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Vecchio 09-03-09, 21:44   #1 (permalink)
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revocatoria tra creditori bancari

può essere soggetto a revocatoria il pagamento da parte di un'azienda ad un istituto bancario per l'estinzione di uno scoperto di conto corrente rispetto ad un mutuo a medio termine?

Se lo scoperto di conto è garantito da fidejussioni dei soci mentre il mutuo solo da ipoteca?

sapevo che non sono soggetti a revocatoria i debiti scaduti e saldati specie se pagati a istituti bancari.
Lo scoperto di conto corrente che è un debito a breve può essere ripianato in anticipo rispetto al mutuo che è invece a medio lungo?
l'azienda può decidere di rimborsare lo scoperto di conto anche se la linea non è scaduta, ma solo avendo eccedenze di cassa?

grazie
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Vecchio 11-03-09, 07:44   #2 (permalink)
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non ci sono esperti in diritto fallimentare?
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Vecchio 11-03-09, 18:49   #3 (permalink)
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può essere soggetto a revocatoria il pagamento da parte di un'azienda ad un istituto bancario per l'estinzione di uno scoperto di conto corrente rispetto ad un mutuo a medio termine?

Se lo scoperto di conto è garantito da fidejussioni dei soci mentre il mutuo solo da ipoteca?

sapevo che non sono soggetti a revocatoria i debiti scaduti e saldati specie se pagati a istituti bancari.
Lo scoperto di conto corrente che è un debito a breve può essere ripianato in anticipo rispetto al mutuo che è invece a medio lungo?
l'azienda può decidere di rimborsare lo scoperto di conto anche se la linea non è scaduta, ma solo avendo eccedenze di cassa?

grazie
Non sono esperto fallimentare ma provo a risponderti.
Secondo me il pagamento della rata del mutuo può essere soggetto alla revocatoria fallimentare che si prescrive dopo 2 anni dal pagamento.
I creditori hanno diritto di revocare il pagamento e la banca all'interno della procedura concorsuale-fallimentare sarà un creditore assistiti da garanzia reale(ipoteca volontaria o di primo grado) quindi metterà l'immobile all'asta.
Credo che per esercitare il diritto di revocatoria sia però necessaria la dichiarazione di fallimento e non sia sufficiente una qualunque procedura concorsuale(concordato fallimentare etc), credo anche che la notifica dell'istanza di fallimento valga alla sospensione della prescrizione dei termini.

