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Vecchio 02-02-10, 20:21   #1 (permalink)
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Subentro in un bar

salve a tutti,
vorrei avere informazioni su come subentrare in un esercizio pubblico, bar, evitando di accollarmi tutti i debiti della precedente gestione.
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Vecchio 02-02-10, 20:24   #2 (permalink)
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il precedente titolare deve cessare l'attività per forza? in quel caso io cosa dovrei fare, sarei libero dai debiti anche se mi venisse volturata la licenza?
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Vecchio 04-02-10, 10:28   #3 (permalink)
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il precedente titolare deve cessare l'attività per forza? in quel caso io cosa dovrei fare, sarei libero dai debiti anche se mi venisse volturata la licenza?
Sicuramente dovrai stipulare un contratto di "cessione di azienda" (se il cedente fosse società si potrebbe valutare la "cessione di quote" con tutti i rischi che comporta).
La licenza sicuramente verrà volturata a nome tuo ed il cedente provvederà a cessare l'attività nel caso in cui non svolga alcuna attività, altrimenti (se cedesse solo un "ramo di azienda") dovrà semplicemente comunicare la variazione della sua attività.
Quanto ai debiti fiscali del cedente la materia è assai complessa e contrastata, noi di solito mettiamo (più o meno adattate al caso specifico) queste clausoline, che però a mio parere hanno validità tra le parti ma non nei confronti del fisco:

Art. 2 – Esclusione dei debiti e dei crediti – Contratti in corso
La parte acquirente non subentra né nei crediti né nei debiti, di qualsiasi natura, inerenti all’esercizio dell’azienda medesima, salva la solidarietà passiva ai sensi dell’art. 2560 del Codice Civile; a questo riguardo la parte acquirente provvederà a rivalersi sulla parte alienante qualora venga chiamata a rispondere dei suddetti debiti.
In particolare restano a carico della parte alienante tutte le imposte e tasse, eventuali interessi di mora, obbligazioni, sanzioni e pene pecuniarie sorte nel periodo precedente alla data di effetto del presente atto anche se accertati in epoca successiva, in modo che nessun onere o passività della precedente gestione gravi sulla parte cessionaria.
La parte alienante dichiara che nell’azienda ceduta non è occupato personale dipendente.
La parte acquirente non subentra nei contratti riguardanti l’azienda ceduta.
Art. 3 – Responsabilità fiscali
Per quanto attiene la responsabilità in solido con la parte alienante per le imposte relative al periodo di imposta in corso ed ai due precedenti in base all’art. 14 del D.lgs. 472/97, la parte acquirente provvederà a rivalersi sulla parte alienante qualora venga chiamata a rispondere di tali imposte.
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Vecchio 04-02-10, 10:32   #4 (permalink)
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Se hai voglia di leggere:

Soluzioni operative: responsabilità del cessionario d'azienda per debiti tributari
Dal numero 13/2008 di Diritto e Pratica delle Società
Pagina: 1 2 3 di 3


commenti - | |

Una s.n.c. ha acquistato un'azienda operante nella produzione di manufatti in vetro, soprattutto per il mercato estero. La cessione è avvenuta rapidamente per necessità finanziarie del cedente, in mancanza di una "due diligence" approfondita.


Quali possono essere le responsabilità del cessionario con riferimento particolare a eventuali passività tributarie?


Diversamente dai casi generalmente trattati in questa rubrica, la questione oggi all'esame attiene ad una problematica particolarmente delicata sotto il profilo fiscale: la responsabilità del cessionario d'azienda nei confronti dell'Erario. Si ritiene utile procedere all'analisi dell'argomento, in quanto strettamente connessa a situazioni (quali mergers & acquisitions, fusioni e acquisizioni) già ampiamente trattate in questa sede dal punto di vista civilistico.

Il quesito posto merita ampia attenzione, in quanto capita frequentemente che l'azienda o il ramo di azienda acquistato comportino problematiche di tipo fiscale.

E' abbastanza usuale che il cessionario d'azienda venga chiamato a rispondere dall'Amministrazione finanziaria per pendenze tributarie pregresse. Il problema diventa sicuramente più grave quando la società cessionaria è strutturata in società di persone, per le responsabilità illimitate dei soci che ne conseguono.

