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#1 (permalink) |
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Data registrazione: Feb 2005
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usufrutto comodato e diritto di abitazione
Scusate la prolissità, ma ho fatto un piccolo memorandum di domande per chiarimi le idee su ciò che riguarda l'usufrutto e forme equivalenti
Grazie a chi vorrà rispondermi 1) L'usufrutto è un diritto reale? 2) L'usufrutto dura tutta la vita? 3) A livello di notaio quanto può costare un atto(più o meno)? 4) Il diritto di abitazione(o d'uso) ha un valore inferiore rispetto all'usufrutto? 5) L'eventuale ici dovuta e l'irpef, la paga l'usufruttuario o il nudo proprietario? 6) Il diritto di abitazione è pignorabile? 7) Il comodato gratuito di abitazione è pignorabile? 8) Il diritto di abitazione è pignorabile? 9) Il comodato gratuito configura gli stessi diritti dell'usufrutto? 10) Il comodato deve essere stipulato da un notaio oppure esistono altri modi? |
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#2 (permalink) | |||||||
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Data registrazione: Sep 2009
Messaggi: 87
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Citazione:
L'usufruttuario non può disporre del suo diritto in un atto mortis causa. Il pieno proprietario può invece, qualora ritenesse opportuno farlo, costituire attraverso testamento questo diritto a favore di persona diversa dalla destinataria del bene che diventerà nudo proprietario. Citazione:
Non può cedere questo diritto e non può locarlo. L'usufruttuario invece può disporre in modo più esteso dell'immobile, percependone i frutti di una eventuale locazione che è legittimato a contrarre e può cedere il suo diritto di usufrutto. L'istituto del diritto di abitazione ha una portata molto ristretta e la ratio dello stesso è garantire un'abitazione al coniuge superstite, visto che in caso di morte si costituisce per legge. Citazione:
Citazione:
Se il comodato avesse avuto come oggetto un fondo sarebbe stato possibile procedere per assurdo al pignoramento del raccolto. Citazione:
Citazione:
Ultima modifica di Nicola Santilli : 21-02-10 alle ore 23:41 |
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#3 (permalink) | |
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Data registrazione: Feb 2005
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Citazione:
1)Se io sono creditore di Tizio usufruttuario, posso pignorare il suo usufrutto? In caso positivo questo comporterebbe che tizio viene sfrattato? 2) Se tizio invece che in usufrutto fosse in comodato, sarebbe ugualmente pignorabile? Grazie |
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#4 (permalink) | ||
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Data registrazione: Sep 2009
Messaggi: 87
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Citazione:
L'usufrutto essendo un diritto reale di godimento può essere pignorato. L'usufruttuario perde quindi il diritto ad abitare l'immobile e soltanto il giudice della procedura esecutiva può conferire e revocare autorizzazione allo stesso ad abitarci (vedi art. 560 c.p.c.) fino all'effettiva aggiudicazione ed assegnazione. I provvedimenti di aggiudicazione ed assegnazione rappresentano dei titoli per il rilascio dell'immobile. Citazione:
Mi viene difficile pensare ad un effettivo pignoramento delle stesse, soprattutto nella situazione in questione (il comodato) che esclude la possibilità di locare l'immobile, di concederlo a terzi e prevede la facoltà da parte del comodante di richiedere la restituzione. Per farti un esempio, in caso di procedura esecutiva da parte dell'ufficiale giudiziario qualora questo rinvenisse nell'abitazione di residenza dei beni (quadri, mobili) non potrebbe procedere al pignoramento in presenza di una fattura di acquisto da parte di terza persona o di un contratto di comodato d'uso registrato in data utile (quindi magari prima delle notifiche delle cartelle). Se a subire una procedura esecutiva fosse il proprietario o l'usufruttuario invece bisognerebbe aspettare i lunghi tempi della burocrazia per liberare l'immobile, soprattutto in presenza di anziani e bambini. Sarebbe possibile invece procedere al pignoramento di un credito (altro diritto personale) vantato dal debitore verso un altro soggetto. |
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#5 (permalink) | |
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Data registrazione: Feb 2005
Messaggi: 1,953
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Citazione:
I tempi di sfratto sarebbero più corti di quelli dell'usufrutto? |
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#6 (permalink) | |
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Data registrazione: Sep 2009
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Citazione:
Facendoti l'esempio del contratto di comodato d'uso del mobilio volevo evidenziare come l'ufficiale giudiziario sia impossibilitato a procedere al pignoramento del bene oggetto di comodato (se l'esecuzione NON è in capo al proprietario dello stesso) e come il creditore non succeda al contratto di comodato. Il creditore non diventa proprietario del bene e non prende neanche in consegna il bene stesso. Per analogia direi che il comodatario di un'abitazione può vivere tranquillo nell'immobile finché il comodante (creditori ed eredi a parte) vuole. In caso di pignoramento domiciliare presso l'immobile in questione potrebbero sorgere problemi: il comodante farebbe bene ad inserire nel contratto anche i beni mobili che rende disponibili per non vederseli esecutati insieme a quelli del debitore-comodatario ![]() In linea di massima conferire (attraverso donazione o vendita) diritti reali ad una persona morosa porta unicamente all'aggressione degli stessi in caso di procedure esecutive o fallimento (con le dovute eccezioni del caso per questo istituto). Ultima modifica di Nicola Santilli : 22-02-10 alle ore 01:50 |
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#7 (permalink) | |
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Data registrazione: Feb 2005
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#9 (permalink) | |
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Data registrazione: Sep 2009
Messaggi: 87
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La recente giurisprudenza ha dichiarato illegittima anche la semplice costituzione di un'ipoteca a garanzia di un debito tributario inferiore a 8.000 EUR e non unicamente il pignoramento del bene, come si poteva evincere dalle disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito. A proposito dell'ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo non credo esistano importi minimi, se non quelli dettati dal buon senso del creditore che dovrà sopportare comunque degli oneri con l'incertezza di vederseli rimborsati. Il creditore pignoratizio potrà in seguito far procedere alla vendita all'incanto del bene per veder soddisfatto il credito precedentemente insoluto in assenza di opposizioni. |
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#10 (permalink) | |
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Data registrazione: Feb 2005
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