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#1 (permalink) |
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Data registrazione: Jan 2007
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ICI da pagare?
Una info ... questa la situazione ...
io con mia moglia abbiamo preso casa (1 casa) nel 2008 mio papà è venuto a mancare e ho ereditato la parte di casa sua dove adesso ci vive mia mamma. Per quella quota ereditata devo pagare l'ICI come seconda casa? Oppure arrivando da eredità è esente? |
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#2 (permalink) | |
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Ne quid nimis
Data registrazione: May 2006
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#4 (permalink) | |
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Ne quid nimis
Data registrazione: May 2006
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Spero di essere stato intellegibile !!! |
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#7 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jan 2007
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questo quello che c'è scritto sul sito del mio comune
Comune di Limbiate I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – anno 2009 Con Decreto-Legge n. 93/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28/05/2008 è stata stabilita, per l'anno d'imposta 2009, l'esclusione dall'ICI delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione di quelle appartenenti alle seguenti tipologie: A/1, A/8 e A/9. In applicazione del decreto di cui sopra, nel COMUNE LIMBIATE, sono escluse dall'ICI le pertinenze dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino al massimo di due (box, cantina, tettoie – C/2, C/6, C/7); Per l’anno 2009, in ottemperanza alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 19/2/2009, e a quanto indicato dall’art. 5 del Regolamento Comunale, gli immobili per cui non va corrisposta l’ICI sono i seguenti: • abitazione di proprietà e residenza del soggetto passivo; • alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari; • abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; • l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore. • gli immobili adibiti ad abitazione principale dati in uso a parenti entro il secondo grado in linea diretta e/o collaterale (figli, genitori, fratelli, nipoti figli di figli); • Il coniuge separato o divorziato non assegnatario della casa coniugale a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su fabbricati destinati ad abitazione principale situati nel territorio del Comune; • l’abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; • gli immobili siti sul territorio di Limbiate, con accesso pedonale/carraio nei Comuni confinanti, adibiti ad abitazione principale da soggetti residenti in detti comuni, in quanto equiparati ad abitazione principale; per i casi sopra indicati resta l’obbligo di comunicare al Comune l’adempimento su modelli appositamente predisposti, entro la data di scadenza del pagamento ICI della rata a saldo (con esclusione del punto primo). l’aliquota I.C.I. va corrisposta nella misura di: • sette per mille (7,0‰) per tutte le unità immobiliari non considerate abitazioni principali. • sette per mille (7,0‰) per le aree edificabili (aventi superficie superiore a mq. 150 – art. 2 – Regolamento ICI); valori definiti con delibera di C.C. n. 7 del 19/2/2009: zone residenziali (A-B-C) € 240,00/mq; zona industriale ed artigianale (D) € 120,00/mq; zona produttiva, terziario, ecc. (D1-D2-D3) € 155,00/mq; zona attrezzature ricettive tempo libero € 110,00/mq. MAGGIORE DETRAZIONE/AGEVOLAZIONI • due per mille (2,0‰): per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi previsti dall’art. 2, comma 3, della L. 9.12.1998, n. 431 - (il diritto sussiste qualora il soggetto passivo dell’imposta presenti istanza, entro il 16 dicembre, su modello predisposto dall’ufficio tributi – la documentazione deve essere trasmessa solo per i nuovi aventi diritto o se lo stesso viene meno ); DICHIARAZIONE I.C.I. Anche per il 2009 non va presentata la dichiarazione I.C.I.. Resta l’obbligo per tutti i casi che non prevedano una trascrizione da parte del notaio (Es. acquisizione o perdita del requisito di abitazione principale, terreno agricolo che diventa edificabile e viceversa, valore aree fabbricabili, leasing, valore immobili a scrittura contabile, ecc) |
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