Le garanzie che il debitore da alla banca(ipoteche fideiussioni pegno etc)non hanno alcuna importanza nei confronti del terzo creditore.
Se tizio ha un fido di cc di 30.000 ma attualmente ne usa solo 10.000, tu non puoi vantare un credito sulla rimanente somma di 20.000 perchè quello è un credito che vige solo a favore della banca.
Però nel momento in cui andrai a fare ps un decreto ingiuntivo la banca bloccherà quel conto corrente ed il correntista non potrà più ricoprirlo in quanto tu sarai creditore privilegiato avendo emesso il DI prima della banca stessa.
Credo che per bloccare il cc valgano anche altri titoli, tipo la liquidazione concorsuale, oppure istanza fallimentare, decreto di fallimento etc, naturalmente il tuo debitore farà lo stesso le sue operazioni facendo passare le rimesse per cassa, ma comunque gli creerai un mucchi di problemi(iscrizione al cai e revoca di tutti i fidi)
fede24 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13-03-09, 09:56   #4 (permalink)
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rimesse effettuate su un conto corrente bancario purché non abbiano ridotto in maniera
consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca
con questa disposizione il legislatore ha inteso dare certezza alle banche e, più in generale, alle
rimesse sul conto corrente del fallito proponendo una soluzione definitiva ad un tema a lungo
dibattuto dalla giurisprudenza e della dottrina; infatti, per effetto di questa nuova disposizione tutte
le rimesse bancarie effettuate sul conto corrente del fallito saranno, in generale, esentate dalla
revocatoria fallimentare alla sola condizione che tali rimesse non abbiano natura solutoria
dell'esposizione debitoria del fallito verso la banca (e, cioè, “non abbiano ridotto in maniera
consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca”); ne consegue
che la disposizione in esame ha introdotto, come regola generale, la non esentabilità delle rimesse
su conto corrente bancario effettuate dal debitore e, come eccezione alla regola generale, la
revocabilità delle sole rimesse che abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione
debitoria del fallito nei confronti della banca.
Non paiono pertanto revocabili quelle rimesse in conto corrente, assistito da un fido, volte
esclusivamente a ricostituire la provvista del fido stesso e non a rientrare dallo “sforamento” del
limite del fido: infatti, nel primo caso, si dubita addirittura che la rimessa in conto corrente possa
essere qualificata come pagamento e rilevare, pertanto, ai fini dell’esperibilità dell’azione
revocatoria, mentre nel secondo caso, potendosi configurare una riduzione “consistente e durevole”
dell’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca (il rientro dall’extrafido) si potrebbe
incorrere nella revoca di un tale pagamento. A tale ultimo riguardo tuttavia, si potrebbe ritenere che
anche la rimessa volta a rientrare da uno “sforamento” modesto (ad esempio del 10%) non sarebbe
revocabile perché mancherebbe il requisito della consistenza della rimessa.
Più in generale, dalla combinazione dei due criteri della consistenza e della durevolezza si potrebbe
ritenere che se ad una rimessa in conto corrente che riduca in maniera “consistente” l’esposizione
debitoria verso la banca, dovessero seguire nel giro di breve uno o più prelievi che ricostituiscano
l’esposizione debitoria del debitore verso la stessa banca, tale rimessa non sarebbe revocabile
perché mancherebbe il requisito della durevolezza proprio in virtù dei successivi prelievi che hanno
ricostituito l’esposizione debitoria verso la banca4.
3 Un esempio per tutti: escludendo l’esperibilità dell’azione revocatoria per i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, l’impresa in difficoltà potrà continuare a fare ricorso ad ogni
forma di leasing (finanziario e/o operativo, ivi compreso il noleggio); infatti, durante la vigenza del vecchio art. 67 L.F.,
il primo pensiero del concedente era di verificare la situazione finanziaria del richiedente al fine di accertare se
sussistesse o meno il rischio di revocabilità dei pagamenti dei singoli canoni effettuati dal richiedente (con l’ovvia
conseguenza che le imprese in difficoltà incontravano ulteriori difficoltà ad ottenere un leasing proprio nel momento in
cui ne avvertivano la maggiore necessità per far fronte alle proprie difficoltà economiche). Con la disposizione in
esame, invece, il concedente dovrebbe avere la ragionevole certezza che i pagamenti effettuati dall’impresa in difficoltà
prima della dichiarazione di fallimento, non dovrebbero essere revocati (tranne, ovviamente, nei casi in cui le modalità
di pagamento non rientrino nei “termini d’uso”).
4 Pertanto, con questa nuova disposizione (che avrà verosimilmente l’effetto di ridurre il numero di giudizi che
coinvolgono le banche a tutto vantaggio del settore creditizio) potranno essere esonerate da revocatoria fallimentare
anche le cc.dd. operazioni bilanciate, le operazioni di giroconto e tutte quelle altre movimentazioni in avere in cui la
rimessa, ovvero il semplice accredito in moneta contabile effettuata sul conto corrente del debitore successivamente
dichiarato fallito, abbia una destinazione ben specifica a favore di terzi (oppure ad azzeramento e storno di una passività
di natura meramente contabile), lasciando immutato il saldo passivo e l’esposizione debitoria complessiva del fallito
verso la banca.
Infine, non deve passare inosservato il fatto che anche per le rimesse aventi natura solutoria e quindi
