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Vecchio 29-04-09, 11:50   #1 (permalink)
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Donazione!?!? come devo comportarmi!?!?

Salve, ho acquistato casa da pochissimo e di circa 220k € totali, circa metà me li ha dati mio padre tramite vari bonifici per pagare alcuni stati avanzamento lavori nel corso degli ultimi 2 anni.

ho sentito di accertamenti e multe su persone che hanno fatto la stessa cosa....

è tutto lecito o c'è qualcosa di sbagliato!?!?
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Vecchio 29-04-09, 20:03   #2 (permalink)
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A meno che tuo padre non sia...Berlusconi per cui € 110.000= può essere considerata cifra di modico valore, normalmente le donazioni di un certo rilievo si devono fare, a pena di nullità, per atto pubblico; le donazioni scontano una imposta di registro del 3% (ed ecco l'evasione suscettibile di accertamento!).
Ma se dovesse esserci un accertamento chi andrà a dire al fisco che si tratta di una donazione e non..per esempio di una restituzione di risparmio tuo e gestito dai tuoi in attesa di un proficuo investimento (come si faceva veramente una volta per evitare che i figli che cominciavano a guadagnare sperperassero tutto)?
Certo un fisco che dovesse entrare in queste faccende famigliari sarebbe veramente da paese del ...terzo mondo!

Ultima modifica di Saturalanx : 30-04-09 alle ore 00:12
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Vecchio 30-04-09, 10:05   #3 (permalink)
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Originalmente inviato da Linusus83 Visualizza messaggio
Salve, ho acquistato casa da pochissimo e di circa 220k € totali, circa metà me li ha dati mio padre tramite vari bonifici per pagare alcuni stati avanzamento lavori nel corso degli ultimi 2 anni.

ho sentito di accertamenti e multe su persone che hanno fatto la stessa cosa....

è tutto lecito o c'è qualcosa di sbagliato!?!?
Ma no, l'amico sotto probabilmente conosce molto poco la materia, rispetto al fisco hai poco se non nulla da temere.

Infatti operazioni del genere (cointestazioni di conti correnti, di deposito di titoli, bonifici, pagamenti dei genitori per beni che comprano i figli, adempimenti di debiti altrui, etc.) sono considerate dalla legge come liberalità indirette, che non sono soggette alle regole formali proprie della donazione (atto pubblico con presenza di testimoni) anche se non sono di modico valore.
Ci mancherebbe che fossero "illecite": sarebbe ridicolo che una persona non potesse dare a chi vuole i suoi soldi lecitamente guadagnati, ai terremotati come a suo figlio.
La liberalità indiretta ricorre ogniqualvolta un soggetto, volontariamente, arricchisce il patrimonio di un altro soggetto a danno del suo, con causa di liberalità. Causa che consiste in un generico animus donandi molto più esteso di quello richiesto nella donazione.

Forse gli accertamenti e le multe di cui hai sentito si riferivano a donazioni fatte tanti anni fa: oggi, infatti, non si ravvisa nemmeno l'evasione fiscale paventata dall'amico, visto che le donazioni di denaro fra parenti in linea retta godono dell'aliquota di esenzione fiscale fino ad 1.000.000 euro, e la legge (seppure con qualche difetto di coordinamento della disciplina) estende tale franchigia pure alle donazioni indirette.

Chiaramente il Fisco potrebbe venire a chiedere notizie, come ne chiede correntemente a tanti cittadini. Ma a quel punto per te, estratti conto alla mano, sarebbe agevole dimostrare che la cifra era cointestata o è passata dal conto di tuo padre a quello tuo.

Qualche altra chiosa, giusto per curiosità. Il difetto di coordinamento cui mi riferivo qualche paragrafo più su, consiste nel fatto che, nell'interpretazione più formalistica, la liberalità indiretta, ove scoperta durante procedimenti atti all'accertamento di tributi, ti potrebbe venir tassata con l'aliquota del 7% per la parte eccedente i 350 milioni di vecchie lire. Ciò perché il legislatore si è dimenticato di coordinare l'intera disciplina con le nuove aliquote, lasciando "vagante" l'art. 56-bis del dpr 346/1990.
La maggior parte degli autori considera comunque o la norma automaticamente abrogata per incompatibilità con la nuova disciplina dell'intera materia, o automaticamente aggiornata alle nuove franchigie di cui sopra. Se ti va di documentarti, puoi trovare di più qui:
http://www.microsoft.com/italy/pmi/f...articolo2.mspx

In conclusione, a mio avviso puoi veramente dormire sonni tranquilli!

