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Vecchio 16-07-09, 09:15   #1 (permalink)
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denuncia dei redditi

avendo avuto a fine 2008 perdite con azioni , fondi azionari, polizze ect che comunque non ho mai liquidato, e' possibile operarne una detrazione dal reddito nella denuncia in corso
gggsspp non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16-07-09, 10:24   #2 (permalink)
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avendo avuto a fine 2008 perdite con azioni , fondi azionari, polizze ect che comunque non ho mai liquidato, e' possibile operarne una detrazione dal reddito nella denuncia in corso
tu si pazz:
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Vecchio 16-07-09, 12:01   #3 (permalink)
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avendo avuto a fine 2008 perdite con azioni , fondi azionari, polizze ect che comunque non ho mai liquidato, e' possibile operarne una detrazione dal reddito nella denuncia in corso
no
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Vecchio 16-07-09, 14:04   #4 (permalink)
ultimo dei ribelli
 
L'avatar di amgone
 
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Invia un messaggio tramite Skype™ a amgone
fax simile aiuto

Scusate l'intrusione sapreste dove posso trovare un fax simile per una ipotetica
denuncia per aggiotaggio informativo.....stile quella contro SARAS di pagina 41
dell'inserto del sole di oggi.....

grazie e a presto amg
amgone non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18-07-09, 19:08   #5 (permalink)
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LA disciplina fiscale delle plus/minus valenze in materia finanziaria è abbastanza articolata.
Le minusvalenze eventualmente derivanti da disinvestimenti azionari/obbligazionari, anche per il tramite di OICR ( fondi comuni) , dovute al fatto che il prezzo di vendita dello strumento finanziario ( azione, obbligazione, quota di oicr, etf, ecc) è inferiore al prezzo storico ( prezzo di acquisto dello stesso) possono essere portate in deduzione e quindi compensate con altre eventuali plusvalenze SEMPRE E SOLO DI NATURA FINANZIARIA, NEL PERIODO DI IMPOSTA in cui tali minusvalenze si sono realizzate ( non due o tre anni dopo) con possibilità, in caso di incampienza di imposta, di riportarle in deduzione nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto.
VA inolte sottolineato che le minusvalenze provenienti da investimenti c.d qualificati ( ad esempio partecipazioni azionarie in società quotate superiori al 2% del capitale) possono essere compensate solo con plusvalenze derivanti da investimenti qualificati .
gabbry87 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18-07-09, 19:25   #6 (permalink)
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LA disciplina fiscale delle plus/minus valenze in materia finanziaria è abbastanza articolata.
Le minusvalenze eventualmente derivanti da disinvestimenti azionari/obbligazionari, anche per il tramite di OICR ( fondi comuni) , dovute al fatto che il prezzo di vendita dello strumento finanziario ( azione, obbligazione, quota di oicr, etf, ecc) è inferiore al prezzo storico ( prezzo di acquisto dello stesso) possono essere portate in deduzione e quindi compensate con altre eventuali plusvalenze SEMPRE E SOLO DI NATURA FINANZIARIA, NEL PERIODO DI IMPOSTA in cui tali minusvalenze si sono realizzate ( non due o tre anni dopo) con possibilità, in caso di incampienza di imposta, di riportarle in deduzione nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto.
VA inolte sottolineato che le minusvalenze provenienti da investimenti c.d qualificati ( ad esempio partecipazioni azionarie in società quotate superiori al 2% del capitale) possono essere compensate solo con plusvalenze derivanti da investimenti qualificati .
Non è quello che ha chiesto. Ha chiesto se può portarle in deduzione agli altri suoi redditi ( non so quelli di lavoro dipendente). No.
mojtaba non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18-07-09, 21:25   #7 (permalink)
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.........la mia risposta esplicita appunto il fatto che le compensazioni si fanno solo tra plus/minus di natura finanziari e non tra minusvalenze finanziarie e redditi da lavoro autonomo/dipendente.Forse mi sono espresso male.

