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e poi:
Citazione:
Le aste on line: sono davvero vietate?
Realtà consolidata negli Stati Uniti, le aste on line si stanno affermando rapidamente anche fuori dai confini americani.
Da noi, in particolare, sono state nel recente passato uno dei fenomeni più travolgenti della Rete e la loro buona stella non sembra destinata a scomparire tanto in fretta, nonostante il decreto legislativo 114/98, all’art. 18 comma 5, disponga testualmente: “Le operazioni di vendita all’asta, realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate”.
Internet rientra certamente fra gli “altri sistemi di comunicazione” cui fa cenno la predetta norma e, pertanto, le aste on line dovrebbero ritenersi vietate.
Il sillogismo sembrerebbe evidente, addirittura “imposto”, e parrebbe allora davvero difficile immaginare il panorama al quale invece il web ci ha abituati.
Ho usato, però, il condizionale, e non a caso: a mio avviso, infatti, un approccio diverso alla norma testé citata può schiuderci scenari differenti.
Il divieto di cui all’art. 18 comma 5 del d.lgs. 114/98, in altre parole, è in realtà meno “incisivo” di quanto appaia a prima vista nella sua formulazione: facciamo dunque un passo indietro ed esaminiamo più da vicino questa norma, per comprenderne la reale portata.
Anzitutto un’annotazione di carattere introduttivo: per espressa indicazione di legge (art.1), il d.lgs 114/98 detta regole e principi che si applicano ai commercianti, ossia a coloro che professionalmente acquistano merci che poi rivendono ad altri utilizzatori professionali (commercio all’ingrosso) o direttamente al consumatore finale (commercio al dettaglio).
Dalla considerazione che precede, emerge un importante corollario: il divieto di realizzare aste on line non trova applicazione per operazioni di vendita all’asta poste in essere direttamente da privati, da chi, cioè, senza alcun carattere di professionalità, decide di offrire in vendita un proprio bene tramite un sito di aste on line.
A ben guardare, ciò è proprio quanto normalmente accade sui siti d’asta, i quali si limitano ad offrire l’infrastruttura tecnologica agli utenti che desiderano liberamente avviare trattative finalizzate alla compravendita di loro beni.
E ciò, del resto, è ben esplicitato sul web stesso, perché i provider che offrono servizi di aste on line si affrettano a precisare che essi non prendono parte alcuna nelle transazioni fra venditori e compratori, rappresentando il sito solamente un “luogo virtuale” a disposizione di venditori e di potenziali acquirenti.
Appare dunque chiaro che il meccanismo precedentemente descritto, che rispecchia fedelmente quanto avviene in rete, presenta soltanto lontane analogie con ciò che da un punto di vista tecnico è un “asta”. La quale, invece, presuppone l’esistenza di un soggetto (la casa d’aste) che reperisce beni, sulla cui provenienza si fa garante, e organizza riunioni aperte al pubblico nelle quali altro soggetto (il banditore) sollecita i presenti a formulare le loro offerte sui beni stessi.
Anche sotto tale aspetto, pertanto, il divieto in commento presenta un ulteriore elemento di fragilità.
Va ancora notato che l’art. 18 comma 5 vieta le operazioni di vendita all’asta, non altro.
Essendo evidente che la fornitura di servizi è cosa ben distinta dalla vendita, è chiaro che il divieto non si estende a chi pone in essere operazioni di fornitura di servizi (come avviene, ad esempio, con i siti – ormai numerosissimi in rete - che mettono all’asta viaggi e biglietti aerei.
Il dato testuale sopra citato ci rivela, pertanto, un altro limite, l’ennesimo, del divieto in parola.
Nel caso - tutt’altro che infrequente - di un sito d’asta straniero, poi, contro la portata della norma valgono considerazioni di diritto comunitario: un divieto parziale e con eccezioni (quale quello di realizzare operazioni di vendita all’asta tramite la rete) mal si concilia col principio di libera prestazione di servizi, proclamato dall’art. 59 del Trattato CE.
In conclusione: il divieto di cui all’art. 18 comma 5 del d.lgs 114/98 sanziona una gamma veramente limitata di situazioni e si rivela totalmente incapace di reprimere il fenomeno delle aste on line, così come strutturato sul web.
Se è vero che l’articolo in oggetto aveva lo scopo di garantire un’efficace tutela al consumatore, i fatti dimostrano – senza tema di smentita – che la funzione della norma è stata disattesa: quanto mai necessaria è, pertanto, una normativa ad hoc, che disciplini un settore che presenta caratteristiche di assoluta originalità.
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