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#1 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Feb 2005
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adeguamento
Caio(in regime semplificato) dichiara 28.000 euro di fatturato nel 2009, l'ade successivamente gli chiede un adeguamento di 3.000 euro.
Questo adeguamento comporterà come se caio avesse dichiarato 31.000 euro e quindi (superando i 30.000) gli impedirebbe l'accesso al regime dei minimi? |
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viva la foca
Data registrazione: Mar 2009
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Citazione:
![]() ![]() ![]() Se sei così indeciso anche con le donne rischi di invecchiare vergine!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Anche sul caso specifico hai aperto un altro 3d e mi pare che già ti era stato risposto che l'adeguamento agli studi di settore non rilevava ai fini del limite dei 30.000 ..... ma evidentemente non ti basta ....... oppure sei un grafomane ![]() ![]() ![]() Comunque ... ti basta questo? Contribuenti minimi...debutto al 01.01.2008 Al via dal 1° gennaio il regime semplificato per imprenditori, artisti e professionisti con ricavi/compensi sotto i 30mila euro... ... E' ai nastri di partenza il regime fiscale semplificato e agevolato introdotto dalla legge finanziaria 2008, cosiddetto dei contribuenti minimi. L'operazione, che potrebbe interessare a partire dal prossimo anno circa 700mila soggetti, è disegnata per chi esercita un'attività d'impresa, artistica o professionale riconducibile, in base ai requisiti definiti dalla norma, entro la specifica tipologia di "attività minima". Il regime si applica già a decorrere dal 1° gennaio 2008. Per questa ragione, con la circolare n. 73/E del 21 dicembre, è stato deciso di anticipare la diffusione delle disposizioni contenute nell'emanando decreto ministeriale al fine di fornire agli operatori e ai contribuenti il quadro completo della disciplina e delle sue modalità operative. Condizioni d'accesso Il regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che svolgono attività d'impresa, arte o professione, e che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30mila euro. Ai fini della determinazione di questo limite - come precisa la circolare - non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore. Nel caso in cui siano svolte contemporaneamente più attività, il limite va invece riferito alla somma dei ricavi e dei compensi relativi alle singole attività. Ulteriori condizioni: il limite all'acquisto dei beni strumentali Oltre al limite contabile relativo a ricavi e compensi, il soggetto che opta per il regime semplificato non deve aver effettuato cessioni all'esportazione e non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori. Inoltre, non deve aver erogato somme in forma di utili di partecipazione agli associati né aver acquistato, anche mediante contratti d'appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15mila euro. Applicazione del regime dei minimi: si parte dal 1° gennaio 2008 I soggetti che possiedono questi requisiti e gli operatori che già applicano nel 2007 il regime della franchigia possono, già dal 1° gennaio 2008, iniziare a operare automaticamente da contribuenti minimi. Questo per coloro che già esercitano un'attività. Riguardo invece i contribuenti che iniziano un'attività, d'impresa, arte o professione, e presumono di possedere i medesimi requisiti per l'applicazione del regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi, devono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività da presentare con modalità ed entro i termini previsti. Disapplicazione del regime semplificato L'eventuale disapplicazione del regime dei contribuenti minimi può avvenire seguendo due strade: per opzione, ossia tramite comportamento concludente del contribuente interessato ad applicare le imposte nei modi ordinari, oppure per legge per perdita dei requisiti. Ulteriore possibilità di fuoriuscita dal regime è infine quella legata all'invio di un avviso di accertamento che, al termine dell'intero processo, diviene definitivo. Il nuovo regime fiscale: esoneri, semplificazioni e niente studi di settore L'adesione al regime dei contribuenti minimi comporta l'esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'Iva e da tutti gli altri obblighi previsti: registrazione delle fatture emesse, registrazione dei corrispettivi, registrazione degli acquisti, tenuta e conservazione dei registri e documenti (con l'eccezione delle fatture di acquisto e le bollette doganali d'importazione), dichiarazione e comunicazione annuale e, per concludere, compilazione e invio degli elenchi clienti e fornitori. Anche ai fini delle imposte sui redditi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. E, non essendo soggetti né agli studi di settore né ai parametri, sono inoltre esonerati dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. E l'Irap scompare dai bilanci L'adesione al regime dei contribuenti minimi comporta anche l'uscita dalla platea dei soggetti sottoposti al calcolo e al versamento dell'imposta sulle attività produttive. Come si determina il reddito: spazio al principio di cassa Riguardo la determinazione del reddito imponibile riferito ai contribuenti che sceglieranno di avvalersi del regime dei minimi, la norma stabilisce che l'imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d'imposta deve essere effettuata sulla base del cosiddetto "principio di cassa", considerando cioè il momento di effettiva percezione del ricavo o del compenso nonché l'effettivo sostenimento dei costi. Il principio, generalmente valido per i redditi di lavoro autonomo, si estende e trova quindi applicazione anche nella determinazione del reddito d'impresa prodotto dai contribuenti minimi. Ultima modifica di recycling : 12-12-09 alle ore 23:51 |
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#4 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Feb 2005
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Citazione:
, il fatto è che il mio commer non lo sapeva e prima di fare una cosa ci penso attentamente(tranne con le donne)![]() La verità è che dovevo passarci l'anno scorso poi ho preso un lavoro di una certa entità, cmq quest'anno passo sicuro, mi sento emozionato ![]() Cmq visto che ci sei ti pongo un'ultima domanda: in ordinaria 2 anni fa pagavo circa 2.000 euro di commercialista, quat'anno pagherò 1.200(100 al mese) in semplificata quale sarebbe una spesa giusta secondo te(in forfettone) per una ditta individuale che emette una 15ina di fatture e riceve un 30ina di fatture fornitori? non so se influisce cmq il prox anno non avrò più le riba in quanto sarà tutto rimessa diretta A proposito di riba, perchè non dai un'occhiata all'altro mio post? Poi mi dai l'iban del tuo cc che faccio il bonifico ![]() ![]()
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#5 (permalink) | |
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viva la foca
Data registrazione: Mar 2009
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p.s.: per quel che spendi ti meriti un commercialista che a queste domande elementari ti sappia rispondere ![]()
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#6 (permalink) |
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juvenes dum sumus
Data registrazione: Jan 2009
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Quindi mia suocera commerciante che dichiara sotto il minimo di settore e che per questo potrebbe ricevere l'accertamento della finanza, potrebbe aderire al regime semplificato, dichiarare sotto i 30000 euro e non aspettarsi conseguenze?
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#7 (permalink) | |
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viva la foca
Data registrazione: Mar 2009
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Comunque per rientrare nei minimi dal 2010 non deve superare i 30.000 nel 2009.
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#8 (permalink) | |
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viva la foca
Data registrazione: Mar 2009
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Questo forse ti può servire: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/...DA%20N1_08.pdf |
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#9 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Feb 2009
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Non sempre comunque è una valutazione facile perchè per i bassi redditi può non convenire il regime superminimo. |
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#10 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Feb 2005
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Riprendo il post per porre alcune domande:
1)è vero che(sempre in forfettone)potrei lavore contemporaneamente come imprenditore e come dipendente a tempo pieno(perchè a chiamata potevo farlo anche in semplificata) 2)è vero che però non posso fare il dipendente per lo stesso lavoro di cui sono imprenditore?(cioè un elettricista non può fare il dipendente elettricista da un'altra parte) 3)è vero che se dichiaro 25.000 euro come imprenditore e 25.000 euro come dipendente posso comunque rimanere in forfettone in quanto i due redditi non si sommano? Grazie |
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