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Data registrazione: Mar 2007
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Presentazione modulo RW
Cliente di broker estero ma con conto tecnico di appoggio presso banca italiana. A fine anno non ha operazioni in corso su titoli, future, cambi o altro.
Mi confermate che non deve presentare quadro RW, dato che non ha trasferito soldi all'estero (conto presso banca italiana) e che la consistenza degli investimenti al 31 dicembre non supera i 10mila euro, essendo a zero? Grazie. |
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viva la foca
Data registrazione: Mar 2009
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Dalle istruzioni ministeriali unico2009:
2. MODULO RW – INVESTIMENTI ALL’ESTERO E/O TRASFERIMENTI DA, PER E SULL’ESTERO Questo modulo deve essere utilizzato dalle persone fisiche residenti in Italia le quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, devono indicare: a) i trasferimenti da e verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, se l’ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a euro 10.000,00. Nell’ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l’estero che quelli dall’estero; b) gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l’ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a euro 10.000,00. Quest’obbligo sussiste anche se nel corso dell’anno non siano intervenute movimentazioni. Agli effetti degli obblighi di dichiarazione, si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato. Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero, proventi derivanti da riporti e pronti contro termine con controparti non residenti). Si considerano, altresì, di fonte estera gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, compresi quelli di cui all’art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 emessi all’estero, soggetti all’imposta sostitutiva del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell’art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 239 del 1996. Sono, inoltre, da considerare di fonte estera i redditi soggetti alle disposizioni dell’art. 18 del TUIR; c) i trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno hanno interessato i suddetti investimenti e le attività, se l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell’anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000,00. Quest’obbligo sussiste anche se al termine del periodo d’imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all’estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari. Si precisa che l’obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c) sussiste in ogni caso; vale a dire qualunque sia l’origine delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all’estero (ad esempio donazione o successione) e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti che hanno interessato tali attività (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito). L’obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali. Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il modulo RW deve essere presentato con riferimento all’intero anno solare. Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate in corso di approvazione. Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri intermediari professionali indicati nell’art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi e detto esonero sussiste anche nel caso in cui il contribuente non abbia esercitato le opzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997. Nel caso in cui le attività di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nei relativi quadri secondo le istruzioni ivi fornite. Si ricorda che l’art. 6 del D.L. n. 167 del 1990, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d’imposta, con ri- Tipo di attività detenuta all’estero Obbligo di compilazione del quadro RW Attività finanziarie estere (emesse da non residenti, – in ogni caso compresi titoli pubblici italiani emessi all’estero) Immobili all’estero – se sono assoggettati ad imposte sui redditi nello Stato estero o comunque se sono dati in affitto – in caso di cessione suscettibile di generare una plusvalenza imponibile in base all’articolo 67, comma 1, lettere a) e b) del TUIR Preziosi ed opere d’arte – solo se impiegati in attività destinate a produrre redditi imponibili in Italia ,,,,,, |
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