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IL G-8 e le nuove regole del mercato finanziario.
Il grosso problema che il G-8 dovrà finalmente affrontare, tra un mese in Abruzzo, è quello delle nuove regole della finanza internazionale.
Si comincia, però, già a percepire che in realtà il parto di queste regole non sarà facile, perché tra i protagonisti non c’è accordo. Regole vere e rigide uniformi a tutela del risparmio, che significa, in ultima analisi a tutela della stessa economia capitalistica, non le vuole quasi nessuno, io credo nemmeno la Banca d’Italia, la quale, peraltro, con la sua struttura di società per azioni in mano dei soggetti da controllare, andrebbe totalmente riorganizzata per rendere credibile la sua attività di vigilanza.
Però, almeno una regola minimale a tutela del risparmio, che purtroppo tornerà ad essere gestito più o meno come prima dalle banche, se queste conserveranno la natura di banche universali, dovrà essere varata, come imperativo categorico, per non esporre il piccolo risparmiatore all’ennesima “beffa”.
La regola minimale che io suggerisco è quella di configurare, con una norma di legge, l’attività di intermediazione finanziaria svolta dalla banca, nei confronti dell’investitore non professionale, come attività di pubblico servizio inerente la gestione del risparmio che è un bene pubblico tutelato dall’art. 47 della Costituzione.
Le Sezioni Unite della Cassazione con una sentenza del 1987 (caso Tuzet), a seguito delle novità introdotte nel nostro ordinamento in forza della normativa europea e precisamente a seguito del DPR n. 350 del 27.6.1985, che adeguava il sistema creditizio italiano a quello comunitario, affermarono che l’ordinaria attività di raccolta del risparmio ed esercizio del credito è disciplinata da norme privatistiche che comportano automaticamente l’esclusione della qualificazione in senso pubblicistico dell’attività agli effetti dell’art. 358 del codice penale.
Ma se l’ordinaria attività bancaria non è caratterizzabile come attività sottoposta ad una disciplina di “diritto pubblico”, lo è, invece, l’attività di intermediazione finanziaria svolta dalla banca, la quale è retta da norme pubblicistiche che ne segnano la finalizzazione verso interessi pubblici., il che comporta la qualificazione soggettiva di incaricato di pubblico servizio del funzionario di contatto, esplicandosi l’attività esecutiva di intermediazione finanziaria come attività di pubblico servizio.
Nell’ambito del più complesso problema della nuova regolamentazione della finanza internazionale, una regola minimale che vedesse negli operatori di sportello, che sono poi quelli che vendono ai malcapitati i prodotti finanziari con insistenza da stalking, un incaricato di pubblico servizio, con tutti gli eventuali risvolti penalistici che la qualifica comporta, costituirebbe un buon argine al ruolo di “piazzista” che le banche si sono ritagliate per vedere crescere i profitti.
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