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Data registrazione: Apr 2004
Messaggi: 38
Popolarità: 9 ![]() |
contratto del credito art 89 sostituzione
Buonasera a tutti gli utenti,
pongo questo quesito sperando che qualcuno di voi riesca ad aiutarmi; vi spiego il problema: nel gennaio 2008 sono stato assunto in banca, appena sono entrato sono stato affiancato per circa 3 mesi da una persona con il grado di funzionario, dopo due mesi questa persona è andata via e pertanto l'attività è passata tutta nelle mie mani; quindi da giugno 2008 sto svolgendo in via continuativa le mansioni che svolgeva il funzionario; sono stato assunto come terza area prof 1°livello e tutt'ora lo sono; ho ricevuto solo dei grazie per l'attività fin'ora svolta... Leggendo il contratto nazionale l'art 89 detta: Art. 89 - Sostituzioni 1. L’impresa può incaricare il lavoratore/lavoratrice di sostituirne altro di livello retributivo superiore anche se di diversa area professionale. In tal caso l’interessato ha diritto, dopo un periodo di tre mesi di servizio, comunque distribuiti nel corso di un semestre, purché vi siano almeno trenta giorni lavorativi di servizio continuativo, al livello retributivo corrispondente ai compiti che effettivamente è stato chiamato ad esplicare. 2. Tuttavia i sostituti dei lavoratori/lavoratrici assenti con diritto alla conservazione del posto acquisiscono il livello retributivo superiore, anche se di diversa area professionale, solo nel caso in cui venga a cessare, per qualsiasi motivo, il rapporto di lavoro dell’assente e comunque non prima di 6 mesi dall’inizio della sostituzione. Quando si tratti di sostituzione di lavoratore/lavoratrice di livello superiore (esclusi i passaggi dal 1° al 2° livello della 2ª area professionale e quelli nell’ambito della 3ª area professionale), anche se di diversa area, il sostituto ha diritto, dopo 9 mesi dall’inizio della sostituzione, al livello corrispondente alle mansioni che effettivamente è stato chiamato ad esplicare, anche se non intervenga la cessazione del rapporto di lavoro dell’assente. 3. Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della sostituzione, fino all’attribuzione del livello o al rientro dell’assente ai sensi dei precedenti comma, rispettivamente, l’assegno contrattuale inerente al livello superiore corrispondente ai compiti che effettivamente il lavoratore/lavoratrice è stato chiamato ad esplicare, oppure la differenza di retribuzione in base all’art. 90. 4. La norma di cui sopra non riguarda le imprese presso le quali le sostituzioni in oggetto avvengano mediante l’assegnazione dell’incarico a determinati lavoratori/lavoratrici a condizioni nel complesso più favorevoli di quelle indicate nel comma precedente. Sapreste darmi qualche consiglio??? Vi ringrazio anticipatamente |
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