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#1 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Oct 2005
Messaggi: 67
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Donazione e lesione della legittima
Sono appena tornato dal cinema, dove ho visto l'ultimo film di Verdone "Io, loro e Lara", e mi è venuta in mente una situazione ancora teorica, ma che potrebbe diventare reale.
In breve: il padre 91enne di un mio amico ha un rapporto "particolare" con la sua badante dell'est, e potrebbe convolare a nozze molto presto. Il mio amico, figlio unico e che non naviga nell'oro, ha già ricevuto per donazione l'immobile dove vive il padre con la badante. Tuttavia, se il padre dovesse sposarsi, dopo la sua morte ci sarebbe la lesione di legittima nella successione, e il mio amico sarebbe costretto a dividere l'immobile con la "matrigna". C'è un modo (ovviamente legale) per evitare tale situazione?? E' da escludere l'interdizione in quanto il 91enne è perfettamente in grado di intendere e volere (forse anche troppo, considerando l'avvenenza della badante 35enne...). |
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#2 (permalink) |
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per aspera ad astra
Data registrazione: Sep 2008
Messaggi: 16,263
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non so aiutarti .. però che schifo e cmq uno che a 91 anni pensa di sposare una 35enne non mi pare tanto sano di mente ..
ma se come dici è ancora capace di intendere e volere e ci tiene al figlio. .. secondo me possono discutere e gli può essere fatto presente questo problema, al quale magari non pensava assolutamente .. nulla toglie che non sposandola la renda erede di tutti gli altri beni che ha .. mi parrebbe un giusto compromesso .. su come risolvere la cosa non saprei .. se non c'è volontà da parte del padre alle brutte si potrebbe far presente .. chiaccherando casualmente con il padre, che la casa non è sua .. e vediamo, se non è edotta delle nostre norme, come la signora (!!!) reagisce PS ma perchè ha una badante se è pienamente capace di intendere e volere? è infermo fisicamente? o più che una badante è una colf/dama di compagnia? |
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#3 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Oct 2007
Messaggi: 230
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Premesso che NON sono un avvocato, la prima cosa che mi viene in mente è di mettersi nelle condizioni di dimostrare in futuro che il tuo amico non ha solo ricevuto la nuda proprietà dell'immobile ma ha anche dato: gli stipendi della badante e tutte le altre spese per un padre non autosufficiente.
In sostanza io conserverei ogni documento e ricevuta di ogni spesa fatta per il padre: se si arriva al momento della collazione (ritorno dell'immobile donato nell'asse ereditario) dovrebbero poter valere anche questi documenti, ma aspetto interventi piu qualificati del mio. |
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#5 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jul 2009
Messaggi: 182
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per quanto ne sò io, IL NONNETTO NON HA PIù l'appartamento ...lo ha donato al figlio, prima di sposare la sua badante, quindi entrerà nell'asse ereditario (per la futura moglie) solo ed esclusivamente quello di cui può ORA disporre il nonno.
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#7 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Oct 2005
Messaggi: 67
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Grazie a tutti per le risposte.
In effetti più che una badante è una dama di compagnia, nel senso che è perfettamente autosufficiente ma, data l'età, vuole compagnia e aiuto nelle faccende domestiche. Il problema è che è perfettamente consapevole delle conseguenze di un matriomonio ai fini della successione, ma ha completamente perso la testa. Da quel poco che ne so, vi è la lesione della legittima in quanto, dopo la morte, tutte le donazioni rientrano nei beni facenti parte dell'eredità e, nel caso di sopravvivenza di coniuge e 1 figlio, la quota dovrebbe essere di 1/2 ciascuno. In pratica, il mio amico si troverebbe ad essere proprietario di metà della casa dove attualmente vive il padre con la badante, e per la quale attualmente paga tutti gli oneri (tasse, condominio, spese di ristrutturazione, ecc.). Oltre il danno la beffa.... Avevo pensato ad una vendita fittizia, ma facendo un pò di ricerche ho scoperto che anche in questo caso non vi sarebbe la tutela: il bene rientrerebbe in ogni caso nell'eredità. Possibile non ci sia un escamotage legale?? |
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#9 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Oct 2005
Messaggi: 67
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Citazione:
Nel caso del mio amico, anche se rifiutasse l'eredità, la neo-consorte del padre potrebbe esperire l'azione di riduzione per lesione di legittima (in parole povere, pretendere la metà dell'immobile, unico bene ricadente nell'eredità). Ultima modifica di Emanresu : 12-01-10 alle ore 23:01 |
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