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Vecchio 01-09-09, 12:28   #1 (permalink)
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big955 non è ancora classificato
detrazione per ristrutturazione

Buongiorno il mio quesito è questo:ho acquistato un appartamento a mio figlio che vi prendera' la residenza ma è ancora studente e quindi non ha redditi. Dovendo ora fare dei lavori di ristrutturazione che pagherei io posso detrarmi le spese anche se non abito nella casa o per poterlo fare dovevo prevedere qualche cosa nel rogito tipo usufrutto? Grazie a chi mi puo' rispondere.
big955 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01-09-09, 16:13   #2 (permalink)
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L'avatar di Giannival
 
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In quanto familiare del proprietario, se sostieni le spese di ristrutturazione, hai diritto ad avere la detrazione senza nessuna particolare formalità.

Di seguito ti allego un estratto di una pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate:
"Trattandosi di una detrazione dall’Irpef sono ammessi a fruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato.
Più in particolare possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; in sostanza i soggetti di seguito indicati:
 il proprietario o il nudo proprietario;
 il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
 chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
 i soci di cooperative divise e indivise;
 i soci delle società semplici;
 gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori (vedi più avanti).
Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.
In questo caso (e ferme restando le altre condizioni) la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione."


Ciao
Giannival non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02-09-09, 14:31   #3 (permalink)
Pace e prosperità
 
L'avatar di albertoxxx
 
Data registrazione: Sep 2007
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Potresti fare un giretto all'agenzia delle entrate del tuo paese/città e li ti spiegehranno tutto.
L'ho fatto anch'io qualche anno fa, perchè anche noi eravamo in una situazione poco chiara.
albertoxxx non  è collegato   Rispondi citando
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