (vedi art. 560 c.p.c.) fino all'effettiva aggiudicazione ed assegnazione.

I provvedimenti di aggiudicazione ed assegnazione rappresentano dei titoli per il rilascio dell'immobile.

Citazione:
2) Se tizio invece che in usufrutto fosse in comodato, sarebbe ugualmente pignorabile?

Grazie
Il comodato è un contratto e da questo rapporto obbligatorio nascono situazioni giuridiche soggettive personali tra le parti stipulanti.

Mi viene difficile pensare ad un effettivo pignoramento delle stesse, soprattutto nella situazione in questione (il comodato) che esclude la possibilità di locare l'immobile, di concederlo a terzi e prevede la facoltà da parte del comodante di richiedere la restituzione.

Per farti un esempio, in caso di procedura esecutiva da parte dell'ufficiale giudiziario qualora questo rinvenisse nell'abitazione di residenza dei beni (quadri, mobili) non potrebbe procedere al pignoramento in presenza di una fattura di acquisto da parte di terza persona o di un contratto di comodato d'uso registrato in data utile (quindi magari prima delle notifiche delle cartelle).

Se a subire una procedura esecutiva fosse il proprietario o l'usufruttuario invece bisognerebbe aspettare i lunghi tempi della burocrazia per liberare l'immobile, soprattutto in presenza di anziani e bambini.

Sarebbe possibile invece procedere al pignoramento di un credito (altro diritto personale) vantato dal debitore verso un altro soggetto.
Nicola Santilli non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22-02-10, 00:54   #5 (permalink)
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Originalmente inviato da Nicola Santilli Visualizza messaggio
Parli di sfratto, quindi penso tu faccia riferimento ad usufrutto e comodato di un immobile ad uso abitativo.

L'usufrutto essendo un diritto reale di godimento può essere pignorato.

L'usufruttuario perde quindi il diritto ad abitare l'immobile e soltanto il giudice della procedura esecutiva può conferire e revocare autorizzazione allo stesso ad abitarci (vedi art. 560 c.p.c.) fino all'effettiva aggiudicazione ed assegnazione.

I provvedimenti di aggiudicazione ed assegnazione rappresentano dei titoli per il rilascio dell'immobile.



Il comodato è un contratto e da questo rapporto obbligatorio nascono situazioni giuridiche soggettive personali tra le parti stipulanti.

Mi viene difficile pensare ad un effettivo pignoramento delle stesse, soprattutto nella situazione in questione (il comodato) che esclude la possibilità di locare l'immobile, di concederlo a terzi e prevede la facoltà da parte del comodante di richiedere la restituzione.

Per farti un esempio, in caso di procedura esecutiva da parte dell'ufficiale giudiziario qualora questo rinvenisse nell'abitazione di residenza dei beni (quadri, mobili) non potrebbe procedere al pignoramento in presenza di una fattura di acquisto da parte di terza persona o di un contratto di comodato d'uso registrato in data utile (quindi magari prima delle notifiche delle cartelle).

Se a subire una procedura esecutiva fosse il proprietario o l'usufruttuario invece bisognerebbe aspettare i lunghi tempi della burocrazia per liberare l'immobile, soprattutto in presenza di anziani e bambini.

Sarebbe possibile invece procedere al pignoramento di un credito (altro diritto personale) vantato dal debitore verso un altro soggetto.
Quindi un creditore può pignorare il comodatario di una abitazione?(scua se sono stringente)
I tempi di sfratto sarebbero più corti di quelli dell'usufrutto?
fede24 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22-02-10, 01:19   #6 (permalink)
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Quindi un creditore può pignorare il comodatario di una abitazione?(scua se sono stringente)
I tempi di sfratto sarebbero più corti di quelli dell'usufrutto?
Probabilmente mi sono spiegato male.

Facendoti l'esempio del contratto di comodato d'uso del mobilio volevo evidenziare come l'ufficiale giudiziario sia impossibilitato a procedere al pignoramento del bene oggetto di comodato (se l'esecuzione NON è in capo al proprietario dello stesso) e come il creditore non succeda al contratto di comodato.

Il creditore non diventa proprietario del bene e non prende neanche in consegna il bene stesso.

Per analogia direi che il comodatario di un'abitazione può vivere tranquillo nell'immobile finché il comodante (creditori ed eredi a parte) vuole.

