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#1 (permalink) |
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Ladrocinio misto usura
gentili amici, vi mostro il caso incriminato che mi riguarda e che mi ha mandato in ebolizzione.
su di un c/c vedo addebitarmio oltre 170 euro a titolo di competenze! ![]() telefono, e mi viene detto di presentarmi di persona bla bla.... parlo col promotore e vediamo di risalire a questo addebito. tale addebito è generato dalla furfante banchetta in questi termini. 3 giorni di valuta di scoperto che mi hanno computato. tra una somma che ho ricevuto con valuta 19 ma disponibile in data 15 e un bonifico da me emess il giorno 16 con valuta 16 vi chiedo è un furto? COSA MI HANNO APPLICATO IL MAX SCOPERTO? MA SU COSA?!!!! ho fatto la voce grossa, mi hanno detto di passare a trovarli! |
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#2 (permalink) | |
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ridateci il cainano!
Data registrazione: Dec 2004
Messaggi: 15,885
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Citazione:
non esiste che la data di disponibilità sia antecedente quella di valuta |
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#3 (permalink) |
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Data registrazione: Mar 2007
Messaggi: 6,965
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http://investire.aduc.it/comunicato/...erma_16868.php
col vecchio ombudsman si vincevano sempre i ricorsi per la cms sugli scarti di valuta, adesso vediamo l'arbitro bancario finanziario come la pensa |
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#4 (permalink) | |
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Citazione:
sempre lo stesso 16 storno parte dell'importo su altro conto con valuta 16 sull'estratto risulta cio'. |
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#5 (permalink) |
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Data registrazione: Jan 2009
Messaggi: 835
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Bonifi post-valutati non ne avevo mai sentito parlare.
Comunque sia, se nell' estratto conto (che ha valore legale) sono contabilizzate così come da te descritto penso ci sia ben poco da fare. Praticamente hanno autorizzato un fido temporaneo sul tuo conto e le competenze sono i loro interessi. Oppure ti hanno fatto andare in rosso e poi al momento della ricopertura si sono presi le competenze sullo scoperto di conto. |
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#6 (permalink) |
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ridateci il cainano!
Data registrazione: Dec 2004
Messaggi: 15,885
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Gekko & Co
tu lunedì mi fai un bonifico con valuta benef. 10 febbraio
è probabile che martedì io veda sul mio conto il tuo bonifico annotato in pari data con valuta 10.02 normalmente il saldo che vedo martedì tiene conto già anche di detto bonifico, e potrei essere tratto in inganno e indotto ad andare in rosso ... normalmente una categoria di bonifici scritturati con ampio anticipo (anche 20 gg) è quella dei rimborsi irpef e simili |
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#7 (permalink) | |
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Citazione:
con data 16 bonifico in entrata per x euro valuta 19 stesso giorno dispongo bonifico in uscita per storno mio favore data 16 valuta 16. questa è una truffa e una maialata, io martedi' li impicco, aiutatemi a sostenere la mia battaglia, a chi mi devo rivolgere, che dati posso portare in faccia a sti usurai, please citare fonti e altro, vi stimo
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#8 (permalink) |
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Data registrazione: Feb 2003
Messaggi: 5,253
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Io non ho capito se ti hanno addebitato questa somma a titolo di interessi passivi o di commissione massimo scoperto. Come interessi passivi, beh, l'addebito ci sta tutto in quanto sei effettivamente andato in rosso di valuta per tre giorni.
ms Ultima modifica di Massimo S. : 09-01-10 alle ore 10:45 |
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#9 (permalink) | |
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Citazione:
ma quale massimo scoperto io non ho aperture di credito/fidi aperti ne concordati. « Diritto di usufrutto e manutenzione del condominio: chi pagaLa famiglia di fatto e il regime degli acquisti. Aspetti pratici e normativa. »DL Anticrisi: nulle le commissioni di massimo scoperto su conti correnti bancari.autore Avv. Mary Corsi Tempi duri per le banche. Tra le modifiche apportate al DL 185/08, l’art. 2 bis prevede la nullità della «commissione di massimo scoperto». Questo il testo: 1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi a oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l’indicazione dell’effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. 2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del Codice civile, dell’articolo 644 del Codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1936, n. 108. Il ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del Codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni. 3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti deil’articolo 118, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. L’articolo summenzionato commina, dunque, la sanzione della nullità per tutte le clausole contrattuali che prevedono la commissione di massimo scoperto (trattasi di una clausola del contratto bancario di apertura di credito -fido o affidamento- secondo cui, ai normali interessi, va aggiunta una percentuale sulla massima esposizione sul proprio c/c nel trimestre di riferimento), laddove il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni o anche superiore ai 30 giorni in caso di utilizzi in assenza di fido; e, dunque, comminata la nullità per quelle clausole che prevedono una remunerazione in favore della banca, per il sol fatto di aver messo a disposizione dei fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, indipendentemente dall’effettivo utilizzo della somma, nonché per le clausole che prevedono una remunerazione all’istituto bancario, indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzo dei fondi. Va, inoltre, ricordato come, sino ad oggi, i contratti sottoscritti riportavano il tasso applicato, ma non le indicazioni di calcolo per sapere esattamente a quanto ammontano le commissioni. Questa piccola prerogativa bancaria è oggetto, dal luglio scorso, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha avviato un’istruttoria proprio sulle pratiche commerciali scorrette nell’applicare le commissioni di massimo scoperto da parte delle banche. È possibile, tuttavia, pattuire (con clausola non rinnovabile tacitamente), per il servizio di messa a disposizione delle somme, un corrispettivo predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, in misura omnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente. E’ fatta salva la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni conseguenti alle clausole contrattuali che prevedono una remunerazione, in favore della banca, che dipende dall’effettiva durata dell’utilizzo dei fondi sono comunque rilevanti, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge anticrisi, ai fini dell’applicazione delle norme in materia di interessi usurari (art. 1815 CC), delle norme che configurano la fattispecie penale di usura (art. 644 del C.p.), delle norme amministrative e penali con disposizioni in materia di usura (artt. 2 e 3 della legge 108/1996). Le Banche sono obbligate ad adeguarsi, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi, entro 150 giorni dalla medesima data. L’obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo per la modifica unilaterale, prevista per i contratti di durata, di tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali, ove essa sia stata pattuita, nonché per il rimborso di tutte le somme addebitate a tale titolo. Tenete sotto controllo il Vs. conto corrente. MI SEMBRA DI RIENTRARE A PIENO IN QUANTO DESCRITTO SOPRA O NO? |
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