Ultima modifica di Serenoserio : 30-04-09 alle ore 10:20
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Vecchio 30-04-09, 12:01   #4 (permalink)
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Infatti operazioni del genere (cointestazioni di conti correnti, di deposito di titoli, bonifici, pagamenti dei genitori per beni che comprano i figli, adempimenti di debiti altrui, etc.) sono considerate dalla legge come liberalità indirette, che non sono soggette alle regole formali proprie della donazione (atto pubblico con presenza di testimoni) anche se non sono di modico valore.


Saresti così gentile da indicarmi questa legge?
Mi sembra comunque che nella fattispecie non possa parlarsi di liberalità indiretta ma di donazione vera e propria e, salvo non mi sia sfuggito, non credo che l'art. 782 del c.c. sia stato modificato.
Convengo sulla circostanza che mi ero dimenticato della esenzione fiscale nelle donazioni fino ad un milione tra genitori e figli: ergo nella fattispecie non può ravvisarsi alcuna evasione.
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Vecchio 30-04-09, 12:13   #5 (permalink)
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Saresti così gentile da indicarmi questa legge?
Mi sembra comunque che nella fattispecie non possa parlarsi di liberalità indiretta ma di donazione vera e propria e, salvo non mi sia sfuggito, non credo che l'art. 782 del c.c. sia stato modificato.
Convengo sulla circostanza che mi ero dimenticato della esenzione fiscale nelle donazioni fino ad un milione tra genitori e figli: ergo nella fattispecie non può ravvisarsi alcuna evasione.

Articolo 809 Codice Civile - Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità
Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figlio, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota ai legittimari.
Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell'articolo 770 e a quelle che a norma dell'articolo 742 non sono soggette a collazione
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Vecchio 30-04-09, 14:55   #6 (permalink)
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Articolo 809 Codice Civile - Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità
Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figlio, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota ai legittimari.
Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell'articolo 770 e a quelle che a norma dell'articolo 742 non sono soggette a collazione
E da questa norma e dall'inciso evidenziato tu desumi che tutti quelli da te citati siano tutti atti di liberalità indiretta? Un pò ardita, consentimi, come interpretazione.
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Vecchio 30-04-09, 15:00   #7 (permalink)
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E lo è ancor di più se riferita al nostro caso.

12. Nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale caso il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto.
Sez. I, sent. n. 11327 del 15-11-1997, Tolomeo c. Nigro (rv 509941).
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Vecchio 04-05-09, 20:23   #8 (permalink)
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E lo è ancor di più se riferita al nostro caso.

12. Nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale caso il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto.
Sez. I, sent. n. 11327 del 15-11-1997, Tolomeo c. Nigro (rv 509941).
Lascerei un momento da parte la massima della Cassazione (fra l'altro una pronuncia isolata, che a detta di molti commentatori e di molta dottrina attende solo di essere smentita) perché ci apre ad un altro ordine di problemi che poco c'entrano con la tematica qui trattata e non sposta di una virgola il problema per come è stato impostato.

Il nostro amico ci ha detto che le movimentazioni sono avvenute tramite bonifico. Quindi nella fattispecie, il donante ha utilizzato un rapporto di conto corrente bancario, intercorrente tra lui ed un istituto di credito, per ordinare un'operazione volta ad arricchire suo figlio, che per fatti concludenti (ovverosia spendendoli) ne ha beneficiato.
È proprio il fatto dell'innestarsi dell'arricchimento del figlio in una serie di rapporti complessi, costituiti da rapporti di conto corrente, ordini di disposizioni dei propri crediti con la banca, etc., che rende l'operazione configurabile come donazione indiretta. D'altra parte, tecnicamente, il padre non gli ha trasferito delle somme, ma dei crediti (le somme depositate diventano di proprietà della banca; il correntista è solo un creditore della banca)

Diverso sarebbe se la donazione fosse stata stipulata in forma solenne. In questo caso, il bonifico, successivo, sarebbe diventato soltanto una modalità di adempimento del negozio di donazione come pattuita nel contratto di donazione.

La disquisizione sembra teorica, ma in realtà è d'importanza pratica notevole. D'altra parte pure lo "spirito sociale" capisce che c'è una bella differenza nel dare centomila euro contanti a un figlio piuttosto che fargli un bonifico. Nel secondo caso il movimento sarà tracciabile, gli eredi potranno aver accesso agli estratti conto ai fini dell'eventuale collazione, etc.
Nel primo, invece, si avrà una donazione nulla per mancanza di forma, in cui è presente anche l'accettazione del donatario, con la presa in consegna delle somme, che invece non è mai avvenuta nel caso del bonifico.

Ultima modifica di Serenoserio : 04-05-09 alle ore 20:29
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