revocabili, il c.d. “periodo sospetto” è stato dimezzato e ridotto a soli sei mesi, con l'indubbio
effetto di ulteriore tranquillità al sistema creditizio;
porchetto non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22-03-09, 15:19   #5 (permalink)
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rimesse effettuate su un conto corrente bancario purché non abbiano ridotto in maniera
consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca
con questa disposizione il legislatore ha inteso dare certezza alle banche e, più in generale, alle
rimesse sul conto corrente del fallito proponendo una soluzione definitiva ad un tema a lungo
dibattuto dalla giurisprudenza e della dottrina; infatti, per effetto di questa nuova disposizione tutte
le rimesse bancarie effettuate sul conto corrente del fallito saranno, in generale, esentate dalla
revocatoria fallimentare alla sola condizione che tali rimesse non abbiano natura solutoria
dell'esposizione debitoria del fallito verso la banca (e, cioè, “non abbiano ridotto in maniera
consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca”); ne consegue
che la disposizione in esame ha introdotto, come regola generale, la non esentabilità delle rimesse
su conto corrente bancario effettuate dal debitore e, come eccezione alla regola generale, la
revocabilità delle sole rimesse che abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione
debitoria del fallito nei confronti della banca.
Non paiono pertanto revocabili quelle rimesse in conto corrente, assistito da un fido, volte
esclusivamente a ricostituire la provvista del fido stesso e non a rientrare dallo “sforamento” del
limite del fido: infatti, nel primo caso, si dubita addirittura che la rimessa in conto corrente possa
essere qualificata come pagamento e rilevare, pertanto, ai fini dell’esperibilità dell’azione
revocatoria, mentre nel secondo caso, potendosi configurare una riduzione “consistente e durevole”
dell’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca (il rientro dall’extrafido) si potrebbe
incorrere nella revoca di un tale pagamento. A tale ultimo riguardo tuttavia, si potrebbe ritenere che
anche la rimessa volta a rientrare da uno “sforamento” modesto (ad esempio del 10%) non sarebbe
revocabile perché mancherebbe il requisito della consistenza della rimessa.
Più in generale, dalla combinazione dei due criteri della consistenza e della durevolezza si potrebbe
ritenere che se ad una rimessa in conto corrente che riduca in maniera “consistente” l’esposizione
debitoria verso la banca, dovessero seguire nel giro di breve uno o più prelievi che ricostituiscano
l’esposizione debitoria del debitore verso la stessa banca, tale rimessa non sarebbe revocabile
perché mancherebbe il requisito della durevolezza proprio in virtù dei successivi prelievi che hanno
ricostituito l’esposizione debitoria verso la banca4.
3 Un esempio per tutti: escludendo l’esperibilità dell’azione revocatoria per i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, l’impresa in difficoltà potrà continuare a fare ricorso ad ogni
forma di leasing (finanziario e/o operativo, ivi compreso il noleggio); infatti, durante la vigenza del vecchio art. 67 L.F.,
il primo pensiero del concedente era di verificare la situazione finanziaria del richiedente al fine di accertare se
sussistesse o meno il rischio di revocabilità dei pagamenti dei singoli canoni effettuati dal richiedente (con l’ovvia
conseguenza che le imprese in difficoltà incontravano ulteriori difficoltà ad ottenere un leasing proprio nel momento in
cui ne avvertivano la maggiore necessità per far fronte alle proprie difficoltà economiche). Con la disposizione in
esame, invece, il concedente dovrebbe avere la ragionevole certezza che i pagamenti effettuati dall’impresa in difficoltà
prima della dichiarazione di fallimento, non dovrebbero essere revocati (tranne, ovviamente, nei casi in cui le modalità
di pagamento non rientrino nei “termini d’uso”).
4 Pertanto, con questa nuova disposizione (che avrà verosimilmente l’effetto di ridurre il numero di giudizi che
coinvolgono le banche a tutto vantaggio del settore creditizio) potranno essere esonerate da revocatoria fallimentare
anche le cc.dd. operazioni bilanciate, le operazioni di giroconto e tutte quelle altre movimentazioni in avere in cui la
rimessa, ovvero il semplice accredito in moneta contabile effettuata sul conto corrente del debitore successivamente
dichiarato fallito, abbia una destinazione ben specifica a favore di terzi (oppure ad azzeramento e storno di una passività
di natura meramente contabile), lasciando immutato il saldo passivo e l’esposizione debitoria complessiva del fallito
verso la banca.
Infine, non deve passare inosservato il fatto che anche per le rimesse aventi natura solutoria e quindi
revocabili, il c.d. “periodo sospetto” è stato dimezzato e ridotto a soli sei mesi, con l'indubbio
effetto di ulteriore tranquillità al sistema creditizio;
Molto interessante.
Volevo sapere se tutto il ragionamento vale in caso di pignoramento del cc.
Cioè se il creditore pignora il cc, il debitore non potrà effettuare più alcuna rimessa, in questo caso suppongo che la banca vanterà comunque un diritto sulla somma relativa al fido, ma per far valere questo diritto sarà costretta ad emettere anche lei decreto ingiuntivo?(oppure opposizione al DI in surroga al creditore?).
Se ci fossero altri creditori relativamente ad un contratto di leasing già in essere, questi sarebbero subordinati al creditore che per primo ha proposto decreto ingiuntivo?
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