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Vecchio 21-11-09, 10:42   #1 (permalink)
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TFR : domanda molto tecnica per veri esperti..

TFR erogato nel 2005:
1) per la determinazione dell'aliquota di tassazione da applicarsi alla quota di TFR maturato fino al 31-12-05, ci si poteva avvalere della cosiddetta "clausola di salvaguardia" utilizzabile nella dichiarazione presentata nel 2006 in riferimento ai redditi del 2005?

2) Dato l'orientamento negativo in merito espresso dalla Agenzia delle Entrate, siete a conoscenza di eventuali contenziosi ( o cosiddette "cause pilota") che hanno avuto esito sfavorevole per il Fisco ?

Nel caso di un mio conoscente è stata applicata l'aliquota del 23%, mentre con la clausola di salvaguardia l'aliquota sarebbe stata del 19,5%.

Grazie in anticipo a chi vorrà collaborare
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Vecchio 21-11-09, 12:58   #2 (permalink)
Eus
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TFR erogato nel 2005:
1) per la determinazione dell'aliquota di tassazione da applicarsi alla quota di TFR maturato fino al 31-12-05, ci si poteva avvalere della cosiddetta "clausola di salvaguardia" utilizzabile nella dichiarazione presentata nel 2006 in riferimento ai redditi del 2005?

2) Dato l'orientamento negativo in merito espresso dalla Agenzia delle Entrate, siete a conoscenza di eventuali contenziosi ( o cosiddette "cause pilota") che hanno avuto esito sfavorevole per il Fisco ?

Nel caso di un mio conoscente è stata applicata l'aliquota del 23%, mentre con la clausola di salvaguardia l'aliquota sarebbe stata del 19,5%.

Grazie in anticipo a chi vorrà collaborare

La circ. 16 marzo 2007, n. 15/E ha fornito alcuni importanti chiarimenti al riguardo tra cui si ricorda che: se le somme sono erogate da un sostituto d'imposta si ritiene che la verifica debba essere effettuata direttamente dal sostituto d'imposta il quale quindi, in sede di determinazione dell'imposta, utilizzerà le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, se più favorevoli. Ciò in quanto la determinazione dell'imposta, ancorché provvisoria, è effettuata dal sostituto d'imposta.
Anche la "Legge Finanziaria 2008" ha confermato, per il periodo d'imposta 2008, l'applicazione della clausola di salvaguardia. Successivamente il D.M. 20 marzo 2008, ricordando la possibilità di applicare detta clausola, disponeva la riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto, attraverso l'istituzione di alcune detrazioni previste all'art. 1 dello stesso Decreto. Il livello di imposizione attuale, calcolato con le aliquote vigenti, deve quindi essere abbattuto di tali detrazioni prima del confronto con quanto determinabile attraverso l'utilizzo delle aliquote del 2006.


Non sono a conoscenza di contenziosi a tal riguardo, ma credo che ce ne siano senz'altro. Spesso però a sbagliare è il datore di lavoro che applica il 23% secco alla liquidazione del TFR, non conoscendo bene la normativa. In molti casi, sarà quindi il datore di lavoro stesso a dover rettificare l'aliquota imponibile comunicandola al fisco e non il contribuente. Se ciò non è più possibile perché è trascorso molto tempo, allora sarà il contribuente a dover fare richiesta all'Agenzia delle Entrate (meglio se tramite CAF perchè i calcoli non sono semplici).
Eus non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22-11-09, 12:12   #3 (permalink)
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Originalmente inviato da Eus Visualizza messaggio
La circ. 16 marzo 2007, n. 15/E ha fornito alcuni importanti chiarimenti al riguardo tra cui si ricorda che: se le somme sono erogate da un sostituto d'imposta si ritiene che la verifica debba essere effettuata direttamente dal sostituto d'imposta il quale quindi, in sede di determinazione dell'imposta, utilizzerà le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, se più favorevoli. Ciò in quanto la determinazione dell'imposta, ancorché provvisoria, è effettuata dal sostituto d'imposta.
Anche la "Legge Finanziaria 2008" ha confermato, per il periodo d'imposta 2008, l'applicazione della clausola di salvaguardia. Successivamente il D.M. 20 marzo 2008, ricordando la possibilità di applicare detta clausola, disponeva la riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto, attraverso l'istituzione di alcune detrazioni previste all'art. 1 dello stesso Decreto. Il livello di imposizione attuale, calcolato con le aliquote vigenti, deve quindi essere abbattuto di tali detrazioni prima del confronto con quanto determinabile attraverso l'utilizzo delle aliquote del 2006.


Non sono a conoscenza di contenziosi a tal riguardo, ma credo che ce ne siano senz'altro. Spesso però a sbagliare è il datore di lavoro che applica il 23% secco alla liquidazione del TFR, non conoscendo bene la normativa. In molti casi, sarà quindi il datore di lavoro stesso a dover rettificare l'aliquota imponibile comunicandola al fisco e non il contribuente. Se ciò non è più possibile perché è trascorso molto tempo, allora sarà il contribuente a dover fare richiesta all'Agenzia delle Entrate (meglio se tramite CAF perchè i calcoli non sono semplici).
Innanzitutto ti ringrazio.
Poi, vorrei precisarti che il TFR è stato erogato nel 2005 e ritengo quindi che si debba fare riferimento alle aliquote vigenti al 31-12-2005 e non 2006 (poi magari sono le stesse e quindi ciò è ininfluente).
Comunque, il soggetto di cui trattasi mi dice che la sua quota di TFR, maturata antecedentemente al 31-12-2000 ( o meglio, prima del 01-01-2001), è stata tassata "seccamente" dal suo datore di lavoro al 23% (che è l'aliquota del 1° scaglione, entro il quale si situa il reddito di riferimento).
Con la clausola di salvaguardia, la sua aliquota media applicata al reddito di riferimento sarebbe stata del 19,5% : la differenza non è irrilevante.
(lo ripeto per comodità dei lettori)
Sarebbe interessante sapere se qualcuno ha fatto ricorso
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