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Vecchio 26-05-09, 08:23   #1 (permalink)
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Testamento Olografo

Scusate, certamente il testamento olografo deve essere scritto di proprio pugno e come caratteri essenziali deve avere data e firma di chi lo scrive.
Oltre a questo, vi sono altri caratteri da rispettare....
Esempio , oltre agli immobili possono esser lasciati tramite testamento olografo soldi o autovettura del defunto...

Ad esempio se io ho moglie e figli e decido di lasciare a 2 figli la nuda proprieta' della casa con usufrutto vita natural durante alla moglie ( dunque i figli diverrebbero proprietari slo alla morte della moglie) e all'altro figlio decido di lasciare il terreno agricolo con annesso attrezzature e l'autovettura di mia proprieta'...
Tutto questo puo' essere fatto con testamento olografo e soprattutto come avverrebbe alla luce di questo testamento olografo il passaggio di proprieta' per l'autovettura ( si pagherebbe dippiu' ) ?
Questo perche' mi hanno detto che nel testamento olografo vanno indicati solo i beni immobili , mentre la nostra volonta' e' quella che si indichi anche precisamente che tutta l'attrezzatura agricola oltre al terreno venga dato al figlio mentere la nuda proprieta' ed i mobili alle 2 figlie femmine sempre con usufruttuaria la moglie..
e' possibile fare un testamento olografo che comprenda questi caratteri tipo il mobiglio e l'autovettura oltre che i beni immobili tipo casa e terreno...
grazie mille x chi mi potra' aiutare
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Vecchio 26-05-09, 08:33   #2 (permalink)
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L'avatar di nonsense
 
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Originalmente inviato da euromandrake Visualizza messaggio
Scusate, certamente il testamento olografo deve essere scritto di proprio pugno e come caratteri essenziali deve avere data e firma di chi lo scrive.
Oltre a questo, vi sono altri caratteri da rispettare....
Esempio , oltre agli immobili possono esser lasciati tramite testamento olografo soldi o autovettura del defunto...

Ad esempio se io ho moglie e figli e decido di lasciare a 2 figli la nuda proprieta' della casa con usufrutto vita natural durante alla moglie ( dunque i figli diverrebbero proprietari slo alla morte della moglie) e all'altro figlio decido di lasciare il terreno agricolo con annesso attrezzature e l'autovettura di mia proprieta'...
Tutto questo puo' essere fatto con testamento olografo e soprattutto come avverrebbe alla luce di questo testamento olografo il passaggio di proprieta' per l'autovettura ( si pagherebbe dippiu' ) ?
Questo perche' mi hanno detto che nel testamento olografo vanno indicati solo i beni immobili , mentre la nostra volonta' e' quella che si indichi anche precisamente che tutta l'attrezzatura agricola oltre al terreno venga dato al figlio mentere la nuda proprieta' ed i mobili alle 2 figlie femmine sempre con usufruttuaria la moglie..
e' possibile fare un testamento olografo che comprenda questi caratteri tipo il mobiglio e l'autovettura oltre che i beni immobili tipo casa e terreno...
grazie mille x chi mi potra' aiutare
con qualisiasi tipo di testamento si può diposporre di ogni bene, mobile ed immobile
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Vecchio 26-05-09, 08:39   #3 (permalink)
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ok grazie mille....
mi avevano detto che i soldi e i beni mobili non potevano essere disposti con quello olografo....
sono piu' sollevato...grazie nuovamente
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Vecchio 27-05-09, 00:13   #4 (permalink)
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L'avatar di cgrataro
 
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Originalmente inviato da nonsense Visualizza messaggio
con qualisiasi tipo di testamento si può diposporre di ogni bene, mobile ed immobile
aggiungo: tenendo conto della quota legittima

http://www.unioneconsulenti.it/article.php?sid=1778

Il testatore può disporre del proprio patrimonio nel testamento solo limitatamente alla quota disponibile di beni; la quota di legittima deve necessariamente essere riservata a determinati soggetti, coniuge e/o parenti

Il patrimonio ereditario si compone di una quota disponibile, ovvero una quota che il testatore può decidere di lasciare a chiunque egli desideri, e di una quota indisponibile o di legittima, ovvero una quota di beni di cui il testatore non può disporre liberamente perché sono riservati dalla legge a determinati soggetti.

La legge italiana prevede espressamente che, se una persona che muore lascia coniuge e/o parenti superstiti, una quota variabile del patrimonio ereditario è riservata ad essi.

