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Vecchio 15-02-10, 15:22   #1 (permalink)
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Chiarimenti su assegno

Buongiorno, nel forum non ho trovato una risposta esauriente a questo quesito: come può tutelarsi il creditore di un assegno impagato e NON protestato qualora il debitore non paghi entro i 60gg.? Ci si deve rivolgere ad un avvocato?
Grazie per la risposta.
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Vecchio 15-02-10, 15:34   #2 (permalink)
ccc
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Buongiorno, nel forum non ho trovato una risposta esauriente a questo quesito: come può tutelarsi il creditore di un assegno impagato e NON protestato qualora il debitore non paghi entro i 60gg.? Ci si deve rivolgere ad un avvocato?
Grazie per la risposta.
ma cos'e' un assegno scoperto???
ccc non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15-02-10, 16:22   #3 (permalink)
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ma cos'e' un assegno scoperto???
ovviamente è scoperto, impagato per mancanza di fondi
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Vecchio 15-02-10, 17:45   #4 (permalink)
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perchè non protestato ?
Ha sbagliato la Banca ? erano scaduti i termini ?
Se erano scaduti i termini..NON POTEVA ESSERE PROTESTATO
quindi legalmente non è mancanza di fondi..
ramirez non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16-02-10, 08:12   #5 (permalink)
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perchè non protestato ?
Ha sbagliato la Banca ? erano scaduti i termini ?
Se erano scaduti i termini..NON POTEVA ESSERE PROTESTATO
quindi legalmente non è mancanza di fondi..
Scaduti i termini per il protesto, comunque ho avuto solo domande e nessuna risposta alla mia domanda che ripeto: come si tutela il creditore nel caso non venga pagato entro i 60 gg. previsti ?
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Vecchio 16-02-10, 09:25   #6 (permalink)
Per Aspera ad Astra
 
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Scaduti i termini per il protesto, comunque ho avuto solo domande e nessuna risposta alla mia domanda che ripeto: come si tutela il creditore nel caso non venga pagato entro i 60 gg. previsti ?
- si dovrebbe mandare una diffida al debitore con la somma capitale e interessi moratori (raccomandata A/R)
- se entro un tot numero di giorni (specificati nella lettera precedentemente inviata, solitamente da 5 a 10), il debitore non dà nessun segno di vita si procede con il decreto ingiuntivo, depositato presso il Tribunale o il Giudice di Pace (dipende dal valore della cotnroversia)
- se il DI non è immediatamente esecutivo (ma quello basato su assegno/cambiale lo è perchè trattasi di specifica ammissione del debito), si devono attendere 40 giorni per procedere
- se il debitore propone opposizione, si va in giudizio; se invece non si oppone nei 40 gg, si procede con la notifica del precetto (concessa la formula)
- dopo 10 gg dal precetto e senza nessun riscontro del debitore, si può procedere ad esecuzione presso terzi (conti correnti, pignoramenti, etc)

Suggerimento: spesso la diplomazia è il modo migliore per ottenere in tempi rapidi ed economici la risoluzione degli insoluti ... anche a costo di dover "trattare" sul quid, ovverosia di accontentarsi di parte del credito vantato.
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Vecchio 16-02-10, 09:50   #7 (permalink)
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- si dovrebbe mandare una diffida al debitore con la somma capitale e interessi moratori (raccomandata A/R)
- se entro un tot numero di giorni (specificati nella lettera precedentemente inviata, solitamente da 5 a 10), il debitore non dà nessun segno di vita si procede con il decreto ingiuntivo, depositato presso il Tribunale o il Giudice di Pace (dipende dal valore della cotnroversia)
- se il DI non è immediatamente esecutivo (ma quello basato su assegno/cambiale lo è perchè trattasi di specifica ammissione del debito), si devono attendere 40 giorni per procedere
- se il debitore propone opposizione, si va in giudizio; se invece non si oppone nei 40 gg, si procede con la notifica del precetto (concessa la formula)
- dopo 10 gg dal precetto e senza nessun riscontro del debitore, si può procedere ad esecuzione presso terzi (conti correnti, pignoramenti, etc)

Suggerimento: spesso la diplomazia è il modo migliore per ottenere in tempi rapidi ed economici la risoluzione degli insoluti ... anche a costo di dover "trattare" sul quid, ovverosia di accontentarsi di parte del credito vantato.


Grazie, molto esauriente
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Vecchio 17-02-10, 10:53   #8 (permalink)
Ne quid nimis
 
L'avatar di Hohenstaufen II
 
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Buongiorno, nel forum non ho trovato una risposta esauriente a questo quesito: come può tutelarsi il creditore di un assegno impagato e NON protestato qualora il debitore non paghi entro i 60gg.? Ci si deve rivolgere ad un avvocato?
Grazie per la risposta.
Se si tratta di un assegno non trasferibile (come ormai oltre il 90 % degli assegni in circolazione) non è strettamente necessario il protesto per azionare la procedura esecutiva (sarà però necessaria la semplice dichiarazione della banca dell'impagato). E' ovvio però che devi rivolgerTi da un legale.
L'assegno essendo già un titolo esecutivo Ti permette di iniziare senza ulteriore indugio l'azione per il recupero del credito proponendo un precetto (quindi senza la procedura del D.I.) a cui seguirà il pignoramento !!!
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Vecchio 17-02-10, 10:59   #9 (permalink)
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- se entro un tot numero di giorni (specificati nella lettera precedentemente inviata, solitamente da 5 a 10), il debitore non dà nessun segno di vita si procede con il decreto ingiuntivo, depositato presso il Tribunale o il Giudice di Pace (dipende dal valore della cotnroversia)
- se il DI non è immediatamente esecutivo (ma quello basato su assegno/cambiale lo è perchè trattasi di specifica ammissione del debito), si devono attendere 40 giorni per procedere
- se il debitore propone opposizione, si va in giudizio; se invece non si oppone nei 40 gg, si procede con la notifica del precetto (concessa la formula)
- dopo 10 gg dal precetto e senza nessun riscontro del debitore, si può procedere ad esecuzione presso terzi (conti correnti, pignoramenti, etc)

Suggerimento: spesso la diplomazia è il modo migliore per ottenere in tempi rapidi ed economici la risoluzione degli insoluti ... anche a costo di dover "trattare" sul quid, ovverosia di accontentarsi di parte del credito vantato.

Mi permetto di segnalare una piccola svista:
a prescindere dal discorso sull'assegno, se il D. I. è provvisoriamente esecutivo anche in caso di opposizione il creditore potrà notificare il precetto ed escutere così il suo credito.
Hohenstaufen II non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17-02-10, 11:29   #10 (permalink)
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Mi permetto di segnalare una piccola svista:
a prescindere dal discorso sull'assegno, se il D. I. è provvisoriamente esecutivo anche in caso di opposizione il creditore potrà notificare il precetto ed escutere così il suo credito.
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