In caso di pignoramento domiciliare presso l'immobile in questione potrebbero sorgere problemi: il comodante farebbe bene ad inserire nel contratto anche i beni mobili che rende disponibili per non vederseli esecutati insieme a quelli del debitore-comodatario

In linea di massima conferire (attraverso donazione o vendita) diritti reali ad una persona morosa porta unicamente all'aggressione degli stessi in caso di procedure esecutive o fallimento (con le dovute eccezioni del caso per questo istituto).

Ultima modifica di Nicola Santilli : 22-02-10 alle ore 01:50
Nicola Santilli non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22-02-10, 03:19   #7 (permalink)
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Probabilmente mi sono spiegato male.

Facendoti l'esempio del contratto di comodato d'uso del mobilio volevo evidenziare come l'ufficiale giudiziario sia impossibilitato a procedere al pignoramento del bene oggetto di comodato (se l'esecuzione NON è in capo al proprietario dello stesso) e come il creditore non succeda al contratto di comodato.

Il creditore non diventa proprietario del bene e non prende neanche in consegna il bene stesso.

Per analogia direi che il comodatario di un'abitazione può vivere tranquillo nell'immobile finché il comodante (creditori ed eredi a parte) vuole.

In caso di pignoramento domiciliare presso l'immobile in questione potrebbero sorgere problemi: il comodante farebbe bene ad inserire nel contratto anche i beni mobili che rende disponibili per non vederseli esecutati insieme a quelli del debitore-comodatario

In linea di massima conferire (attraverso donazione o vendita) diritti reali ad una persona morosa porta unicamente all'aggressione degli stessi in caso di procedure esecutive o fallimento (con le dovute eccezioni del caso per questo istituto).
Perfetto, ti sei spiegato benissimo
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Vecchio 22-02-10, 18:55   #8 (permalink)
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Approfitto della tua competenza per porti una domanda:

ti risulta che(un creditore) per iscrivere un'ipoteca immobiliare esista una cifra minima?

del tipo, sotto i 2.000€ non si ipotecare
fede24 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22-02-10, 22:08   #9 (permalink)
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Approfitto della tua competenza per porti una domanda:

ti risulta che(un creditore) per iscrivere un'ipoteca immobiliare esista una cifra minima?

del tipo, sotto i 2.000€ non si ipotecare
Parlando di costituzione d'ipoteca giudiziale (pertanto né volontaria a garanzia di un debito né legale per le fattispecie previste come ad esempio l'inadempienza dell'acquirente) su un diritto reale è necessario distinguere quella derivante da morosità tributaria o da una sentenza/decreto ingiuntivo di una causa intrapresa da un più generico creditore.

La recente giurisprudenza ha dichiarato illegittima anche la semplice costituzione di un'ipoteca a garanzia di un debito tributario inferiore a 8.000 EUR e non unicamente il pignoramento del bene, come si poteva evincere dalle disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito.

A proposito dell'ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo non credo esistano importi minimi, se non quelli dettati dal buon senso del creditore che dovrà sopportare comunque degli oneri con l'incertezza di vederseli rimborsati.

Il creditore pignoratizio potrà in seguito far procedere alla vendita all'incanto del bene per veder soddisfatto il credito precedentemente insoluto in assenza di opposizioni.
Nicola Santilli non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23-02-10, 06:27   #10 (permalink)
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Parlando di costituzione d'ipoteca giudiziale (pertanto né volontaria a garanzia di un debito né legale per le fattispecie previste come ad esempio l'inadempienza dell'acquirente) su un diritto reale è necessario distinguere quella derivante da morosità tributaria o da una sentenza/decreto ingiuntivo di una causa intrapresa da un più generico creditore.

La recente giurisprudenza ha dichiarato illegittima anche la semplice costituzione di un'ipoteca a garanzia di un debito tributario inferiore a 8.000 EUR e non unicamente il pignoramento del bene, come si poteva evincere dalle disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito.

A proposito dell'ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo non credo esistano importi minimi, se non quelli dettati dal buon senso del creditore che dovrà sopportare comunque degli oneri con l'incertezza di vederseli rimborsati.

Il creditore pignoratizio potrà in seguito far procedere alla vendita all'incanto del bene per veder soddisfatto il credito precedentemente insoluto in assenza di opposizioni.
Grazie per la risposta intanto, prendo atto dell'assurdità della legge cmq, perchè se un creditore può iscrivere ipoteca per un credito di 100€ mi sembra una cosa assurda, (lasciamo perdere il buon senso che ormai è morto)tanto più che risulta favorito addirittura al credito dell'erario per il quale ci vogliono € 8.000 (mi sembrava fossere 3.500, ma sicuramente mi sbaglio)
fede24 non  è collegato   Rispondi citando
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