Ultima modifica di gabbry87 : 18-07-09 alle ore 21:30
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Vecchio 18-07-09, 21:40   #8 (permalink)
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PER MOJTABA
provengo dal thread mutui, dove cerco di fare il mio meglio per dare risposte, qui vedo che in materia tributaria sei tu l'esperto/a, quindi se mi permetti vorrei approfittare della tua professionalità per una domanda .
Una persona fisica stipula un mutuo per acquisto prima casa ed usufruisce della detrazione del 19% sugli interessi passivi fino ad un massimo di euro 4.000 ( tetto modificato dall'ultima finanziaria).
In un secondo momento stipula un altro mutuo per lavori di ristrutturazione/risanamento sullo stesso immobile.
Gli interessi passivi gravanti su mutui per ristrutturazione stipulati dopo il 1998 sono detraibili sempre nella misura del 19% e fino ad un massimo di 2582 euro.
Vorrei chiederti conferma di questo: la detrazione per interessi passivi da mutuo ristrutturazione è cumulabile con quella per interessi passivi da mutuo acquisto solo per il periodo di durata dei lavori di ristrutturazione e comunque non oltre sei mesi dal termine degli stessi . me lo confermi?
Sempre dal punto di vista fiscale la stessa persona potrebbe godere della detrazione del 36% sui costi delle prestazioni di lavoro e dell'aliquota iva agevolata al 10% per i materiali, come previsto in materia di agevolazioni per la ristrutturazione/risanamento di unità abitative.
Premesso che nel qualcaso gli interventi riguardino opere di risparmio energetico il soggetto persona fisica debba optare o per la detrazione del 36% o per quella del 55%,la mia domanda è:si pone qualche problema di cumulabilità tra detrazione del 19% e quella del 36% ?
Ti ringrazio in anticipo per la disponibilità
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Vecchio 19-07-09, 15:45   #9 (permalink)
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Citazione:
qui vedo che in materia tributaria sei tu l'esperto/a,
???

Citazione:
Una persona fisica stipula un mutuo per acquisto prima casa ed usufruisce della detrazione del 19% sugli interessi passivi fino ad un massimo di euro 4.000 ( tetto modificato dall'ultima finanziaria).
In un secondo momento stipula un altro mutuo per lavori di ristrutturazione/risanamento sullo stesso immobile.
Gli interessi passivi gravanti su mutui per ristrutturazione stipulati dopo il 1998 sono detraibili sempre nella misura del 19% e fino ad un massimo di 2582 euro.
Vorrei chiederti conferma di questo: la detrazione per interessi passivi da mutuo ristrutturazione è cumulabile con quella per interessi passivi da mutuo acquisto solo per il periodo di durata dei lavori di ristrutturazione e comunque non oltre sei mesi dal termine degli stessi . me lo confermi?
Esatto lo ha stabilito un apposito decreto ministeriale.



Citazione:
Sempre dal punto di vista fiscale la stessa persona potrebbe godere della detrazione del 36% sui costi delle prestazioni di lavoro e dell'aliquota iva agevolata al 10% per i materiali, come previsto in materia di agevolazioni per la ristrutturazione/risanamento di unità abitative.
Premesso che nel qualcaso gli interventi riguardino opere di risparmio energetico il soggetto persona fisica debba optare o per la detrazione del 36% o per quella del 55%,la mia domanda è:si pone qualche problema di cumulabilità tra detrazione del 19% e quella del 36% ?
Sull'iva l'agevolazione è prevista sui suddetti interventi, sempre che non ci sia compresa la fornitura di beni di valore significativo ma in questo caso dovrebbe saperlo il fornitore come fatturare e su che importo applicare l'aliquota al 10 o al 20.
Sulla detrazione al 36 è una bella domanda dato che la legge tace. Esclude espressamente la cumulabilità per lo stesso tipo di intervento della detrazione del 36 e di quella del 55 come tu già sai.
In assenza di specifiche è comunque da considerarsi cumulabile dato che non ricade nello stesso tipo di onere, in un caso sono gli interessi nell'altro l'importo degli interventi.
mojtaba non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19-07-09, 17:21   #10 (permalink)
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bhe il mio era un complimento, in quanto vedo che rispondi sempre con serietà , professionalità e precisione alle domande inerenti la materia, per questo ti ho definito esperto/a
Ti ringrazio per la tua disponibilità ed ovviamente rimango sempre a disposizione nel qualcaso un domani tu avessi bisogno di qualche informazione inerente la materia finanziaria ....
Distinti Saluti
Gabriele
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