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Vecchio 18-01-10, 15:12   #1 (permalink)
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ICI da pagare?

Una info ... questa la situazione ...

io con mia moglia abbiamo preso casa (1 casa)
nel 2008 mio papà è venuto a mancare e ho ereditato la parte di casa sua dove adesso ci vive mia mamma.

Per quella quota ereditata devo pagare l'ICI come seconda casa? Oppure arrivando da eredità è esente?
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Vecchio 18-01-10, 16:33   #2 (permalink)
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Una info ... questa la situazione ...

io con mia moglia abbiamo preso casa (1 casa)
nel 2008 mio papà è venuto a mancare e ho ereditato la parte di casa sua dove adesso ci vive mia mamma.

Per quella quota ereditata devo pagare l'ICI come seconda casa? Oppure arrivando da eredità è esente?
+ semplicemente si è costituito un diritto di abitazione (ex art.540 del cod. civile) in favore del coniuge superstite (la mamma) la quale dichiarandola ancora come prima casa sarà esentata dal pagamento dell'ICI.
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Vecchio 18-01-10, 16:41   #3 (permalink)
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si ok lei è esente perchè prima casa ... ma sulla mia quota va pagata l'ICI come seconda casa?
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Vecchio 18-01-10, 16:46   #4 (permalink)
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si ok lei è esente perchè prima casa ... ma sulla mia quota va pagata l'ICI come seconda casa?
Il diritto di abitazione (in questo caso) vale per l'intero !!!!...No ...Tu non devi pagare l'ICI !!!....invero in questo caso hai una quota della proprietà dell'mmobile sul quale grava un diritto di abitazione in favore della genitrice. Il soggetto passivo è la mamma che ha (per sè) l'intero diritto di abitazione !!
Spero di essere stato intellegibile !!!
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Vecchio 18-01-10, 17:11   #5 (permalink)
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chiarissimo grazie
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Vecchio 18-01-10, 17:19   #6 (permalink)
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non tutti i comuni concedono l'esenzione per la tua quota, devi consultare lo specifico regolamento
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Vecchio 18-01-10, 17:23   #7 (permalink)
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questo quello che c'è scritto sul sito del mio comune

Comune di Limbiate
I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – anno 2009

Con Decreto-Legge n. 93/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28/05/2008 è stata stabilita, per l'anno d'imposta 2009, l'esclusione dall'ICI delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione di quelle appartenenti alle seguenti tipologie: A/1, A/8 e A/9.
In applicazione del decreto di cui sopra, nel COMUNE LIMBIATE, sono escluse dall'ICI le pertinenze dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino al massimo di due (box, cantina, tettoie – C/2, C/6, C/7);

Per l’anno 2009, in ottemperanza alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 19/2/2009, e a quanto indicato dall’art. 5 del Regolamento Comunale, gli immobili per cui non va corrisposta l’ICI sono i seguenti:

• abitazione di proprietà e residenza del soggetto passivo;
• alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
• abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
• l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
• gli immobili adibiti ad abitazione principale dati in uso a parenti entro il secondo grado in linea diretta e/o collaterale (figli, genitori, fratelli, nipoti figli di figli);
• Il coniuge separato o divorziato non assegnatario della casa coniugale a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su fabbricati destinati ad abitazione principale situati nel territorio del Comune;
• l’abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
• gli immobili siti sul territorio di Limbiate, con accesso pedonale/carraio nei Comuni confinanti, adibiti ad abitazione principale da soggetti residenti in detti comuni, in quanto equiparati ad abitazione principale;

per i casi sopra indicati resta l’obbligo di comunicare al Comune l’adempimento su modelli appositamente predisposti, entro la data di scadenza del pagamento ICI della rata a saldo (con esclusione del punto primo).

l’aliquota I.C.I. va corrisposta nella misura di:

• sette per mille (7,0‰) per tutte le unità immobiliari non considerate abitazioni principali.

• sette per mille (7,0‰) per le aree edificabili (aventi superficie superiore a mq. 150 – art. 2 – Regolamento ICI);
valori definiti con delibera di C.C. n. 7 del 19/2/2009: zone residenziali (A-B-C) € 240,00/mq; zona industriale ed artigianale (D) € 120,00/mq; zona produttiva, terziario, ecc. (D1-D2-D3) € 155,00/mq; zona attrezzature ricettive tempo libero € 110,00/mq.

MAGGIORE DETRAZIONE/AGEVOLAZIONI

• due per mille (2,0‰):
per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi previsti dall’art. 2, comma 3, della L. 9.12.1998, n. 431 - (il diritto sussiste qualora il soggetto passivo dell’imposta presenti istanza, entro il 16 dicembre, su modello predisposto dall’ufficio tributi – la documentazione deve essere trasmessa solo per i nuovi aventi diritto o se lo stesso viene meno );

DICHIARAZIONE I.C.I.

Anche per il 2009 non va presentata la dichiarazione I.C.I..
Resta l’obbligo per tutti i casi che non prevedano una trascrizione da parte del notaio (Es. acquisizione o perdita del requisito di abitazione principale, terreno agricolo che diventa edificabile e viceversa, valore aree fabbricabili, leasing, valore immobili a scrittura contabile, ecc)
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Vecchio 18-01-10, 17:40   #8 (permalink)
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sei esente

"gli immobili adibiti ad abitazione principale dati in uso a parenti entro il secondo grado in linea diretta e/o collaterale (figli, genitori, fratelli, nipoti figli di figli)"
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Vecchio 18-01-10, 17:46   #9 (permalink)
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Vecchio 18-01-10, 17:56   #10 (permalink)
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Una dichiarazione Ici per tua mamma per sicurezza io la farei comunque.
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