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Data registrazione: Feb 2008
Messaggi: 13
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Prima casa, comunione dei beni, problematiche fiscali etc.
Un amico mi ha chiesto delucidazioni in merito alla sua situazione.
Lui e la moglie stanno vendendo la loro casa principale (dove hanno la residenza entrambi) e al momento non hanno, a breve, intenzione di acquistare un'altra casa ma forse andranno in affitto. Hanno una seconda casa di campagna (sempre in comproprietà) che risulta ai fini fiscali seconda casa. Se uno dei due coniugi decidesse di portare la propria residenza nella casa di campagna e trasformarla quindi in 'prima casa' cosa succederebbe se un domani decidessero di acquistare un nuovo appartamento? non potrebbero godere dei privilegi di acquisto prima casa? Nel caso fosse così immagino non gli converrebbe spostare la residenza per beneficiare di sconto ICI e poco altro rispetto invece ai vantaggi all'atto dell'acquisto. Però ho visto che la cassazione si è pronunciata a luglio scorso sul fatto che basta che uno solo dei coniugi in comunione dei beni si trovi nella condizione di beneficiare delle agevolazioni prima casa (e sarebbe questo il caso). Chiedo un vostro parere. GRAZIE. La comunione estende l'agevolazione prima casa L'agevolazione "prima casa" spetta sull'intero valore della compravendita qualora gli acquirenti siano coniugi in regime di comunione legale dei beni, anche se uno di essi sia «sprovvisto dei requisiti» richiesti dalla legge per avvalersi di questo beneficio fiscale: è quanto sancito dalla Cassazione nell'ordinanza 15426 del 1° luglio 2009. Le posizioni della Corte La Corte ha ritenuto la questione pacifica e il ricorso del contribuente «manifestamente fondato». Così pacifica, peraltro, la questione non pareva, perché, se è vero che nella sentenza 14237/2000, la Cassazione ha ritenuto l'applicabilità dell'agevolazione all'acquisto compiuto da entrambi i coniugi anche se uno di essi era «sprovvisto dei requisiti di legge, sussistenti solo in capo» all'altro coniuge, sempre la Cassazione (sentenza 8463 del 21 giugno 2001) aveva sancito invece che «la presenza, rispetto ad uno solo dei compratori dei requisiti prescritti per ottenere le agevolazioni contemplate per la prima casa, giustifica la diversificazione della tassazione dell'atto con il riconoscimento delle agevolazioni limitatamente alla quota di pertinenza di quel coniuge». Occorre altresì notare che la Cassazione, nell'ordinanza del 1° luglio 2009, cita invece entrambe le sentenze 14237/2000 e 8463/2001 come riproduttive dello stesso principio affermato nell'ordinanza medesima. La ragione della posizione che la Cassazione ha assunto risiede nella considerazione che «l'acquisto della comproprietà di un bene da parte dei coniugi» in regime di comunione legale «si differenzia ontologicamente dal- l'acquisto in comune del bene stesso, giacché» il coniuge «che diviene proprietario di metà del bene … non si rende "acquirente" del bene stesso, ma lo riceve per volontà della legge; di conseguenza, detto coniuge non è tenuto al possesso dei requisiti posti dalle disposizioni sulle agevolazioni tributarie sull'acquisto della prima casa». Da ricordare anche l'ordinanza 2109/2009 (si veda Il Sole del 5 febbraio 2009) nella quale era stato detto che il requisito della residenza era attinente la famiglia nel suo complesso (senza considerare i singoli componenti). La posizione delle Entrate Il ragionamento della Cassazione è però avversato dall'amministrazione che forte delle sentenze di Cassazione 8502/1996 e 3159/1996 e della sopra richiamata sentenza 8463/2001, nella circolare 38/E/2005 ha sostenuto che: «Nell'ipotesi in cui uno solo dei due coniugi (in regime di comunione di beni) possegga i requisiti soggettivi per fruire dell'agevolazione "prima casa" (in quanto, ad esempio, l'altro prima del matrimonio abbia acquistato un'abitazione con l'agevolazione) si ritiene che il beneficio fiscale sia applicabile nella misura del 50%, ossia limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti richiesti per avvalersi dell'agevolazione prima casa». I punti da chiarire La circolare 38/E/05 tocca, tra l'altro, un nervo che le sentenze di Cassazione pare abbiano lasciato scoperto. In effetti, nella sentenza 14237 del 28 ottobre 2000 il caso esaminato era quello dell'acquisto effettuato da un soggetto (dotato del requisito di residenza) in comunione legale con il coniuge non dotato del prescritto requisito di residenza. Un caso che però è senz'altro meno "sensibile" di quello affrontato nella circolare, vale a dire quello nel quale, per effetto della comunione legale, l'acquisto di un coniuge (il quale mai abbia beneficiato dell'agevolazione in parola) si estenda in automatico in capo all'altro coniuge il quale sia proprietario di altra abitazione acquistata con il beneficio della "prima casa". Insomma, nonostante la forma dell'ordinanza, pare esistano ragioni sufficienti per ritenere la questione non ancora pacificamente risolta. |
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Data registrazione: Feb 2008
Messaggi: 13
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Grazie.
Quindi venduta la loro abitazione principale, uno dei due coniugi può portare la residenza nella casa di campagna. Poi se tra alcuni anni acquisteranno insieme una nuova casa 'principale' potranno godere entrambi dell'agevolazione prima casa?
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