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Vecchio 05-05-09, 12:40   #1 (permalink)
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diritto di prelazione su compravendita terreni agricoli!

salve a tutti!

vicino a casa mia(confinante) c'è un terreno agricolo in vendita.
mio padre e mia madre sono operatori agricoli (in pensione però); io sapevo che a parità di prezzo noi avremmo la prelazione per l'acquisto del suddetto terreno.
è vero?
è ancora vero visto che i miei genitori sono in pensione?
la cosa è normata a livello nazionale oppure regionale o magari comunale??
dove potrei trovare informazioni su questo tipo di diritti?

grazie per l'aiuto
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Vecchio 05-05-09, 20:58   #2 (permalink)
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salve a tutti!

vicino a casa mia(confinante) c'è un terreno agricolo in vendita.
mio padre e mia madre sono operatori agricoli (in pensione però); io sapevo che a parità di prezzo noi avremmo la prelazione per l'acquisto del suddetto terreno.
è vero?
è ancora vero visto che i miei genitori sono in pensione?
la cosa è normata a livello nazionale oppure regionale o magari comunale??
dove potrei trovare informazioni su questo tipo di diritti?

grazie per l'aiuto
devono essere coltivatori diretti
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Vecchio 05-05-09, 21:03   #3 (permalink)
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vicino a casa mia(confinante) c'è un terreno agricolo in vendita.
mio padre e mia madre sono operatori agricoli (in pensione però); io sapevo che a parità di prezzo noi avremmo la prelazione per l'acquisto del suddetto terreno.
è vero?
è ancora vero visto che i miei genitori sono in pensione?
la cosa è normata a livello nazionale oppure regionale o magari comunale??
dove potrei trovare informazioni su questo tipo di diritti?

grazie per l'aiuto
se sono coltivatori diretti (almeno uno) la pensione non è rilevante,la prelazione è legge nazionale e le informazioni le puoi trovare presso le associazioni dei coltivatori.
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Vecchio 06-05-09, 19:16   #4 (permalink)
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se sono coltivatori diretti (almeno uno) la pensione non è rilevante,la prelazione è legge nazionale e le informazioni le puoi trovare presso le associazioni dei coltivatori.
se sono in pensione non sono più coltivatori diretti.
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Vecchio 06-05-09, 19:30   #5 (permalink)
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se sono in pensione non sono più coltivatori diretti.
ne conosco diversi coltivatori diretti in pensione
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Vecchio 06-05-09, 19:59   #6 (permalink)
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ne conosco diversi coltivatori diretti in pensione
Per esercitare il diritto di prelazione bisogna esercitare effettivamente l'attività, il requisito soggettivo va provato con l'iscrizione alla coldiretti, se è pensionato non può essere iscritto. Cmq occhio alle altre limitazioni.
Guarda qui: http://www.notariato.it/portal/site/...009601010aRCRD
Che poi il venditore gli conceda la prelazione anche da pensionato è un altro discorso.
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Vecchio 07-05-09, 13:45   #7 (permalink)
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Per esercitare il diritto di prelazione bisogna esercitare effettivamente l'attività, il requisito soggettivo va provato con l'iscrizione alla coldiretti, se è pensionato non può essere iscritto. Cmq occhio alle altre limitazioni.
Guarda qui: http://www.notariato.it/portal/site/...009601010aRCRD
Che poi il venditore gli conceda la prelazione anche da pensionato è un altro discorso.
concetto di "coltivatore diretto", che operava per tutte le ipotesi di legittimazione previste (anche pertanto nell'ipotesi di colonìa parziaria, di mezzadria, di compartecipazione agricola), costituiva la base applicativa di tutta la legge, concetto che veniva ricavato dalla norma contenuta nell'art. 31 della legge n. 590 del 1965, che così la qualificava: "ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame".