La variazione della quota riservata come quota indisponibile o di legittima dipende dal grado di parentela dei cosiddetti legittimari con il testatore.

La legge italiana stabilisce che i legittimari, ovvero gli eredi legittimi, sono:

- il coniuge;
- i figli, sia legittimi, sia naturali, sia adottati.

Nella sola ipotesi in cui il testatore non lasci figli, al loro posto sono considerati legittimari gli ascendenti legittimi, ovvero genitori, nonni ect..

Se il coniuge superstite era separato dal testatore, ma la sentenza della separazione non è passata in giudicato al momento dell’apertura della successione, lo stesso coniuge superstite ha uguali diritti di un coniuge non separato.

Giova evidenziare che, comunque, il diritto di abitare la casa familiare è sempre riservata al coniuge superstite.

Il testatore, nel decidere a chi lasciare i propri beni, deve considerare la sola quota disponibile; se decide di destinare il patrimonio ereditario senza tener presente la quota di legittima o indisponibile, il testamento è considerato valido ed efficace fino a quando l’erede o gli eredi legittimi non richiedono in giudizio la quota che la legge riserva loro.

Percentuali della quota di legittima e la quota disponibile
La legge prevede espressamente le percentuali o frazioni di patrimonio ereditario che compongono, rispettivamente, la quota di legittima e la quota disponibile quando è stato fatto testamento.

1) Se il testatore muore e lascia solo il coniuge, la quota di legittima riservatagli dalla legge è del 50% del patrimonio ereditario; pertanto, la quota disponibile è del restante 50%.

2) Se il testatore muore e lascia il coniuge e un solo figlio, la quota di legittima riservata dalla legge, rispettivamente, al coniuge e al figlio è pari ad 1/3 del patrimonio ereditario per ciascuno di essi; pertanto, la quota disponibile è anch’essa pari ad 1/3.

3) Se il testatore muore e lascia il coniuge e più figli, la quota di legittima riservata dalla legge al coniuge e ai figli è del 25% del patrimonio ereditario per il coniuge e del 50% da dividersi in parti uguali tra i figli; pertanto, la quota disponibile è del 25%.

4) Se il testatore muore e lascia il coniuge e gli ascendenti, la quota di legittima riservata dalla legge ad essi è del 50% del patrimonio ereditario per il coniuge e del 25% da dividersi in parti uguali tra gli ascendenti; pertanto, la quota disponibile è del 50%.

5) Se il testatore muore e lascia solo un figlio, la quota di legittima a lui riservata dalla legge è del 50% del patrimonio ereditario; di conseguenza, la quota disponibile è del 25%.

6) Se il testatore muore e lascia solo più figli,la quota di legittima riservata loro dalla legge è pari a 2/3 del patrimonio ereditario da dividersi in parti; pertanto, la quota disponibile è pari a 1/3.

7) Se il testatore muore e lascia solo gli ascendenti, la quota di legittima riservata loro dalla legge è pari a 1/3 del patrimonio ereditario da dividersi in parti uguali; di conseguenza, la quota disponibile è pari a 2/3.

8) Se il testatore muore e non lascia né figli né ascendenti, la quota disponibile è del 100% del patrimonio ereditario.

Nel caso in cui chi decede non ha fatto testamento, la legge prevede espressamente le percentuali o frazioni di patrimonio ereditario che compongono, necessariamente, la sola quota di legittima.

1) Se il testatore muore e lascia solo il coniuge, la quota di legittima riservatagli dalla legge è pari al 100% del patrimonio ereditario.

2) Se il testatore muore e lascia il coniuge e un solo figlio, la quota di legittima riservata loro dalla legge è del 50% per ciascuno.

3) Se il testatore muore e lascia il coniuge e più figli, la quota di legittima riservata loro dalla legge è pari a 1/3 del patrimonio ereditario per il coniuge e a 2/3 da dividersi in parti uguali tra i figli.

4) Se il testatore muore e lascia coniuge e fratelli e/o sorelle, la quota di legittima riservata dalla legge è pari a 2/3 del patrimonio ereditario per il coniuge e a 1/3 da dividersi in parti uguali tra fratelli e/o sorelle.

5) Se il testatore muore e lascia coniuge, fratelli e/o sorelle e ascendenti, la quota di legittima riservata dalla legge è pari a 2/3 del patrimonio ereditario per il coniuge e a 1/3 da dividersi tra fratelli e/o sorelle e ascendenti, di cui almeno 1/4 agli ascendenti.

