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#1 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Sep 2009
Messaggi: 349
Popolarità: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LETTERA ai confinanti con diritto di prelazione terreno agricolo....HELP
devo vendere un terreno agricolo....
ho gia trovato un acquirente con il quale ho stipulato un preliminare e pattuito il prezzo...... questa persona però mi chiede la liberatoria da parte dei confinanti trattandosi di terreno agricolo...e quindi soggetti a prelazione.... premetto che solo uno su tre dei confinanti è coltivatore diretto... ora vi chiedo: 1) devo mandare le raccomandate a tutti i confinanti, o è sufficiente al contadino??? 2) cosa devo inserire nella lettera che devo scrivere???intendo a parte il fatto che il terreno è in vendita....prezzo???e poi loro hanno eventualmente dei termini per esercitare tale diritto ![]() qualcuno sarebbe cosi gentile da indicarmi un link o file dove trovare una bozza di tale lettera ![]() ![]() inoltre se non ho capito male, il coltivatore non è sufficiente che rifiuti l'eventuale acquisto...ma deve essere firmata la rinuncia davanti ai SINDACATI DEI COLTIVATORI (almeno cosi mi ha detto un amico )...ma è vero????grazie a chi puo darmi queste risposte ![]()
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#3 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Oct 2003
Messaggi: 32,786
Popolarità: 42949681 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[QUOTE=AAA cercasi;234849
inoltre se non ho capito male, il coltivatore non è sufficiente che rifiuti l'eventuale acquisto...ma deve essere firmata la rinuncia davanti ai SINDACATI DEI COLTIVATORI (almeno cosi mi ha detto un amico )...ma è vero????grazie a chi puo darmi queste risposte ![]() [/QUOTE]in effetti deve firmare -----------almeno alcuni anni fa era cosi |
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#5 (permalink) |
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Data registrazione: Feb 2008
Messaggi: 54,243
Popolarità: 42949677 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DIRITTO PRELAZIONE TERRENI (D. Lgs. 228/01, 99/04; Legge 590/65, 817/71, 2/79)(terra15)
Soggetti interessati:Affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti (Esclusi quelli stagionali) insediati nel fondo hanno a parità di condizione,diritto di prelazione o riscatto in caso di trasferimento terreno a titolo oneroso, purché: a) interessato coltivi fondo da almeno 2 anni; b) non abbia venduto nei 2 anni precedenti altri fondi rustici, salvo caso di cessione a scopo di ricomposizionefondiaria; c)fondo da acquisire eventualmente in aggiunta ad altri già posseduti "non superi triplo della superficiecorrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia". Diritto di prelazione o riscatto esteso anche a: 1)coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni,affittuari, compartecipanti; 2)successione ereditaria, purché componenti familiari che esercitano diritto di prelazione "siano coltivatorimanuali o continuino l'esercizio dell'impresa familiare in comune"; 3) cooperative agricole di conduzione terreni; 4)società agricole di persone di cui almeno 50% dei soci rivestono qualifica di coltivatore diretto comerisultante da iscrizione nella sezione speciale del registro imprese della Camera di Commercio; 5) assegnatari di fondi acquistati da ISMEA sono equiparati a coltivatori diretti ed hanno diritto di prelazione oriscatto in fondi confinanti. Nel caso di vendita di più fondi, ogni interessato "può esercitare singolarmente o congiuntamente diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso dei fondi". Diritto di prelazione escluso in caso di: 1) permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità o qualora terreniall'interno di piano regolatore destinati ad utilizzazione edilizia, turistica, industriale 2) terreni acquistati da Cassa per la formazione della proprietà contadina ed Organismo fondiario 3) fondo oggetto di compravendita è conferito ad una società di cui proprietario diviene socio o quando terrenodi proprietà della società "attribuito ad un socio in sede di liquidazione della sua quota". Iter procedurale: Proprietario venditore deve notificare con lettera raccomandata ad avente diritto prelazione, proposta di alienazione,corredata da preliminare di compravendita in cui riportare: nome acquirente, prezzo di vendita, modalità di pagamento.Avente diritto può esercitare diritto di prelazione entro 30 giorni.Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una pluralità di affittuari "prelazione deve essere esercitata da tutticongiuntamente". Se qualcuno, entro 15 giorni da notifica, non comunica ad altri aventi diritto intenzione ad esercitareprelazione, questa "può essere esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, purché la superfice del fondo non eccedail triplo della complessiva capacità lavorativa delle loro famiglie". In caso diritto di prelazione venga esercitato da più confinanti, priorità è data a presenza in azienda di “coltivatori direttied imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra 18 e 40 anni o cooperative di conduzione associata deiterreni” e nell’ambito di questi al numero degli operatori in queste condizioni ed al possesso di conoscenze professionaliadeguate. Se proprietario non provvede alla notifica o prezzo indicato nel preliminare superiore a quello riportato nel contrattodefinitivo di compravendita, interessato può esercitare, entro 1 anno da trascrizione presso Ufficio Registro delcontratto, diritto di riscatto nei confronti acquirente.Se interessato ha esercitato diritto di prelazione o di riscatto, versamento del prezzo concordato deve avvenire entro 3mesi da notifica del proprietario o da esercizio diritto di riscatto, o, in caso di ricorso al giudice, del giorno in cui causaè terminata.Se coltivatore che esercita diritto di prelazione dimostra di aver presentato domanda di mutuo, tale termine "è sospesofino a che non sia stata disposta concessione del mutuo o espresso diniego a conclusione istruttoria" e comunque nonoltre 1 anno (Proroga di 6 mesi ammessa se mancata concessione del mutuo dipende da mancanza fondi pubblici).Nel caso di pagamento differito, "trasferimento della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamentostesso entro termine stabilito".Nel caso diritto di prelazione esercitato in comune da più aventi diritto, e qualcuno di questi abbandoni fondo entro 5anni da acquisto, "gli altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta quota al prezzo ritenuto congruo da ServizioDecentrato Agricoltura, purché acquisto sia fatto allo scopo di assicurare consolidamento di impresa familiarecoltivatrice di dimensioni economiche efficienti". Priorità a coltivatori diretti o coeredi del venditore.A partire da 1 Gennaio 2002 in caso di comproprietà, vendita azienda in modo da conservarne integrità. ho trovato questo...prova a dare un occhiata se ti puo essere di aiuto ![]()
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