Sull'esatta qualificazione del concetto di coltivatore diretto va chiarito che, malgrado dalla norma possa apparire il contrario, coltivatore diretto è considerato dalla giurisprudenza soltanto colui che abbia un rapporto diretto col fondo agricolo, un rapporto di coltivazione, tanto è vero che l'attività di allevamento e di governo del bestiame non erano ritenuti sufficienti a concretizzare la figura del coltivatore diretto, se non accompagnati dalla contemporanea effettiva coltivazione del fondo (3). In proposito la giurisprudenza della Cassazione civile usava affermare che la qualità di coltivatore diretto legittimante alla prelazione e al riscatto agrari, andava intesa in senso restrittivo a norma dell'art. 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e perciò che non sussisteva in capo a chi si dedicava esclusivamente al governo e all'allevamento del bestiame, ma andava ravvisata in chi associava tali attività a quella di coltivazione del fondo. Requisito indispensabile era, pertanto, sulla base di questa affermazione, non l'allevamento del bestiame, ma la coltivazione del fondo, che poteva o meno concorrere con l'allevamento, ma non poteva mai mancare (4).

Va anche precisato che secondo la giurisprudenza della Cassazione, mentre ai fini della prelazione la coltivazione diretta del fondo è essenziale, il coltivatore può assumere la duplice veste di piccolo imprenditore agricolo (nell’ipotesi che egli venda i prodotti della terra direttamente coltivata) oppure di semplice coltivatore (nell’ipotesi che egli non venda i prodotti della terra, ma li utilizzi per consumo proprio) (5).

In questo modo, nella sostanza, si tendeva a qualificare la coltivazione diretta del fondo, requisito indispensabile per la prelazione, distinguendola dalla qualifica imprenditoriale del soggetto, che pertanto poteva non essere considerato neppure piccolo imprenditore agricolo, come è stato chiarito in giurisprudenza (6), la quale ha precisato che la qualifica di coltivatore diretto prevista dall’art. 31 della legge n. 590 del 1965 è diversa da quella contenuta nell’art. 2083 c.c., giacché al concetto previsto dall’art. 31 “è estraneo qualsiasi riferimento alla qualità di imprenditore agricolo” (7).

E la giurisprudenza, nell’individuare il dato della coltivazione del fondo come elemento costitutivo del diritto all'esercizio della prelazione agraria, addirittura ne pretendeva l’accertamento non soltanto al momento dell’esercizio della prelazione, ma anche in tempo successivo, perché l’acquisto del fondo doveva favorire la continuità dell’impresa agraria, e pertanto si affermava, forse con una conclusione eccessiva, che il diritto di prelazione doveva ritenersi escluso “quando venga esercitato dall’affittuario coltivatore diretto o dal mezzadro, non per continuare l’impresa agricola, ma per poter, invece, operare la rivendita del fondo ad un terzo non avente diritto, determinandosi in tal caso la nullità sia del contratto di acquisto che del successivo atto di rivendita, in quanto posti in essere in frode alla legge” (8).



ripeto il fatto di essere in pensione non centra
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Vecchio 08-05-09, 18:58   #8 (permalink)
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concetto di "coltivatore diretto", che operava per tutte le ipotesi di legittimazione previste (anche pertanto nell'ipotesi di colonìa parziaria, di mezzadria, di compartecipazione agricola), costituiva la base applicativa di tutta la legge, concetto che veniva ricavato dalla norma contenuta nell'art. 31 della legge n. 590 del 1965, che così la qualificava: "ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame".

Sull'esatta qualificazione del concetto di coltivatore diretto va chiarito che, malgrado dalla norma possa apparire il contrario, coltivatore diretto è considerato dalla giurisprudenza soltanto colui che abbia un rapporto diretto col fondo agricolo, un rapporto di coltivazione, tanto è vero che l'attività di allevamento e di governo del bestiame non erano ritenuti sufficienti a concretizzare la figura del coltivatore diretto, se non accompagnati dalla contemporanea effettiva coltivazione del fondo (3). In proposito la giurisprudenza della Cassazione civile usava affermare che la qualità di coltivatore diretto legittimante alla prelazione e al riscatto agrari, andava intesa in senso restrittivo a norma dell'art. 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e perciò che non sussisteva in capo a chi si dedicava esclusivamente al governo e all'allevamento del bestiame, ma andava ravvisata in chi associava tali attività a quella di coltivazione del fondo. Requisito indispensabile era, pertanto, sulla base di questa affermazione, non l'allevamento del bestiame, ma la coltivazione del fondo, che poteva o meno concorrere con l'allevamento, ma non poteva mai mancare (4).