6) Se il testatore muore e lascia solo un figlio, la quota di legittima a lui riservata dalla legge è del 100% del patrimonio ereditario.

7) Se il testatore muore e lascia più figli, la quota di legittima riservata loro dalla legge è del 100% del patrimonio ereditario da suddividersi in parti uguali.

8) Se il testatore muore e lascia solo un genitore, la quota di legittima a lui riservata loro dalla legge è del 100% del patrimonio ereditario.

9) Se il testatore muore e lascia entrambi i genitori, la quota di legittima riservata loro dalla legge è del 50% del patrimonio ereditario ciascuno.

10) Se il testatore muore e lascia entrambi i genitori e fratelli e/o sorelle, la quota di legittima riservata loro dalla legge è del 50% del patrimonio ereditario per i genitori e del restante 50% per fratelli e/o sorelle da suddividersi in parti uguali.

11) Se il testatore muore e lascia fratelli e/o sorelle, la quota di legittima riservata loro dalla legge è del 100% del patrimonio ereditario da suddividersi in parti uguali.

12) Se il testatore muore e lascia solo i nonni, la quota di legittima riservata loro dalla legge è del 50% del patrimonio ereditario per i nonni paterni e del 50% restante per i nonni materni.

13) Se il testatore muore e lascia bisnonni o altri ascendenti, la quota di legittima riservata dalla legge è del 100% del patrimonio ereditario all’ascendente più prossimo.

14) Se il testatore muore e lascia solo altri parenti (diversi da quelli citati nei casi precedenti), la quota di legittima riservata dalla legge è del 100% del patrimonio ereditario per il/i parenti più prossimi entro il 6°, i quali escludono gli altri
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Vecchio 27-05-09, 00:25   #5 (permalink)
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aggiungo: tenendo conto della quota legittima

http://www.unioneconsulenti.it/article.php?sid=1778

Il testatore può disporre del proprio patrimonio nel testamento solo limitatamente alla quota disponibile di beni; la quota di legittima deve necessariamente essere riservata a determinati soggetti, coniuge e/o parenti

Il patrimonio ereditario si compone di una quota disponibile, ovvero una quota che il testatore può decidere di lasciare a chiunque egli desideri, e di una quota indisponibile o di legittima, ovvero una quota di beni di cui il testatore non può disporre liberamente perché sono riservati dalla legge a determinati soggetti.

La legge italiana prevede espressamente che, se una persona che muore lascia coniuge e/o parenti superstiti, una quota variabile del patrimonio ereditario è riservata ad essi.

La variazione della quota riservata come quota indisponibile o di legittima dipende dal grado di parentela dei cosiddetti legittimari con il testatore.

La legge italiana stabilisce che i legittimari, ovvero gli eredi legittimi, sono:

- il coniuge;
- i figli, sia legittimi, sia naturali, sia adottati.

Nella sola ipotesi in cui il testatore non lasci figli, al loro posto sono considerati legittimari gli ascendenti legittimi, ovvero genitori, nonni ect..

Se il coniuge superstite era separato dal testatore, ma la sentenza della separazione non è passata in giudicato al momento dell’apertura della successione, lo stesso coniuge superstite ha uguali diritti di un coniuge non separato.

Giova evidenziare che, comunque, il diritto di abitare la casa familiare è sempre riservata al coniuge superstite.

Il testatore, nel decidere a chi lasciare i propri beni, deve considerare la sola quota disponibile; se decide di destinare il patrimonio ereditario senza tener presente la quota di legittima o indisponibile, il testamento è considerato valido ed efficace fino a quando l’erede o gli eredi legittimi non richiedono in giudizio la quota che la legge riserva loro.

Percentuali della quota di legittima e la quota disponibile
La legge prevede espressamente le percentuali o frazioni di patrimonio ereditario che compongono, rispettivamente, la quota di legittima e la quota disponibile quando è stato fatto testamento.

1) Se il testatore muore e lascia solo il coniuge, la quota di legittima riservatagli dalla legge è del 50% del patrimonio ereditario; pertanto, la quota disponibile è del restante 50%.

2) Se il testatore muore e lascia il coniuge e un solo figlio, la quota di legittima riservata dalla legge, rispettivamente, al coniuge e al figlio è pari ad 1/3 del patrimonio ereditario per ciascuno di essi; pertanto, la quota disponibile è anch’essa pari ad 1/3.

