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#1 (permalink) |
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Data registrazione: Feb 2007
Messaggi: 379
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Rifiuto apertura conto corrente mediante Procura Notarile
Mio padre ha la Procura Generale di mio zio fatta davanti al notaio. Nella procura, tra le altre cose, è specificato che mio padre può riscuotere pensioni, somme di denaro presso enti pubblici, privati, banche ecc ecc e può aprire e gestire conticorrenti bancarii per mio zio il quale risulta, tra l'altro, come da certificazione sanitaria, impossibilitato alla firma.
Il problema è che ieri, il direttore di un Istituto di credito a livello nazionale presso il quale mio padre ha già un conto aperto ed è conosciuto da anni, ha rifiutato a mio padre l'apertura di un conto corrente intestato a mio zio e con mio padre delegato in forza di tale porcura notarile, insinuando, tra le altre sue farneticanti convinzioni, la validità della procura in quanto non era stata fatta di recente (fatta 10 anni fa) e quindi andava rifatta davanti ad un notaio per essere aggiornata (come se una porcura notarile avesse un periodo temporale entro il quale sia valida per poi dopo tot anni scadere! sta fuori il direttore, ma assai fuori!). Era, questo, solo un pretesto per non aprirgli il conto, tantopiù che alla fine ha candidamente detto a mio padre di rivolgersi ad altre banche concorrenti. Apparte il fatto che mio padre ha deciso di chiudere il suo conto presso di loro, volevo sapere: a) è legale il rifiuto opposto dal direttore di banca di aprire un conto corrente mediante procura notarile per conto di una persona inabile ed impossibilitata a firmare? b) come ci si tutela in casi come questi? Mio padre ha già spedito una mail di protesta al responsabile dell'area retail per il cenetro Italia di questo istituto di credito. |
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#3 (permalink) |
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Data registrazione: Dec 2005
Messaggi: 804
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per come la vedo io direttore ha sbagliato rifiutando l'apertura del conto per quei motivi, anche se poteva opporsi adducendo il fatto che dovevano procedere all'identificazione di tuo zio (anche se poi materialmente avrebbe firmato tuo padre per nome e conto dello stesso).
Per il fatto che si è rifiutato ad aprire il conto in sé poteva farlo, alla fine l'apertura di un c/c è un contratto bilaterale e la banca non è tenuta per legge ad aprire a chiunque ne faccia il richiesta un c/c. Per la protesta hai fatto benissimo, è sempre bene far sapere in centrale che combinano i direttori
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#4 (permalink) | |
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Data registrazione: Oct 2010
Messaggi: 464
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Citazione:
mi ricollego al post di magnumrm per sottolineare, incofuntabilmente, che una procura speciale, che indichi i poteri esclusivi del procuratore, quale atto pubblico redatta da notaio fa piena prova fino a querela di falso, atteso che nessun notaio sottoscriverebbe od avallerebbe un atto falso. Detto questo, se nella procura speciale è indicato tassativamente il "facere" nessun bancario può opporsi all'apertura del conto corrente. Ne tantomeno, quanto ho sottolineato, il direttore può accampare la scusa che deve identificare fisicamente il cliente, anche perchè l'identificazione è già avvenuta, dal notaio, nell'atto pubblico (procura). Se fosse il contrario si verificherebbe una duplice identificazione, che si tradurrebbe praticamente in un "non senso". La procura speciale pertanto, quale mezzo di identificazione, pur in assenza fisica del soggetto (procurante), assolve "ipso iure" sia la normativa antiriciclaggio che quella sulla privacy. |
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#6 (permalink) | |
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Data registrazione: Feb 2010
Messaggi: 693
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#7 (permalink) | |
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Data registrazione: Oct 2010
Messaggi: 19
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#8 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Oct 2010
Messaggi: 464
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Nessun motivo (post che avevo letto tempo addietro e ripescato nel forum).
Purtroppo capita sovente che alcuni uffici postali o istituti di credito, travisano alcune norme (forse per tutelarsi da non so che cosa) circa l'identificazione della clientela. A tal riguardo è bene ricordare che il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni, alla Sezione III - Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, dell'art 28, comma 3 Sancisce che (per la fattispecie di cui al primo post di questo thread): 3. Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi: a) qualora il cliente sia già identificato in relazione a un rapporto in essere, purchè le informazioni esistenti siano aggiornate; b) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono; c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; d) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153. |
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