Va anche precisato che secondo la giurisprudenza della Cassazione, mentre ai fini della prelazione la coltivazione diretta del fondo è essenziale, il coltivatore può assumere la duplice veste di piccolo imprenditore agricolo (nell’ipotesi che egli venda i prodotti della terra direttamente coltivata) oppure di semplice coltivatore (nell’ipotesi che egli non venda i prodotti della terra, ma li utilizzi per consumo proprio) (5).

In questo modo, nella sostanza, si tendeva a qualificare la coltivazione diretta del fondo, requisito indispensabile per la prelazione, distinguendola dalla qualifica imprenditoriale del soggetto, che pertanto poteva non essere considerato neppure piccolo imprenditore agricolo, come è stato chiarito in giurisprudenza (6), la quale ha precisato che la qualifica di coltivatore diretto prevista dall’art. 31 della legge n. 590 del 1965 è diversa da quella contenuta nell’art. 2083 c.c., giacché al concetto previsto dall’art. 31 “è estraneo qualsiasi riferimento alla qualità di imprenditore agricolo” (7).

E la giurisprudenza, nell’individuare il dato della coltivazione del fondo come elemento costitutivo del diritto all'esercizio della prelazione agraria, addirittura ne pretendeva l’accertamento non soltanto al momento dell’esercizio della prelazione, ma anche in tempo successivo, perché l’acquisto del fondo doveva favorire la continuità dell’impresa agraria, e pertanto si affermava, forse con una conclusione eccessiva, che il diritto di prelazione doveva ritenersi escluso “quando venga esercitato dall’affittuario coltivatore diretto o dal mezzadro, non per continuare l’impresa agricola, ma per poter, invece, operare la rivendita del fondo ad un terzo non avente diritto, determinandosi in tal caso la nullità sia del contratto di acquisto che del successivo atto di rivendita, in quanto posti in essere in frode alla legge” (8).



ripeto il fatto di essere in pensione non centra
Ripeto: come fai a provare il requisito soggettivo, cioè l'essere coltivatore diretto, senza essere iscritto alla coldiretti?
Il requisito va provato in giudizio depositando l'attestazione dell'iscrizione alla coldiretti.
I pensionati non sono - e non possono essere - iscritti alla coldiretti.
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Vecchio 08-05-09, 21:50   #9 (permalink)
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Ripeto: come fai a provare il requisito soggettivo, cioè l'essere coltivatore diretto, senza essere iscritto alla coldiretti?
Il requisito va provato in giudizio depositando l'attestazione dell'iscrizione alla coldiretti.
I pensionati non sono - e non possono essere - iscritti alla coldiretti.
Affitto a coltivatore diretto
Per quanto riguarda le norme sui patti agrari, sono coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo, anche dell'impiego delle macchine agricole. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. Sono equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della stessa legge, anche le cooperative costituite da lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la coltivazione diretta dei fondi. Sono inoltre equiparati ai coltivatori diretti, i laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale e i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, in età non superiore ai cinquantacinque anni, che si impegnino ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi, per almeno nove anni. In base alle suddette definizioni risultano non essere coltivatori diretti coloro che, per la coltivazione del fondo, si avvalgono di manodopera non familiare (salariati) per una percentuale superiore ai due terzi del normale fabbisogno. Nulla vieta invece che il coltivatore diretto abbia un'altra attività e che questa sia prevalente rispetto all'attività agricola, come pure che egli possa essere pensionato agricolo o di altri settori.

ripeto,ne conosco parecchi!!!!!
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Vecchio 09-05-09, 13:56   #10 (permalink)
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Il requisito va provato in giudizio depositando l'attestazione dell'iscrizione alla coldiretti.
I pensionati non sono - e non possono essere - iscritti alla coldiretti.
l'iscrizione alla coldiretti non è affatto necessaria per provare il proprio status di coltivatore diretto. la coldiretti è un'associazione sindacale, e come tale la iscrizione (come a qualunque associazione di categoria) non è obbligatoria
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