3) Se il testatore muore e lascia il coniuge e più figli, la quota di legittima riservata dalla legge al coniuge e ai figli è del 25% del patrimonio ereditario per il coniuge e del 50% da dividersi in parti uguali tra i figli; pertanto, la quota disponibile è del 25%.

4) Se il testatore muore e lascia il coniuge e gli ascendenti, la quota di legittima riservata dalla legge ad essi è del 50% del patrimonio ereditario per il coniuge e del 25% da dividersi in parti uguali tra gli ascendenti; pertanto, la quota disponibile è del 50%.

5) Se il testatore muore e lascia solo un figlio, la quota di legittima a lui riservata dalla legge è del 50% del patrimonio ereditario; di conseguenza, la quota disponibile è del 25%.

6) Se il testatore muore e lascia solo più figli,la quota di legittima riservata loro dalla legge è pari a 2/3 del patrimonio ereditario da dividersi in parti; pertanto, la quota disponibile è pari a 1/3.

7) Se il testatore muore e lascia solo gli ascendenti, la quota di legittima riservata loro dalla legge è pari a 1/3 del patrimonio ereditario da dividersi in parti uguali; di conseguenza, la quota disponibile è pari a 2/3.

8) Se il testatore muore e non lascia né figli né ascendenti, la quota disponibile è del 100% del patrimonio ereditario.

Nel caso in cui chi decede non ha fatto testamento, la legge prevede espressamente le percentuali o frazioni di patrimonio ereditario che compongono, necessariamente, la sola quota di legittima.

1) Se il testatore muore e lascia solo il coniuge, la quota di legittima riservatagli dalla legge è pari al 100% del patrimonio ereditario.

2) Se il testatore muore e lascia il coniuge e un solo figlio, la quota di legittima riservata loro dalla legge è del 50% per ciascuno.

3) Se il testatore muore e lascia il coniuge e più figli, la quota di legittima riservata loro dalla legge è pari a 1/3 del patrimonio ereditario per il coniuge e a 2/3 da dividersi in parti uguali tra i figli.

4) Se il testatore muore e lascia coniuge e fratelli e/o sorelle, la quota di legittima riservata dalla legge è pari a 2/3 del patrimonio ereditario per il coniuge e a 1/3 da dividersi in parti uguali tra fratelli e/o sorelle.

5) Se il testatore muore e lascia coniuge, fratelli e/o sorelle e ascendenti, la quota di legittima riservata dalla legge è pari a 2/3 del patrimonio ereditario per il coniuge e a 1/3 da dividersi tra fratelli e/o sorelle e ascendenti, di cui almeno 1/4 agli ascendenti.

6) Se il testatore muore e lascia solo un figlio, la quota di legittima a lui riservata dalla legge è del 100% del patrimonio ereditario.

7) Se il testatore muore e lascia più figli, la quota di legittima riservata loro dalla legge è del 100% del patrimonio ereditario da suddividersi in parti uguali.

8) Se il testatore muore e lascia solo un genitore, la quota di legittima a lui riservata loro dalla legge è del 100% del patrimonio ereditario.

9) Se il testatore muore e lascia entrambi i genitori, la quota di legittima riservata loro dalla legge è del 50% del patrimonio ereditario ciascuno.

10) Se il testatore muore e lascia entrambi i genitori e fratelli e/o sorelle, la quota di legittima riservata loro dalla legge è del 50% del patrimonio ereditario per i genitori e del restante 50% per fratelli e/o sorelle da suddividersi in parti uguali.

11) Se il testatore muore e lascia fratelli e/o sorelle, la quota di legittima riservata loro dalla legge è del 100% del patrimonio ereditario da suddividersi in parti uguali.

12) Se il testatore muore e lascia solo i nonni, la quota di legittima riservata loro dalla legge è del 50% del patrimonio ereditario per i nonni paterni e del 50% restante per i nonni materni.

13) Se il testatore muore e lascia bisnonni o altri ascendenti, la quota di legittima riservata dalla legge è del 100% del patrimonio ereditario all’ascendente più prossimo.

14) Se il testatore muore e lascia solo altri parenti (diversi da quelli citati nei casi precedenti), la quota di legittima riservata dalla legge è del 100% del patrimonio ereditario per il/i parenti più prossimi entro il 6°, i quali escludono gli altri
Esatto, però è da precisare un aspetto.
In caso di lesione della legittima, l'erede deve far valere il diritto alla riduzione in giudizio. In mancanza di azione legale, vale la volontà testamentaria.
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