La disciplina normativa in tema di responsabilità solidale tra cessionario e cedente, così come intesa oggi, risale a circa dieci anni fa, quando fu emanato il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Difatti, l'art. 14 del citato decreto introdusse la responsabilità del cessionario al fine di contrastare la possibilità che un'operazione di cessione d'azienda potesse essere di pregiudizio alla pretesa erariale dello Stato. L'anno successivo fu emanata la circolare n. 180/E/1998 con l'intento di illustrare meglio, in dettaglio, le caratteristiche e le prerogative della responsabilità del cessionario.

Da allora, seppure con varie riforme fiscali e societarie, la normativa è rimasta pressoché invariata. La disposizione è applicabile in toto anche al conferimento d'azienda in quanto concettualmente assimilabile alla succitata cessione.


RESPONSABILITA' DEL CESSIONARIO D'AZIENDA PER DEBITI TRIBUTARI

Aspetti principali

Riferimenti normativi e di prassi

- La responsabilità solidale del cessionario col cedente si realizza dopo la preventiva escussione del cedente, nei limiti del valore dell'azienda o del ramo ceduto.

- E' importante operare una congrua e attenta due diligence e tutelarsi con specifiche clausole di garanzia.

- Nella s.n.c., l'Erario, al pari degli altri creditori, deve prima procedere all'escussione del patrimonio sociale (da dimostrarsi) e poi rivalersi sui beni dei soci.

- Un mezzo per tutelare il cessionario: richiesta del certificato dei carichi pendenti all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di riferimento.

- Art. 14 D.Lgs. n. 472/1997;

- Circ. Ag. Entrate n. 180/E/1998.


Inquadramento generale e responsabilità solidale tra cedente e cessionario d'azienda

L'art. 14 D.Lgs. n. 472/1997 recita: "il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore".

Con tale previsione quindi l'Erario ha "raddoppiato" il numero dei soggetti su cui rivalersi al fine di tutelare la propria pretesa tributaria.

In sintesi, la responsabilità solidale del cessionario con il cedente, nei riguardi dell'Amministrazione finanziaria, permane in merito a:

- imposte e sanzioni inerenti a violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due anni precedenti, sebbene non ancora contestate dall'Amministrazione finanziaria;

- imposte e sanzioni commesse in periodi precedenti al secondo anno precedente a quello in cui è avvenuto il trasferimento dell'azienda o del ramo di azienda, purché inerenti a violazioni già contestate.


Per prassi dell'Amministrazione finanziaria (1) :

- l'omissione assume valenza di violazione della norma quando perisce il termine ultimo di scadenza per eseguire l'obbligazione;

- per una violazione costituita da infedeltà o incompletezza il termine decorre dal giorno in cui l'obbligazione è stata compiuta, appunto, in modo infedele o non completo.

CONTINUA ...»
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Vecchio 04-02-10, 10:33   #5 (permalink)
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Inoltre, poiché l'art. 14 del citato decreto riferisce in merito a "violazioni contestate", ne deriva che il momento di emersione della citata violazione coincida con la notifica dell'avviso di accertamento. A nulla sembrerebbe valere, quindi, la mera "constatazione" della sanzione ai fini della responsabilità del cessionario, in quanto atto ancora in fieri di manifestazione e contestazione.

Pur essendo la responsabilità in commento, come si è visto, di natura solidale, essa è anche sussidiaria; in altre parole il cessionario dev'essere chiamato in causa dall'Erario solo dopo che quest'ultimo ha escusso il cedente senza trovare piena soddisfazione. Quindi l'Ufficio dovrà dapprima esperire tutte le procedure esecutive possibili nei confronti del cedente e, solo successivamente, procedere verso il cessionario per la parte di debito ancora residua.

Infine, il decreto in commento esprime un valore massimo di responsabilità cui viene chiamato a rispondere il cessionario, che è pari al minore tra:

- il valore dell'azienda o ramo di azienda trasferita;

- il valore dei debiti del cedente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria alla data del trasferimento dell'azienda e risultanti agli atti degli Uffici.

Affinché l'Amministrazione finanziaria possa operare sulla base dei dettami prima illustrati, non vi dev'essere necessariamente un atto materiale di cessione d'azienda, bastando che la stessa sia "di fatto" attuata.

In altri termini, l'Agenzia delle Entrate può basarsi su "presunzioni di cessione d'azienda" (salvo prova contraria del contribuente e purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza) qualora, per esempio, il "cessionario di fatto" continui un'attività commerciale altrui, negli stessi locali del "cedente di fatto" e dopo avervi cambiato la ditta e/o l'insegna.

Ovviamente il contribuente può sempre fornire prova contraria a suo favore.

