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Data registrazione: Dec 2001
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Cumulo pensione-lavoro
Ho 55 anni e sono in pensione con 38 anni di contributi. E' possibile, nella mia situazione, lavorare come dipendente ed effettuare il cumulo dei redditi? Ho provato anche a chiedere all' INPS ma non hanno saputo darmi una risposta chiara. Grazie per le eventuali delucidazioni.
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#2 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jan 2007
Messaggi: 1,368
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E' strano che all'Inps non ti sappiano dare una risposta chiara: è stato un argomento così tanto pubblicizzato sui media!
Art. 19 d.l. 112/2008: cumulo possibile a partire dal 1° gennaio 2009. Art. 19. Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro (41) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo: a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni; b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne. 2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi. 3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758. |
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