Mezzo di tutela del cessionario: il certificato dei carichi pendenti

Nel 2001 l'Amministrazione finanziaria, al fine di tutelare maggiormente i cessionari di azienda, ha istituito il certificato detto dei "carichi fiscali pendenti", che viene rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di competenza del cedente (2) (cfr. modello a pag. 37).

Com'è noto, previa richiesta di parte, l'Amministrazione finanziaria rilascia un certificato dal quale risulta l'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

Tale certificato ha valore liberatorio del cessionario, se negativo o se non viene rilasciato entro quaranta giorni dalla sua richiesta (in pratica vale il silenzio-assenso).

Al fine di evitare che terzi possano utilizzare in maniera impropria il certificato in parola, è previsto che l'Amministrazione finanziaria possa indagare sulle motivazioni per le quali un soggetto, che non sia il cedente, richieda il certificato de quo, esigendo che venga prodotta documentazione a corredo (per esempio, contratto preliminare di acquisto dell'azienda ecc.).


Un caso particolare di responsabilità del cessionario: la cessione in frode al Fisco

Il comma 5 dell'art. 14 D.Lgs. n. 472/1997 prevede la responsabilità solidale del cessionario per le obbligazioni del cedente in caso di cessione fraudolenta dell'azienda nei sei mesi successivi alla constatazione di una violazione "penalmente" rilevante in capo al cedente. L'ambito "penale" lo si rinviene dal D.Lgs. n. 74/2000 (3), norma finalizzata a tutelare l'Erario rispetto al venir meno delle garanzie di una riscossione efficace. Pertanto, se il Fisco qualifica il contratto di cessione d'azienda in frode al Fisco, sul cessionario non vi saranno le limitazioni di responsabilità solidale per le obbligazioni del cedente prima illustrate. Quindi, dal combinato disposto delle disposizioni appena richiamate, si avrà che:

- il cessionario risponderà in solido col cedente senza la preventiva escussione di quest'ultimo, non più nel limite del valore dell'azienda ma illimitatamente e, inoltre, per tutte le violazioni commesse fino alla data del trasferimento, incluse le violazioni non ancora constatate a tale data;

- il certificato dei carichi pendenti del cedente non avrà alcun effetto liberatorio per il cessionario.


Considerazioni conclusive

Nei punti precedenti si è cercato di delineare, in linea di massima, i caratteri della responsabilità solidale del cessionario di azienda.

Nel caso in esame, il problema assume toni maggiori poiché il cessionario è una società di persone, con tutte le problematiche che la correlata responsabilità illimitata comporta. In tal caso l'Amministrazione finanziaria, analogamente agli altri creditori sociali, dovrà prima escutere il patrimonio sociale e, solo dopo aver dato prova dell'inutile esperimento del beneficium excussionis, potrà rivalersi sui singoli soci. In altre parole, l'Erario non potrà procedere coattivamente nei confronti del socio se non dopo aver agito infruttuosamente nei confronti della società. CONTINUA ...»

Pagina: 1 2 3 di 3
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Vecchio 04-02-10, 10:33   #6 (permalink)
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(1) Cfr., ex multis, la C.M. 25 gennaio 1999, n. 23.

(2) Provv. 25 giugno 2001, in G.U. 6 luglio 2001, n. 155.

(3) Art. 11 D.Lgs. n. 74/2000: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a cento milioni di lire, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva".
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Vecchio 04-02-10, 12:21   #7 (permalink)
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ti ringrazio, molto gentile, stasera in studio me lo leggo.

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Vecchio 04-02-10, 12:23   #8 (permalink)
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volevo precisare che l'acquirente intende pagare tutti i debiti con il fisco, sia quelli relativi all'immondizia non pagata che quelli relativi all'evasione IVA
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Vecchio 04-02-10, 12:25   #9 (permalink)
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volevo precisare che l'acquirente intende pagare tutti i debiti con il fisco, sia quelli relativi all'immondizia non pagata che quelli relativi all'evasione IVA
disognerebbe trovare il modo di vedere quante "cartelle" ha sospese presso equitalia
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Vecchio 04-02-10, 18:29   #10 (permalink)
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disognerebbe trovare il modo di vedere quante "cartelle" ha sospese presso equitalia
e non basta una semplice richiesta? Oggi mi sono recato allo sportello e relativamente ai rifiuti sembra non li paghi da 10 anni, informazioni non me ne hanno date precise perchè volevano una delega. Ripasserò in questi giorni munito
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